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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2562/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
9.12.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. RONCHI BENEDETTO, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Trani alla via S. Gervasio, 61
con tro
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...]
– resistenti -
rappresentati e difesi in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.
[...]
, dott. e dott. CP_2 Controparte_3 Controparte_4
O G G ETTO : trasferi mento del l avorat ore .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1 ACCERTARE e DICHIARARE che la Prof.ssa è referente Parte_1
unico che assiste la madre non ricoverata in istituti di cura e portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge
104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della PA ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001
quanto ai principi di tutela della Famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.,
ACCERTARE e DICHIARARE ILLEGITTIMO e/o ANNULLARE il provvedimento del CP_5
prot. AOODGPER 127624 del 21 agosto 2024 (DOC. N.8) ed decreto direttoriale n.30033 del
28/10/24 dell' (doc.n. 11) di assegnazione del ricorrente ai ruoli dell CP_6 CP_7
, con contestuale individuazione della sede della ricorrente per l'assunzione a tempo
[...]
indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione a CP_6
decorrere dal 4.11.2024, del conseguente provvedimento di conferimento primo incarico presso la
Scuola secondaria di primo grado “Via Pascoli” di Venezia, nonché, infine, ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando
D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre disposizioni di CP_8
settore.
CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE
nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i provvedimenti che risulteranno confliggenti con l'accertamento del diritto di scelta di sede del ricorrente ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992
ed in ogni caso nella parte in cui non includono il nominativo del Prof.ssa
[...]
tra i candidati vincitori di concorso assegnati al ruolo dell'amministrazione Persona_1
scolastica periferica regionale della . CP_1
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta alla immediata e definitiva assegnazione del ricorrente Prof.ssa nel ruolo dirigenziale Persona_1
dell'amministrazione scolastica periferica nella Provincia di AVELLINO o, subordine, presso altra sede scolastica sita in , o in una sede più vicina alla residenza del ricorrente. CP_1
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso un Istituto libero o dato in reggenza a AVELLINO e/o nella stessa Provincia di
AVELLINO o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione , in una CP_1
2 sede più vicina alla residenza del ricorrente, anche con decorrenza da questo anno scolastico
2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026.
IN SUBORDINE
ORDINARE, all'Amministrazione scolastica convenuta, ove non sia possibile l'IMMEDIATA
ASSEGNAZIONE del ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a AVELLINO e/o nella stessa Provincia di AVELLINO o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione
, ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2024/2025, con inizio dal 1.9.2025, un CP_1
posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco
Reggenze).
ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2025/2026, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco Reggenze).
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale del ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di AVELLINO o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione tra quelle dichiarate disponibili dal CP_1 [...]
, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal Controparte_9
prossimo anno scolastico 2025/2026.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di AVELLINO o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione risultante priva di dirigente scolastico titolare, CP_1
ancorché già affidata in reggenza, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026.
ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Per parte resistente:
In via preliminare rilevare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione all'oggetto del ricorso dedotto in giudizio;
3 - Nel merito respingere il ricorso cautelare come presentato in quanto infondato in fatto e in diritto;
- condannare controparte alle spese di lite nella misura stabilita dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.,
nella formulazione introdotta ex legge n. 183/2011, ovvero secondo equità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, dirigente scolastica inserita in ruolo all'esito del concorso indetto con DM
107 dell'8.6.2023, sosteneva l'illegittimità della condotta del che non CP_1
consentiva di avvalersi di alcuna precedenza correlata a situazione di accudienza di parente/affine affetto da handicap grave in sede di indicazione della regione di destinazione, ma limitava l'operare della tutela di cui alla L. 104/92 art. 33 al momento della individuazione della sede all'interno del ruolo regionale assegnato il che, in uno con la mancata messa a concorso di sedi nella Regione PA nonostante posti vacanti e disponibili e numerose sedi assegnate in reggenza, l'aveva privata del diritto alla scelta di una sede vicino alla residenza propria madre, affetta da disabilità grave. Svolgeva
dunque istanza cautelare volta all'assegnazione di sede in Avellino o comunque in e contestuale domanda ex art. 414 c.p.c. corrispondente, formulando le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe.
2. Costituendosi in giudizio l'Amministrazione scolastica eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e nel merito sosteneva la legittimità della procedura concorsuale e dell'assegnazione della ricorrente della sede presso P_
, per carenza di posti disponibili nella Regione e per l'operatività della
[...] CP_1
tutela di cui all'art. 33 L 104/92 solo nella fase successiva all'individuazione del ruolo regionale di destinazione.
3. Decisa l'istanza cautelare nel senso del rigetto con decreto del 3.2.2025, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4 4. Va premesso che la ricorrente lamenta l'illegittimità della propria assegnazione, all'esito del concorso indiretto con DM 107/23, a sede del – l'IC IN di ST (docc. CP_6
11 e 12 ric.) – invece che presso una sede sita in Avellino o comunque nella Regione
PA. Tale diritto, secondo quanto argomentato in ricorso, le derivava a)
dall'esistenza di posti ove avrebbe potuto essere assegnata in detta regione, vacanti e disponibili o comunque assegnati in reggenza;
b) dalla illegittimità della previsione di cui all'art. 15 del bando se inteso – come dall'Amministrazione - nel senso che la precedenza di cui all'art. 33 L. 104/92 sarebbe stata valutata solo a seguito dell'immissione nei ruoli regionali.
