Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 646/2024
Promossa da
C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'avvocato LARA Parte 1 (c.f.
BURTONE, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Timoleone, 86
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19/1/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
34120190000725860000 emesso dall' CP 1, sede di Catania, notificato il 13/12/2023 e avente ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive dovuti alla Gestione commercianti, relativi al periodo dal
"07/2017 al 10/2018", dell'importo complessivo di euro 2.546,38. Rilevava innanzitutto che l'atto impugnato fosse privo di causale in quanto non indicasse il fondamento della pretesa avanzata.
riguardo a detta ultima gestione, osservava che non ricorressero nella specie i requisiti previsti dall'art. 29, comma 1, della legge n. 160 del 3/6/1975, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/96, vale a dire la titolarità o gestione in proprio di imprese, la piena responsabilità delle stesse, la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e il possesso di eventuali licenze o autorizzazioni. Evidenziava che soltanto la ricorrenza congiunta dei riferiti requisiti legittimasse l'iscrizione alla gestione commercianti, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Sulla base di quanto affermato dalla Suprema Corte, rilevava che, ai fini dell'iscrizione del socio di società a responsabilità limitata alla gestione commercianti,
fosse onere dell' CP 1 dimostrare la partecipazione diretta dello stesso all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda e, precisamente, la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, non essendo sufficiente la semplice qualifica di socio. Riportava anche quanto affermato dalla giurisprudenza di merito (ivi compreso il Tribunale di Catania), osservando che l'CP 1 non avesse offerto elementi probatori ulteriori rispetto all'attività di lavoro svolta dalla stessa, con la conseguenza che dovesse ritenersi illegittima la propria iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, non avendo svolto alcuna attività lavorativa all'interno dell'impresa. Deduceva
pertanto che l'ente non avesse dato prova dell'esistenza della pretesa contributiva fatta valere.
Eccepiva anche l'intervenuta prescrizione e dunque la decadenza dell'ente dalla potestà impositiva,
tenuto conto delle annualità dei contributi richiesti (dal 07/2017 al 10/2018), della data di notifica dell'avviso di addebito (13/12/2023) e quindi del decorso del termine quinquennale. Chiedeva la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, attesa la fondatezza del ricorso e il grave pregiudizio che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione; nel merito chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e, quanto alle spese di lite, la condanna alle spese maggiorate del 30% per effetto dell'art. 1 bis del D.L.vo 55/2014, la maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 8 del suddetto D.L.vo e, in ogni caso, la condanna alle spese con distrazione.
Con decreto del 3/2/2024, ritenuti sussistenti gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 5/3/2024 si costituiva in giudizio l'CP_1, esponendo che con l'avviso di addebito fosse stato intimato il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di contributi dovuti alla gestione previdenziale commercianti per il periodo indicato. Eccepiva
l'inammissibilità dell'opposizione in caso di azione proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito nonché l'inammissibilità ed infondatezza delle considerazioni relative alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, tenuto conto che le omissioni contributive contestate risultassero specificate quanto a causali e a periodi. Evidenziava la regolare notifica dell'avviso di addebito, eseguita a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, quale legge speciale e derogatoria rispetto alla normativa generale in tema di notificazioni, e dunque, eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione della disciplina relativa all'invio dell'ordinaria corrispondenza e del D.M. 9/4/2001. Rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, osservando che il termine di prescrizione dovesse ritenersi sospeso in considerazione di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici, per complessivi 311
giorni. Nel merito rilevava che, in genere, il lavoratore autonomo iscritto nel registro delle imprese presso la camera di commercio fosse tenuto al pagamento dei contributi previdenziali, dovendosi presumere il regolare svolgimento dell'attività commerciale. Osservava che detto obbligo scaturisse ex lege, considerato che, con la richiesta di iscrizione alla camera di commercio, la ricorrente avesse dichiarato di svolgere l'attività commerciale e che dovessero ritenersi prive di rilievo le contestazioni relative al mancato espletamento di qualsivoglia attività nell'azienda. Richiamava anch'esso la normativa di riferimento, deducendo che i soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti dovessero versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa, come previsto dall'art. speciale commercianti in forza della richiamata normativa e dell'art. 1, comma 202, della legge n.
