Articolo 2 della Legge 21 marzo 1957, n. 176
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 aprile 1957
Art. 2.
La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 , dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1 luglio 1955-30 giugno 1960 di cui al precedente articolo, nell'importo di lire 37.500.000.000.
Entrata in vigore il 23 aprile 1957