5. Sotto entrambi i profili la domanda rientra nell'ambito della giurisdizione del Giudice
Ordinario e non del Giudice Amministrativo, in quanto si sostiene l'illegittimità di condotta, vincolata e priva di discrezionalità, dell'Amministrazione riferita alla assegnazione della sede di lavoro sulla base di graduatoria che non viene contestata,
prospettando la lesione di un proprio diritto soggettivo, tutelato dall'art. 33 L. 104/92.
6. Nel merito, va evidenziato che la domanda di cui al ricorso attiene all'asserito diritto ad assegnazione ad una sede diversa rispetto quella assegnatale dal all'esito del CP_1
concorso, ai sensi dell'art. 33, co. 5, L. 104/92 laddove stabilisce che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”. Non si verte dunque in tema di trasferimento o mobilità, da cui l'inconferenza di molti dei precedenti citati da parte ricorrente a proprio favore.
7. Si ribadisce dunque, come da ordinanza cautelare del 3.2.2025, che punto centrale e preliminare della vertenza è la verifica della legittimità della mancata messa a concorso di posti presso la Regione PA nell'ambito del concorso indetto con DM 107/23,
cui ha partecipato la ricorrente. E' infatti evidente che, laddove legittima la mancata indicazione di sedi nella Regione PA, l'eventuale nullità della clausola di cui all'art. 15 del bando – che ha precluso alla ricorrente di avvalersi del diritto di precedenza di cui all'art. 33, co. 5, L. 104/92 in fase di immissione nel ruolo regionale - non le
5 potrebbe recare alcuna utilità. Il “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al domicilio della persona da assistere” se azionato in relazione ad un concorso non può che valere nell'ambito dei posti messi a concorso, o al limite di quelli che avrebbero dovuto essere messi a concorso.
8. Da quanto appena argomentato consegue che non possa avere rilevanza nel giudizio odierno l'esistenza al momento attuale di posti vacanti e disponibili, o comunque la possibilità per l'Amministrazione di collocare la ricorrente anche in reggenza in una sede nella Regione dovendo essere verificato se il conferimento dell'incarico CP_1
conseguente al concorso fosse in linea con le previsioni di legge.
9. Nel caso di specie è pacifico che nella procedura cui ha partecipato la ricorrente non vennero messi a concorso posti presso la Regione PA.
10. Quanto alla legittimità di detta mancata indicazione deve farsi riferimento alla disciplina della procedura, che si ricava dall'art. 5, co. 11 quinquies, del DL 198/2022 – per la cui attuazione è stato emesso il DM 107/23 di indizione del concorso cui ha partecipato la ricorrente -, che prevedeva lo svolgimento di un corso intensivo di formazione con relativa prova finale destinato ai partecipanti al concorso indetto con decreto 1259 del 23
novembre 2017 con ricorsi pendenti avverso gli esiti della predetta procedura concorsuale e che avessero sostenuto almeno la prova scritta;
il co. 11-septies della medesima norma stabiliva, per coloro che avessero sostenuto la prova finale, l'immissione in ruolo ma a)
successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti e b) solo con riferimento al 40 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili.
11. L'Amministrazione ha dato prova che presso la Regione PA il numero dei posti
“annualmente assegnabili”, era pari allo zero, posto che i dirigenti scolastici in numero di
824 (pari al numero dei dirigenti riferito alle sedi con autonomia dell'a.s. 2023/24 cfr.
doc. 4 resist. detratto il numero dei pensionamenti cfr. doc. 5 resist.) dovevano fare fronte a 839 scuole con diritto ad un titolare (cfr. D.M. n. 127 del 30 giugno 2023); i 15 posti residui sono stati assegnati ex art. 12 DL 71/24 del maggio 2024 a soggetti inseriti nella
6 graduatoria ad esaurimento del concorso del 2011 in esecuzione di alcune sentenze del
Consiglio di Stato del 2020 (docc. 1 e 6 resist.) che avevano condannato l'Amministrazione all'inserimento in graduatoria di 61 ricorrenti. Detti soggetti avevano priorità nell'immissione in ruolo rispetto ai soggetti inseriti nella graduatoria in cui era compresa la ricorrente per effetto di quanto previsto dal DL 71/24 art. 12, co. 2 ultimo periodo.
12. La circostanza che con successivo bando del DM 18.12.2023 siano stati messi a concorso
34 posti di DS presso la Regione PA (doc. 34 ric.), non smentisce quanto sopra argomentato, in quanto la nuova procedura è volta alla copertura di posti che si prevede siano in futuro disponibili nella Regione PA secondo un'ottica di più lungo periodo, fino all'a.s. 2025/26.
13. In conclusione, il disposto di cui all'art. 33, co. 5 L. 104/92 non avrebbe comunque consentito alla ricorrente di accedere a sede lavorativa sita nella Regione come CP_1
da lei richiesto in giudizio.
14. Il ricorso va dunque rigettato.
15. Le spese di lite sono compensate tra le parti per le peculiari situazioni di fatto per cui, per le specifiche tempistiche della procedura, la ricorrente non ha potuto usufruire di sedi presso la Regione PA di cui potrà invece fruire qualche candidato collocato in posizione deteriore nella graduatoria riservata di cui all'art. 5, co. 11 quinquies, DL
198/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra e parti.
Venezia, 15/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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