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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/11/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
V.G.2304/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10/09/2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Felice Murdolo
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino/a: Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Felice Murdolo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernobbio in data 07.09.2010, (anno 2010, atto n.
20, parte II, serie A) in regime di separazione dei beni
SEPARAZIONE:
• separati con sentenza n. 43 del 12.02.2025, pubblicata il 17.02.2025
con i seguenti FIGLI MINORI NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] a [...] - Per_1 CodiceFiscale_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto depositato in data 10/09/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
"1-Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_ 2- La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambe i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione sita in Como, Viale Geno nr. 5; immobile di proprietà della Dott.ssa
Parte_1
Per_ 3- Il padre potrà vedere e tenere presso di sè la figlia
a)Infrasettimanalmente: Ogni martedì sera (cena inclusa) fino alla mattina del mercoledì con
Per_ accompagnamento di a scuola.
b)Nei week-end: la minore starà, alternativamente, con uno o l'altro genitore dal venerdì sera fino alla domenica sera;
nel fine settimana nel quale la minore resterà con il padre lo stesso si occuperà di riaccompagnarla presso l'abitazione in Como Viale Geno nr. 5 entro le ore 21,30 della domenica.
c)Vacanze Natalizie e Pasquali:
2 Per quanto concerne le vacanze Natalizie, la figlia trascorrerà alternativamente 10 giorni con la madre e 10
giorni con il padre o -se le vacanze avranno una durata minore- comunque metà periodo con un genitore e metà
con l'altro. L'individuazione del periodo che precede verrà concertata ogni anno in base agli impegni e programmi reciproci. Le vacanze Pasquali -della durata di una settimana circa- verranno trascorse dalla minore con uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
le stesse seguiranno l'alternanza già decorsa dalla fase di separazione consensuale.
d)Vacanze estive
La minore trascorrerà un periodo di ferie della durata di 15 giorni circa, con ciascuno dei genitori. Il periodo verrà concordato tra i due genitori, di anno in anno, entro il Marzo di ogni anno, tenendo conto, essenzialmente,
dei reciproci impegni di lavoro nonchè degli impegni scolastici e ludico-sportivi della minore.
e) Ricorrenze familiari
La minore trascorrerà la Festa del Papà con il Dott. Dotti e la Festa della Mamma con la Dott.ssa Ragazzi.
Analogamente la minore festeggerà con la madre il compleanno della stessa e con il padre il compleanno di quest'ultimo. Mentre per quanto concerne il compleanno della minore, i genitori cercheranno di trascorrerlo entrambi, per quanto possibile, insieme alla minore.
Si specifica che le modalità sopra descritte - anche in considerazione dell'età della minore- sono da intendersi suscettibili di variazione con preavviso di almeno due giorni (salvo urgenze) e con il consenso di entrambi i genitori.
4)Il Dott. avrà l'obbligo di corrispondere alla Dott.ssa a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento della minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 2.000,00 (duemila/00)
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data di separazione;
l'importo che precede sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente acceso presso la Banca Private SA TI -nr. IBAN
3 [...]- Paese: IT CIN/EU:34; : H;
ABI:03084 - CAB: 01600 - Ema_1
BIC/SWIFT: intestato alla sig.ra C.F._4 Parte_1
5) Le eventuali spese straordinarie riguardanti la minore, di natura medica (non coperta dal S.S.N.), scolastica e ludico-sportiva, saranno ripartite tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità alle indicazioni ed alle modalità riportate nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano;
6)Darsi atto che i coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
7) I coniugi si rilasciano assenso, ove occorra, al rilascio e/o rinnovo sia dei rispettivi documenti d'identità e/o del passaporto, che quelli della figlia minore " Per_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio con rito concordatario contratto dai coniugi
Parte_1
e
Parte_2
in data 07.09.2010, in Cernobbio
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cernobbio
(anno 2010, atto n. 20, parte II, serie A):
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernobbio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Como dove l'atto è
stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 5.11.2025 Il Presidente
Dott.ssa RA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10/09/2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Felice Murdolo
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino/a: Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Felice Murdolo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernobbio in data 07.09.2010, (anno 2010, atto n.
20, parte II, serie A) in regime di separazione dei beni
SEPARAZIONE:
• separati con sentenza n. 43 del 12.02.2025, pubblicata il 17.02.2025
con i seguenti FIGLI MINORI NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] a [...] - Per_1 CodiceFiscale_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto depositato in data 10/09/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
"1-Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_ 2- La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambe i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione sita in Como, Viale Geno nr. 5; immobile di proprietà della Dott.ssa
Parte_1
Per_ 3- Il padre potrà vedere e tenere presso di sè la figlia
a)Infrasettimanalmente: Ogni martedì sera (cena inclusa) fino alla mattina del mercoledì con
Per_ accompagnamento di a scuola.
b)Nei week-end: la minore starà, alternativamente, con uno o l'altro genitore dal venerdì sera fino alla domenica sera;
nel fine settimana nel quale la minore resterà con il padre lo stesso si occuperà di riaccompagnarla presso l'abitazione in Como Viale Geno nr. 5 entro le ore 21,30 della domenica.
c)Vacanze Natalizie e Pasquali:
2 Per quanto concerne le vacanze Natalizie, la figlia trascorrerà alternativamente 10 giorni con la madre e 10
giorni con il padre o -se le vacanze avranno una durata minore- comunque metà periodo con un genitore e metà
con l'altro. L'individuazione del periodo che precede verrà concertata ogni anno in base agli impegni e programmi reciproci. Le vacanze Pasquali -della durata di una settimana circa- verranno trascorse dalla minore con uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
le stesse seguiranno l'alternanza già decorsa dalla fase di separazione consensuale.
d)Vacanze estive
La minore trascorrerà un periodo di ferie della durata di 15 giorni circa, con ciascuno dei genitori. Il periodo verrà concordato tra i due genitori, di anno in anno, entro il Marzo di ogni anno, tenendo conto, essenzialmente,
dei reciproci impegni di lavoro nonchè degli impegni scolastici e ludico-sportivi della minore.
e) Ricorrenze familiari
La minore trascorrerà la Festa del Papà con il Dott. Dotti e la Festa della Mamma con la Dott.ssa Ragazzi.
Analogamente la minore festeggerà con la madre il compleanno della stessa e con il padre il compleanno di quest'ultimo. Mentre per quanto concerne il compleanno della minore, i genitori cercheranno di trascorrerlo entrambi, per quanto possibile, insieme alla minore.
Si specifica che le modalità sopra descritte - anche in considerazione dell'età della minore- sono da intendersi suscettibili di variazione con preavviso di almeno due giorni (salvo urgenze) e con il consenso di entrambi i genitori.
4)Il Dott. avrà l'obbligo di corrispondere alla Dott.ssa a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento della minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 2.000,00 (duemila/00)
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data di separazione;
l'importo che precede sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente acceso presso la Banca Private SA TI -nr. IBAN
3 [...]- Paese: IT CIN/EU:34; : H;
ABI:03084 - CAB: 01600 - Ema_1
BIC/SWIFT: intestato alla sig.ra C.F._4 Parte_1
5) Le eventuali spese straordinarie riguardanti la minore, di natura medica (non coperta dal S.S.N.), scolastica e ludico-sportiva, saranno ripartite tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità alle indicazioni ed alle modalità riportate nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano;
6)Darsi atto che i coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
7) I coniugi si rilasciano assenso, ove occorra, al rilascio e/o rinnovo sia dei rispettivi documenti d'identità e/o del passaporto, che quelli della figlia minore " Per_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio con rito concordatario contratto dai coniugi
Parte_1
e
Parte_2
in data 07.09.2010, in Cernobbio
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cernobbio
(anno 2010, atto n. 20, parte II, serie A):
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernobbio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Como dove l'atto è
stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 5.11.2025 Il Presidente
Dott.ssa RA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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