662/1996, riguardante le attività commerciali, ivi comprese quelle di produzione, intermediazione e prestazione di servizi, di cui alla legge 9/3/1989, n. 88, art. 49, co. 1, lett. d. Evidenziava inoltre la genericità del ricorso e la diretta partecipazione dell'opponente al lavoro aziendale della società in questione, esercente attività commerciale ed iscritta presso la camera di commercio;
osservava che,
CP in qualità di amministratore unico di la ricorrente avesse quantomeno svolto attività di organizzazione e di direzione, avendo la piena responsabilità dell'impresa ed assumendo tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Concludeva che l'obbligo di versare i contributi conseguisse direttamente dall'iscrizione nell'elenco della camera di commercio e che cessasse in seguito a formale provvedimento di cancellazione assunto dalla Commissione Provinciale, non godendo l'CP_1 di alcun potere dispositivo in materia. Osservava che, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento, ben potesse trarsi una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa,
salvo prova contraria fornita dall'iscritto. Con riferimento al caso di specie, deduceva che la ricorrente fosse stata iscritta alla gestione commercianti in quanto, a decorrere dal 7/12/2016, fosse divenuta socia all'80% di una s.r.l. e amministratrice unica della stessa;
puntualizzava che la società non si fosse avvalsa del lavoro di dipendenti, che l'altra socia, signora fossePersona 2
stata lavoratrice a tempo pieno e indeterminato, e che la ricorrente avesse presentato la dichiarazione dei redditi in relazione agli anni in questione (2017 e 2018), presentando per detto ultimo anno il modello IVA. In ordine all'assunzione della ricorrente presso la 'osservava che CP 2
trattavasi di un tirocinio a tempo pieno in relazione al quale la stessa avesse percepito un compenso annuo. Aggiungeva che, considerato che a partire dal 16/4/2018 la ricorrente fosse divenuta lavoratrice dipendente a tempo pieno, il suo obbligo contributivo nella gestione previdenziale commercianti fosse stato sospeso da aprile a ottobre 2018, con la conseguenza che, ridottosi il carico contributivo, la II e III rata 2018 portate dall'avviso di addebito fossero state oggetto di sgravio,
rimanendo attive la III e IV rata 2017 e la I rata 2018. Chiedeva, in via preliminare, che, previa revoca della sospensione dell'esecuzione, fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso ove non fosse fornita prova della sua tempestività; in via principale, chiedeva che fosse dichiarata l'infondatezza dell'opposizione e che fosse confermato l'avviso di addebito impugnato per la parte non sgravata;
in via subordinata, inoltre, chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'obbligo di pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive e, per l'effetto, che la ricorrente fosse condannata al pagamento di quanto accertato.
L'opponente depositava note autorizzate con le quali evidenziava la tempestività del ricorso,
insistendo nella mancanza dei presupposti legittimanti l'obbligo contributivo, non avendo la stessa svolta, per il periodo di riferimento, alcuna attività di carattere commerciale. Osservava al riguardo che l'CP 1 non avesse fornito alcuna prova della presenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per l'iscrizione alla gestione, non essendo sufficiente la semplice qualifica di socia dalla stessa rivestita e non potendosi riscontrare i caratteri dell'abitualità e prevalenza nella dedotta attività
di tirocinio formativo, considerata l'esiguità del reddito annuo ricavato dalla stessa. Chiedeva
pertanto che fosse dichiarata illegittima la pretesa contributiva e che fosse annullato l'avviso di addebito impugnato.
Con ordinanza del 17/4/2024, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con
provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 17 aprile 2025
disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
La ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione proposta nel termine perentorio di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999, previsto per le opposizioni vertenti sul merito dell'iscrizione a ruolo.
L'avviso di addebito è stato infatti notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 13/12/2023 (cfr. relata di notifica del messo comunale e successivo avviso alla destinataria) e il ricorso in opposizione risulta depositato il 19/1/2024, entro il termine di quaranta giorni previsto dal suddetto articolo.
Venendo all'esame del merito, deve innanzitutto tenersi conto dell'intervenuto sgravio parziale dell'avviso di addebito impugnato.
L'CP 1 ha infatti allegato che, a decorrere dal 16/4/2018, la ricorrente fosse divenuta lavoratrice dipendente a tempo pieno e che, dunque, l'obbligo contributivo nella gestione commercianti fosse stato sospeso da aprile a ottobre 2018; ha pertanto rilevato che, in seguito alla riduzione del carico contributivo, la II e III rata 2018 portate dall'avviso di addebito fossero state oggetto di sgravio.
L'ente previdenziale ha documentato il dedotto sgravio parziale, producendo la nota del 4/3/2024,
avente ad oggetto 1”“annullamento totale o parziale di avviso di addebito”, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l'intervenuto annullamento del suo debito per gli importi ivi indicati.
Ne consegue che, limitatamente a detta parte dell'atto impugnato, deve ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Lo sgravio parziale del suddetto atto costituisce, infatti, evento sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo esecutivo, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Ed invero, quando le parti risolvono fuori dal giudizio la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, "la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 2650/08). Ed ancora, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in
-corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583;
Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Nella fattispecie, pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere, con la conseguenza che l'avviso di addebito va annullato in parte qua.
Venendo ora all'esame dei restanti crediti contributivi, si osserva che l'CP_1 ha dedotto che,
intervenuto lo sgravio parziale dell'avviso di addebito, fossero rimaste attive la III e IV rata 2017 e la I rata 2018, sicchè, con riguardo a detti periodi contributivi, ha continuato ad insistere nella propria pretesa.
Procedendo dunque all'esame del principale motivo di opposizione, si osserva che nelle opposizioni al ruolo è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale - fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie, pertanto, è onere dell' CP_1 fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti, con riferimento agli anni in questione.
Al riguardo è utile premettere la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: "Il primo comma dell'articolo
29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)
siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Va aggiunto che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 D.L. n. 78
/2010, convertito in legge n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. Corte Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 legge n. 662/1996 (che prevede il principio del c.d. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti,
artigiani e coltivatori diretti e non già allorchè, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa
(quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di s.r.l. (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. S.U. Cass. 3240/2010). Anche la Corte di Cassazione è intervenuta sull'argomento con diverse pronunce. Dopo la sentenza n. 17076/2011, con la quale è stata riconosciuta la legittimità della doppia iscrizione proprio per il socio amministratore di s.r.l. che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale, la Suprema
Corte si è pronunciata di recente con la sentenza n. 10763 del 4/5/2018. Con detta statuizione ha precisato che, una volta stabilita per il socio amministratore che partecipi all'attività aziendale la possibilità in via di principio della doppia iscrizione consentita dalla legge, occorre pur sempre accertare in concreto per ogni singola fattispecie, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, il presupposto della “partecipazione personale” alla suddetta attività in modo "abituale e prevalente",
come richiesto dall'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996 (in senso conforme: Cass., 17/12/2018 n.
32603).
In breve, la Cassazione ha ribadito che la contestuale iscrizione può aver luogo solo ove siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime, in esito quindi ad un accertamento concreto dell'attività lavorativa posta in essere dall'amministratore (Cass., 17/10/2018,
n. 26026; Cass., 22/10/2018 n. 26657; Cass., 24/10/2018, n. 27001).
Pertanto, se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività
di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti
- deve sussistere la prova della suddetta abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale.
Detta partecipazione personale è cosa diversa e non può essere confusa con l'espletamento dell'attività di amministratore, per la quale il socio viene iscritto alla Gestione separata: essa piuttosto deve intendersi come esercizio di un'attività esecutiva e materiale ma anche come esercizio di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, atteso che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Occorre, perciò, distinguere “tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla Gestione separata" (Cass. 10763 del
4/5/2018).
Ed inoltre, conserva tutt'ora valenza quanto affermato dalla Cass. SU 3240/2010 in punto alla distinzione tra attività di amministrazione e attività commerciale: ...non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella s.r.l. E'
vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, poichè
all'amministratore è affidata la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione,
comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dall'abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per l'iscrizione nella gestione commercianti.
Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già
dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo – sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti
-
dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente".
In definitiva, l'obbligo di versare la doppia contribuzione sussiste per l'amministratore che sia,
contemporaneamente, socio lavoratore dell'impresa: in questo caso, difatti, si avrà una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, all'amministrazione societaria e al commercio (o alla diversa attività imprenditoriale espletata).
E' chiaro, dunque, che, conformandoci all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, ai fini dell'iscrizione alla Gestione commercianti, si richiede un accertamento di tipo relativo e soggettivo, con specifico riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto, le quali devono essere rivolte alla effettiva realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società, con onere della prova gravante sull' CP_1.
Detto ultimo CP 3 deve, infatti, investigare la posizione del soggetto, provando che lo stesso operi con i requisiti normativi sopra indicati. Si esclude, dunque, la legittimità di un'iscrizione eseguita d'ufficio, unicamente sulla base della qualifica di socio ovvero di socio amministratore esposta in visura camerale, richiedendosi invece un'analisi puntuale della posizione del soggetto, ricorrendo se necessario a dei controlli diretti.
Dette indispensabili verifiche sono state omesse nel caso in esame e l'Istituto ha fatto discendere la sussistenza dell'obbligo contributivo relativo alla Gestione Commercianti dai riscontri documentali e, precisamente, dalla visura camerale della CP 4 in seno alla quale la ricorrente è stata socia all'80%, cedendo in un secondo momento detta quota (cfr. scrittura privata di compravendita del 21/10/2020). L CP 1 ha inoltre fondato l'obbligo contributivo su mere presunzioni, deducendo che l'attività commerciale della ricorrente dovesse desumersi dalla carica di amministratore unico dalla stessa rivestita in seno alla società e allegando lo svolgimento di attività lavorativa all'esterno dell'azienda (quale dipendente a tempo pieno e indeterminato) da parte dell'altra socia, signora [...]
. Con riguardo a detto ultimo aspetto, si osserva che la circostanza messa in Persona 2
evidenza dall'ente non può assumere rilievo ai fini probatori della pretesa contributiva, in quanto l'attività di dipendente ipoteticamente svolta dalla socia non può ritenersi idonea a provare l'esercizio da parte della ricorrente di effettiva attività lavorativa all'interno dell'impresa.
Deve pertanto ritenersi che l'CP_1 non è stato in grado di fornire la prova dell'attività personale nell'azienda, non ritenendosi sufficiente a tal fine la semplice qualifica della ricorrente di socia amministratrice della società, dovendosi come detto anche in tal caso dimostrare la partecipazione personale con abitualità e prevalenza all'attività aziendale.
Quanto alle allegazioni della ricorrente, la stessa ha dedotto di essere stata assunta nel 2017 dalla e di aver sempre lavorato come dipendente presso detta società. Or, leControparte_2 certificazioni reddituali prodotte in allegato al ricorso (CU 2018 e 2019, relative rispettivamente agli anni 2017 e 2018) comprovano gli assunti di parte ricorrente, considerato che la stessa percepiva una retribuzione annua di euro 4.890,00 definita come reddito da lavoro dipendente. Si osserva inoltre che, la circostanza che l'attività in questione a partire dall'1/4/2017 sia consistita in un "tirocinio formativo", non muta la natura del rapporto: dalla documentazione in atti (cfr. Comunicazione
Obbligatoria Unificato Lav.) si evince che la suddetta attività sia stata rappresentata da un "tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo" e che la ricorrente abbia lavorato con la qualifica professionale di “disegnatore di abbigliamento”, dietro il pagamento di una retribuzione.
Si osserva inoltre che le certificazioni reddituali prodotte dall'ente previdenziale riguardano la società
e non attengono ai redditi dell'opponente; le stesse pertanto non sono idonee a CP 4
contrastare quanto risultante dalla documentazione fiscale dianzi esaminata, di produzione di parte ricorrente.
In definitiva, l'CP 1 ha omesso di provare la sussistenza nella specie del suddetto requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e, dunque, dei presupposti di legge per l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti.
In particolare, non è stato provato che l'opponente, nel periodo in esame, abbia svolto attività
lavorativa nelle società suindicate e che tale attività - ove esistita - abbia rivestito i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza, tali da consentirne l'iscrizione nella gestione commercianti, non potendo tale dato desumersi dalla mera qualità di socia amministratrice della rivestita dalla stessa. CP 4
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 2697 c.c. (secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo) devono ricadere sull' CP_1 le conseguenze della riscontrata deficienza probatoria.
Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto della genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' CP 3 a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo e del mancato assolvimento dell'onere, sullo stesso gravante, di provare i presupposti per l'iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti, assorbita ogni altra questione, va dichiarata illegittima l'iscrizione della ricorrente nella suddetta gestione e non dovuti i contributi non oggetto di sgravio, con la conseguenza che, anche in relazione a detta parte, l'avviso di addebito va annullato.
Considerato che l'intervenuto sgravio, benchè parziale, ha riguardato gran parte del credito contributivo, si ritiene sussistano valide ragioni per compensare integralmente fra le parti le spesedi
lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere per la parte del ruolo già sgravata e annulla l'avviso di addebito in tale parte;
Relativamente alla parte del ruolo non oggetto di sgravio, dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi e delle somme aggiuntive di cui all'avviso di addebito impugnato che, per l'affetto, annulla anche in tale parte;
Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Catania il 17 aprile 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 della legge n. 233/1990. Evidenziava di aver proceduto all'iscrizione della ricorrente nella Gestione