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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 2100 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 20/03/2025), nella causa nella causa n. 2100/2024 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to FIORE ANTONIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.ta MURINO GIULIANA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23/12/2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni “i) attestata la natura di infortunio in relazione agli eventi del 12-08-2022; b) condannarsi previa valutazione medico legale del grado invalidità permanente, CP_1 al risarcimento della somma sotto forma di rendita in rateo pari al 18% oltre gli arretrati, dalla domanda al saldo, salvo veriore somma determinata a seguito dalla valutazione medico legale c) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
si è costituito in giudizio deducendo che parte ricorrente non avesse avanzato CP_1 regolare opposizione amministrativa, e ha concluso “Affinché il Giudice adito voglia, sospeso ogni giudizio nel merito, assegnare un congruo termine per il completamento della fase amministrativa e l'esame del caso in sede di visita medica collegiale;
In via subordinata – nel merito - rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
In corso di causa le parti hanno dato atto che, con provvedimento del 27/02/2025, a seguito di opposizione presentata da parte ricorrente in data 31/01/2025, è stato riconosciuto al ricorrente un grado di menomazione psico-fisica pari al 18%. Parte ricorrente ha sostenuto che l'opposizione era già stata presentata anteriormente, ma fosse rimasta senza esito.
Alla luce delle deduzioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Appare equo, tenendo conto da un lato delle patologie accertate dall'ente e dall'altro dell'incertezza conseguente alla formulazione della prima opposizione presentata, compensare le spese per ½ . La causa va pertanto decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa per ½ le spese di lite;
− condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 1.100,00 oltre CPA ed IVA come per legge.
Sassari, 04/04/2025 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 20/03/2025), nella causa nella causa n. 2100/2024 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to FIORE ANTONIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.ta MURINO GIULIANA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23/12/2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni “i) attestata la natura di infortunio in relazione agli eventi del 12-08-2022; b) condannarsi previa valutazione medico legale del grado invalidità permanente, CP_1 al risarcimento della somma sotto forma di rendita in rateo pari al 18% oltre gli arretrati, dalla domanda al saldo, salvo veriore somma determinata a seguito dalla valutazione medico legale c) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
si è costituito in giudizio deducendo che parte ricorrente non avesse avanzato CP_1 regolare opposizione amministrativa, e ha concluso “Affinché il Giudice adito voglia, sospeso ogni giudizio nel merito, assegnare un congruo termine per il completamento della fase amministrativa e l'esame del caso in sede di visita medica collegiale;
In via subordinata – nel merito - rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
In corso di causa le parti hanno dato atto che, con provvedimento del 27/02/2025, a seguito di opposizione presentata da parte ricorrente in data 31/01/2025, è stato riconosciuto al ricorrente un grado di menomazione psico-fisica pari al 18%. Parte ricorrente ha sostenuto che l'opposizione era già stata presentata anteriormente, ma fosse rimasta senza esito.
Alla luce delle deduzioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Appare equo, tenendo conto da un lato delle patologie accertate dall'ente e dall'altro dell'incertezza conseguente alla formulazione della prima opposizione presentata, compensare le spese per ½ . La causa va pertanto decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa per ½ le spese di lite;
− condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 1.100,00 oltre CPA ed IVA come per legge.
Sassari, 04/04/2025 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso