Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Sentenza 18 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/10/2022, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2022
N. 01605/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2021, proposto da
ER FI, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Giorgiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galatone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Valentino Casarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'avviso di emissione prot. n. 1714 del 22.1.2021 di permesso di costruire in sanatoria, emanato in “rettifica” dell'avviso di emissione di prot. n. 26626 del 19.11.2020, nella parte in cui subordina il ritiro del suddetto del permesso di costruire richiesto dal ricorrente al pagamento di un contributo di costruzione pari ad € 10.329,22, di cui € 3.401,06 quale costo di costruzione ed € 6.928,46 quale oneri di urbanizzazione;
- del permesso di costruire in sanatoria n. 23/2021 rilasciato in data 15.3.2021 ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 380/01, nella parte in cui prevede il pagamento del suddetto contributo di costruzione;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Galatone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. ER FI ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento dell’avviso di emissione del permesso di costruire in sanatoria nella parte in cui subordina il ritiro del titolo al pagamento di un contributo di costruzione pari ad € 10.329,22 (nota prot. n. 1714 del 22.1.2021), nonché del permesso di costruire in sanatoria n. 23/2021, nella parte in cui prevede il pagamento del suddetto contributo di costruzione.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- “con il permesso di costruire n. 44/2017 il Comune di Galatone autorizzava l’odierno ricorrente a costruire una casa colonica, al piano terra ed interrato, con annesso deposito”;
- “successivamente, il ricorrente realizzava delle modifiche alla casa in difformità dal titolo edilizio, modifiche che, però, non comportavano alcun ampliamento delle superfici residenziali e non residenziali della casa”;
- per sanare le predette modifiche, il ricorrente presentava apposita domanda ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, previo accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004;
- la domanda veniva assentita “dalla Soprintendenza con il parere, con prescrizioni, prot. partenza 15943 del 30.7.2020 e prot. arrivo prot. n. 7236 dell’8.4.2020 e con il parere prot. n. 10459 del 3.6.2020”;
- “nel parere con prescrizioni la Soprintendenza accertava la compatibilità paesaggistica delle seguenti opere oggetto della domanda di sanatoria: “1) costruzione del fabbricato in un’area di sedime prossima a quella prevista; 2) realizzazione di una gradinata anziché una rampa di accesso al piano interrato e l’ampliamento delle intercapedini d’aria; 3) modifiche alle partizioni interne e alle aperture esterne di prospetto; 4) realizzazione del fabbricato ad una quota più alta rispetto a quella autorizzata, a condizione che venga eseguito il raccordo orografico tra l’area di pertinenza e il piano terra”;
- “nel contempo, la Soprintendenza riteneva non compatibili e prescriveva la demolizione delle seguenti opere oggetto della domanda di sanatoria: “1) realizzazione del frangisole sul lato nord con struttura in c.a.; 2) realizzazione sul prospetto ovest e sul prospetto sud di due balconi; tutti i muri d’attico realizzati dovranno essere riportati all’altezza riportata nel progetto autorizzato; 3) realizzazione della scala in c.a. di accesso al piano copertura” (così parere prot. partenza 15943 del 30.7.2020 e prot. arrivo n. 7236 dell’8.4.2020)”;
- parte ricorrente “ottemperava alle prescrizioni della Soprintendenza”;
- all’esito “dei lavori di demolizione, il seguente 10.11.2020 la Commissione locale per il paesaggio esprimeva parere favorevole sulla domanda di sanatoria, mentre, in data 10.11.2020, il responsabile comunale del paesaggio rilasciava l’accertamento di compatibilità paesaggistica n. 28/2020 ai sensi degli artt. 167 e 181 D.lgs. n. 42/2004”;
- con l’avviso di emissione “prot. n. 26626 del 19.11.2020 del permesso di costruire in sanatoria il responsabile comunale comunicava l’esito favorevole dell’istruttoria della domanda e che, “ per ritirare il permesso, bisogna esibire ” soltanto “ una marca da bollo di € 16,00 e la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 516,00 ”:
- senonché, “a distanza di oltre due mesi, il medesimo responsabile comunale ha notificato al ricorrente l’avviso di emissione prot. n. 1714 del 22.1.2021 del permesso di costruire in “rettifica” del precedente avviso prot. n. 26626 del 19.11.2020”;
- “la presunta rettifica riguarderebbe la richiesta di pagamento di un contributo di costruzione, pari ad € 10.329,22, necessario per il ritiro del titolo edilizio”;
- al fine di “legittimare le modifiche della propria casa, il ricorrente, chiedeva la rateizzazione del suddetto contributo e, con grandi sacrifici, poiché disoccupato, versava la prima rata”, riservandosi di agire in sede giurisdizionale “per il rimborso delle somme pagate”;
- in data 15.3.2021 “il responsabile comunale ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 23/2021 che, conseguentemente alla rettifica disposta in precedenza, prevede, a carico del ricorrente, il pagamento del contributo di costruzione non dovuto”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha proposto le seguenti censure:
- le opere assentite con il p.d.c. in sanatoria non comportano “incremento delle superfici residenziali o non residenziali della casa”, come è comprovato dal fatto “dall’accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza e dallo stesso Comune di Galatone ai sensi degli articoli 167 e 181 del d.p.gs. n. 42/2004”, dal momento che “le norme (art. 167, comma 4, e art. 181, comma 1 ter) vietano la sanatoria di opere che comportano incremento di superficie utile o volume”;
- in ogni caso, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto “non preceduti dall’annullamento e/o revoca degli accertamenti di compatibilità paesaggistica, ove ne ricorressero i presupposti di legge”, oltre “manifestamente illogici ed in contraddizione con quanto già verificato ed accertato dalla medesima P.A”, e comunque “privi di ogni motivazione circa le ragioni che hanno condotto la P.A. a richiedere il contributo di costruzione, nonostante l’intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica”;
- le opere oggetto di sanatoria non sono riconducibili agli interventi accessori e pertinenziali per i quali il d.m. 801/1977 e la l’art. 33 della l.r. n. 6/1979 prevedono l’inserimento nell’ambito della superficie da computare ai fini, rispettivamente, del computo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale, che, con note difensive in data 13.04.2021, ha articolato le seguenti controdeduzioni:
- “risulta con tutta chiarezza, dalla visione degli elaborati prodotti e dall’istruttoria posta in essere dal Servizio Urbanistica dell’Ente … come a seguito della rimessa in pristino delle opere oggetto di demolizione, siano residuati i due terrazzamenti scoperti posti a diretto servizio dell’abitazione ed alla stessa quota di quest’ultima, come autorizzata in sanatoria, per una ulteriore superficie di mq 98,65 rispetto all’originario titolo edilizio”;
- i predetti “terrazzamenti scoperti sono stati ritenuti, da parte della Soprintendenza A.B.A.P., compatibili con il paesaggio in quanto non oggetto di rilievi nel parere reso e, quest’ultimo, non risultando oggetto di impugnazione evidentemente è stato recepito favorevolmente dall’odierno ricorrente”;
- “in disparte i favorevoli pareri vincolanti di compatibilità paesaggistica oggetto della distinta e separata fase del procedimento di che trattasi, l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha, pertanto, correttamente eseguito la successiva fase urbanistica, del medesimo procedimento, applicando la disposizione di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/2001, calcolando, per la suddetta superficie in eccedenza, gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione e raddoppiandoli a titolo di sanzione pecuniaria”.
5. Con memoria del 2.7.2022, parte ricorrente ha replicato che:
- la difesa del Comune “per la prima volta, spiega il motivo per cui avrebbe chiesto le somme per cui è causa” in forza di nuovi assunti argomentativi che sono “inammissibili per violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione”;
- peraltro, “le parti antistanti e retrostanti dell’abitazione sono mere sistemazioni esterne della stessa con l’installazione di pavimentazione sul livello (provvisorio) del terreno presente durante le lavorazioni di cantiere”, sicché “le suddette parti equivalgono alla sistemazione esterna circostante l’abitazione, che, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e-ter del D.P.R. n. 380/01 e del D.P.R. n. 31 del 13.2.2017, allegato 1, lett. A.10 e A.12, è finanche esente da titolo edilizio e paesaggistico”.
6. Nella udienza pubblica del 5.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
7.1. Il p.d.c. in sanatoria è stato rilasciato vista “ la disposizione a firma del Responsabile del Settore, emessa ai sensi degli articoli 13 e 20 del D.P.R. n. 380/01, in data 12/11/2020, favorevole al rilascio del Permesso, alle medesime condizioni contenute nell'istruttoria del Responsabile del Procedimento ”.
Nella predetta relazione istruttoria (parere tecnico) del R.d.P. è riferito che “ L'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 è soggetto al versamento dell'oblazione pari al doppio del contributo di costruzione ”, stante “ un incremento delle superfici non residenziali nella misura complessiva di mq 98,65, relative alle pertinenze esterne scoperte così come rappresentate negli elaborati grafici a firma del progettista ”, per un importo totale pari ad € 9.813,52.
Inoltre, nel documento allegato al parere - recante il calcolo del contributo di costruzione - è precisato che la “ superficie non residenziale è stata incrementata per la realizzazione di terrazzamenti a diretto servizio dell'abitazione posti alla stessa quota con il piano pavimento ed oggetto di sanatoria, per una superficie di mq 98,65 antistati e retrostanti la costruenda abitazione evidenziate nella planimetria allegata ai punti 1 e 2 e negli elaborati grafici e fotografici prodotti nell'istanza ”.
7.2. Dall’esame dei predetti atti emerge che il p.d.c. in sanatoria, come integrato dai presupposti documenti istruttori, siccome espressamente richiamati per relationem del corpo del provvedimento, è univoco nel correlare la richiesta del contributo di costruzione all’incremento delle superfici non residenziali relative alle pertinenze esterne scoperte, ed in particolare ai “ terrazzamenti a diretto servizio dell'abitazione posti alla stessa quota con il piano pavimento ed oggetto di sanatoria ”.
7.3. Pertanto, non può essere condivisa l’eccezione formulata dal ricorrente, secondo cui la difesa del comune, nel fare riferimento ai predetti terrazzamenti nel corpo delle proprie difese, avrebbe ampliato il tessuto motivazionale dei provvedimenti impugnati.
7.4. Al contrario, nonostante i provvedimenti impugnati fossero puntuali nell’individuare le specifiche ragioni che avevano comportato la richiesta del contributo di costruzione (realizzazione del terrazzamento), il ricorso sul punto è assolutamente evasivo e contiene censure dal tenore generico ed astratto, prive di specifica attinenza con i fatti oggetto della pretesa formulata dall’Amministrazione.
Di qui l’infondatezza del ricorso, non essendo questo idoneo a censurare le operazioni che, nel concreto caso di specie, hanno determinato la quantificazione del contributo di costruzione, e conseguentemente il relativo risultato finale.
7.5. In ogni caso, le censure articolate dal ricorrente (soltanto) in sede di memoria conclusiva, non possono essere condivise.
7.5.1. Parte ricorrente sostiene che il terrazzamento non giustificherebbe la richiesta del contributo, in quanto si tratterebbe in realtà della semplice sistemazione dello spazio esterno, tant’è che le relative opere non hanno costituito oggetto del presupposto accertamento di compatibilità paesaggistica.
La doglianza non coglie nel segno.
La difesa del comune spiega chiaramente che il terrazzamento deriva proprio dalla demolizione delle opere richiesta dalla Soprintendenza, che infatti aveva reso parere favorevole all’accertamento postumo, subordinandolo alla riduzione in pristino di alcuni parti strutturali.
In buona sostanza, il terrazzamento in questione è ciò che residua all’esito della demolizione, la qual cosa spiega la ragione per cui tale intervento non è espressamente menzionato nell’accertamento di compatibilità paesaggistica.
7.5.2. Né si può ritenere che il terrazzamento costituisca una semplice sistemazione esterna, dal momento che dall’esame delle fotografie prodotte in atti dalla difesa del comune si nota un’area pertinenziale che circonda l’abitazione lungo tutto il relativo perimetro e che è sopraelevata rispetto al terreno circostante.
Trattasi pertanto di un intervento di trasformazione del territorio, che non è riconducibile ad una mera attività di sistemazione degli spazi esterni ed appare funzionalmente accessorio alla superficie residenziale, in quanto strutturalmente posto al suo servizio, ciò che giustifica la richiesta del contributo di costruzione.
Di qui il rigetto del ricorso.
7.6. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO