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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2286/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Stefania Cortese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via B. Falvo, n. 47/B, E (c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù CP_1 CodiceFiscale_2 di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Francesco Donato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al viale P. Borsellino, n. 20, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: divorzio. Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 19/3/2025 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 29/7/2024 ha Parte_1 premesso di avere contratto, in data 24/10/1993, matrimonio concordatario con e che dall'unione sono nati i figli in data 3/1/1998 ed CP_1 Per_1
in data 2/12/1994, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti. Il ricorrente ha riferito di avere constatato, a seguito della sentenza del 2/3/2021, con cui questo tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale e, pertanto, ha chiesto al tribunale di Cosenza di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, quindi senza riconoscere alcun assegno divorzile in favore della resistente, nonché di accertare e riconoscere il suo esclusivo diritto di proprietà sulla casa coniugale. 2
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio ed CP_1 eccependo l'inammissibilità della domanda accessoria relativa all'accertamento della proprietà della casa coniugale. Alla prima udienza del 27/11/2024 la causa è stata rinviata per consentire al ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso nei confronti della controparte, poiché perfezionatasi senza il rispetto dei termini a comparire. Alla successiva udienza del 19/3/2025, il ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda relativa all'accertamento della proprietà dell'immobile adibito ad ex casa coniugale ed entrambe le parti hanno chiesto di limitare la pronuncia alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO Risulta dagli atti che in data 24/10/1993 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Marano Marchesato. Risulta, altresì, che tra i coniugi è intervenuta separazione personale pronunziata con sentenza n. 596/2021 del 2/3/21 di questo tribunale. Al momento del deposito del ricorso risulta trascorso il termine previsto dall'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge n. 898/1970, per essere trascorsi più di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, senza che la separazione si sia mai interrotta. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970 e, considerati il tenore degli atti, il contegno delle parti ed il tempo trascorso dalla separazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente, ai sensi dell'art. 2 della legge citata. Trattandosi di matrimonio concordatario ne va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili, con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Marano Marchesato il 24 ottobre 1993 tra Parte_1
e , annotato nel medesimo anno nei registri dello
[...] CP_1 stato civile degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 11, Parte II, serie A, senza statuizioni accessorie;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma