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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/10/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.280/2024 R.A.L., promosso con ricorso depositato il 24.1.2024
da
elettivamente domiciliata in Alatri, Via Belgio n.12, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
RU MA, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria A. Tuminelli, per procura alle liti del 22.03.2024 a rogito notaio in Fiumicino, rep. 37875/7313 e con questi elettivamente domiciliato in Per_1
Frosinone, piazza Gramsci 4, presso l'ufficio legale dell' CP_1
- resistente -
Oggetto: assegno sociale per i titolari di carta di soggiorno
Conclusioni: per la parte costituita, quelle del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2024, ha convenuto l' innanzi Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale, deducendo che: 1) aveva presentato, in data 23.6.2023, domanda all' al CP_1 fine di ottenere la erogazione dell'assegno sociale per i titolari di carta di soggiorno, essendo in possesso del requisito anagrafico, di quello del soggiorno decennale in Italia (iniziato l'1.5.2012) e di quello reddituale, essendo priva di qualunque reddito;
2) l' non aveva riscontrato la domanda, CP_1 per cui, in data 7.12.2023, aveva presentato ricorso amministrativo, senza esito;
3) sussisteva il diritto della ricorrente a percepire la prestazione assistenziale richiesta per effetto della domanda presentata in data 23.6.2023.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.6.2023, con condanna dell' al pagamento CP_1 dei ratei maturati, oltre accessori e con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
L' ritualmente citato, si è costituto in giudizio, instando per il rigetto del ricorso, stante CP_1
l'inesistenza dei requisiti richiesti dalla legge. In particolare, l'Istituto ha dedotto che alla data di presentazione della domanda la ricorrente non era in possesso del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, come risultava dalla Certificazione rilasciata dal Comune di Alatri.
All'udienza del 3.9.2025, la causa è stata discussa mediante il deposito di note telematiche e, all'esito, è stata decisa con sentenza.
E' noto che, ai sensi dell'art.26 L. 30/4/1969 n.153, i requisiti previsti per ottenere il richiesto assegno sociale sono: 1) avere 65 anni e 7 mesi di età, 2) avere la cittadinanza italiana, o, in alternativa, la cittadinanza di un Paese UE, qualora il richiedente abbia effettuato iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, oppure, ancora, la cittadinanza di un Paese Terzo, qualora il richiedente possieda il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
3) avere residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale;
4) avere un reddito, nell'anno di riferimento (2023), non superiore ad €.6.542,51 annui, se il richiedente non è coniugato e un reddito non superiore a €.13.085,02 annui, se il richiedente è coniugato.
Dalla documentazione in atti emerge che, al momento della proposizione della domanda del
23.6.2023, la ricorrente possedeva tutti i richiamati requisiti richiesti dalla legge. Si osservi che l' costituendosi, ha contestato soltanto il possesso del requisito della residenza effettiva, CP_1 stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale, ma i certificati di residenza depositati in atti attestano il soggiorno decennale della ricorrente nel territorio italiano, avendo il soggiorno avuto inizio un data 1.5.2012. In verità, la permanenza continuativa in Italia necessaria per ricevere l'assegno sociale è stata interrotta dalla ricorrente nel periodo dal 18.9.2013 al 6.5.2014, ma si tratta di un periodo che non eccede i dieci mesi complessivi in un quinquennio, compatibili con la concessione della prestazione, come chiarito anche dalla circolare n.131/2022. CP_1
In definitiva, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 23.6.2023, e quindi dal 1°.7.2023, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati da tale data al 31.5.2024, oltre interessi legali dalla CP_1 maturazione dei singoli ratei al soddisfo. Per i ratei della prestazione maturati dal 1°.
6.2024 in poi deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, considerato che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento dell'assegno sociale sulla base di una domanda successiva a quella oggetto del presente giudizio, con decorrenza 01.06.2024, come da provvedimento allegato in atti da parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.5.200, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale dal 1°.
7.2023 e, per Parte_1
l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei della prestazione maturati dal 1°.
7.2023 al CP_1
31.5.2024, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
b) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda attorea di liquidazione dei ratei dell'assegno sociale maturati dal 1°.
6.2024 in poi;
c) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attrice in €.1.312,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore attoreo, Avv. RU MA, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 6.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi