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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/08/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1453/2019 del R.G., vertente in questo grado tra
(P.VA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore; (c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. COSTE Pt_3 CodiceFiscale_2
ANTONINO
Appellanti nei confronti di:
(P.VA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvti. Parte_4
e
[...] Parte_5
Appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellanti: “insiste nelle difese e nelle domande formulate nonché nel rigetto di quelle avversarie;
parte appellante chiede che la causa sia posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti conclusivi”; appellata: “I sottoscritti Avv.ti e per la Parte_4 Parte_5 [...]
precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta e chiedono che la causa sia posta in decisione senza termini”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 983/2019 dell'8/2/2019, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande di declaratoria di nullità di clausole di contratti bancari, avanzate da
[...]
e (la prima quale correntista, gli altri Parte_1 Parte_2 Parte_3
fideiussori) nei confronti di Controparte_1
Le domande traevano origine dall'esposizione debitoria derivante dal conto corrente ordinario n. 41256, sul quale erano state concesse delle aperture di credito garantite da fideiussione.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione notificato il
9/7/2019, e affidato a diversi Parte_1 Parte_2 Parte_3
motivi.
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Senza incombenti istruttori, dopo sostituzione del relatore e la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 18 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (come suggerito dalla Suprema Corte nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: cfr. Cassaz. 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e
27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto accertare un credito inferiore in favore della Banca) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di parziale riforma della sentenza di primo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 grado).
Riepilogati come prima evidenziato i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In ragione dell'ordine logico-giuridico da imprimere alla trattazione, devesi esaminare innanzitutto il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti ripropongono la questione della nullità del contratto di conto corrente n. 41256, adducendo che “il documento che la banca qualifica come contratto di accensione del rapporto per cui è causa non può essere considerato come il contratto originario” (cfr. pag. 11, atto di appello).
La doglianza non merita accoglimento: sul punto, in sede di legittimità è stato chiarito che “il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” e che “Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF (…) si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 2/4/2021 n. 9196). Il principio enunciato dalla Suprema Corte ben può trovare applicazione anche per altri rapporti bancari: e nel caso di specie, il contratto di conto corrente n. 41256 risulta sottoscritto dalla società appellante, non rilevando la mancanza nel documento della sottoscrizione del rappresentante della banca.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, espletata in prime cure, emerge poi che “si è provveduto ad analizzare i contratti depositati agli atti, al fine di verificare le condizioni ivi contenute e le eventuali modifiche effettuate dalla banca nell'esercizio dello jus variandi. A tal riguardo, sono stati rinvenuti, agli atti, il contratto di conto corrente di corrispondenza del 03/12/1999” (cfr. pag. 8, relazione del 14/3/2017).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Quanto esposto trova conferma nella relazione del consulente tecnico degli appellanti, dalla quale emerge l'analisi del suindicato contratto (cfr. pag. 7 e 26, elaborato del CTP), e poi nell'ordinanza, non oggetto di censure sul punto, con la quale sono stati formulati i quesiti al consulente tecnico d'ufficio: in particolare, dall'ordinanza risulta che “le parti hanno prodotto documenti (contratti ed estratti conto) atti a fotografare genesi ed evoluzione della convenzione negoziale tra di esse intercorse, ovvero: il contratto di conto corrente (…) stipulato in data 3.12.1999, ancora in essere, ed i relativi estratti conto” (cfr. ordinanza del 30/6/2016).
Pertanto, non vi sono ragioni per dubitare circa la natura del documento prodotto dalla qualificabile come contratto originario del rapporto oggetto di causa. CP_1
Procedendo nella disamina dei motivi di appello, con il primo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la prescrizione delle competenze relative “al decennio antecedente la data di notifica dell'atto di citazione pervenendo all'individuazione di un saldo pari ad € 163.342,23 a debito della correntista anziché in €
5.495,59 (sempre a debito della correntista) come stabilito dal CTU”. Argomentano di non aver promosso azione di ripetizione di indebito ma di accertamento negativo del credito, per la quale non operano i limiti della prescrizione decennale, e che, in ogni caso, la CP_1
“non ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione”, la quale “rientra tra quelle eccezioni non rilevabili d'ufficio che il convenuto, per legge, deve, (…) a pena di decadenza, sollevare nella comparsa di risposta” (cfr. pagg. 7-9, atto di appello).
La censura risulta fondata: sul punto, con sentenza n. 4214 del 2024 la Suprema Corte ha chiarito che “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11)” e che “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto”.
Ora, nella fattispecie in esame, nella sentenza di primo grado si legge che
“Nell'operazione di ricalcolo del saldo del conto corrente si deve inoltre tenere conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta con riguardo alle spese ed alle commissioni applicate nel periodo anteriore al decennio antecedente alla notifica della citazione” (cfr. pag. 3, sentenza impugnata).
Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che la abbia tempestivamente sollevato CP_1
l'eccezione di prescrizione: di essa, infatti, non vi è menzione nella comparsa di risposta depositata il 12 gennaio 2016 in prime cure. E difatti, ancora nell'ordinanza istruttoria che dispose la consulenza contabile si legge che “deve essere incaricato il consulente di rideterminare il saldo di conto corrente: a) muovendo dal primo estratto conto in atti ed assumendo il dato iniziale ivi previsto” (cfr. la già richiamata ordinanza del 30/6/2016).
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha dichiarato che “ll C.t.p. di parte convenuta contesta allo scrivente di non aver applicato la prescrizione decennale chiedendo “…al
CTU di limitare le eventuali rettifiche sul c/c al solo periodo successivo al 26.6.2005…”
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Lo scrivente conferma i conteggi effettuati in quanto il quesito peritale prescrive di effettuare le ricostruzioni “…a) muovendo dal primo estratto conto in atti ed assumendo il dato iniziale ivi previsto…” e tale estratto conto risulta risalente al 1° trimestre 2000”
(cfr. pag. 11, relazione sulle osservazioni del 3/5/2017). Ciò l'esperto ha fatto perché per la prima volta dianzi a lui il tema venne prospettato, senza che l'eccezione (da intendersi in senso stretto, e quindi da sollevare con la comparsa di risposta tempestivamente depositata) risultasse dal quesito sottopostogli.
Devesi dunque aderire alle conclusioni dell'esperto d'ufficio, il quale ha affermato che
“Per il rapporto di conto corrente oggetto della presente analisi, identificato dal n. 41256, si è provveduto al ricalcolo del saldo del rapporto intrattenuto, sulla base delle condizioni contrattuali tempo per tempo vigenti, procedendo ad escludere gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto, e tutti i costi, le commissioni e le spese comunque denominate ad eccezione dei diritti di chiusura fissi contemplati in contratto. Sempre secondo le prescrizioni peritali si è proceduto ad espungere la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sino alla data del 30/06/2000, ed a riferire ciascuna operazione di segno positivo e negativo al giorno di effettuazione (…). Pertanto il saldo del conto corrente N.
41256 ricalcolato al 30/06/15 a favore di parte convenuta è pari a € 5.495,59” (cfr. pagg.
17-18, elaborato del 14/3/2017).
Ne deriva che anche il quarto motivo di appello deve essere disatteso: con esso, infatti, gli appellanti contestano “il mancato rispetto dei presupposti e delle formalità stabilite dalla legge per l'esercizio dello ius variandi e la violazione del criterio di reciprocità sostanziale tra i saggi di interesse attivi e passivi”, chiedendo l'eliminazione “di tutte le voci di costo riconducibili allo ius variandi ovvero addebitate a titolo di anatocismo anche per il periodo successivo al 30.06.2000” (cfr. pagg. 11-12, atto di appello).
Quanto ai diversi tassi di interesse attinti dalla capitalizzazione va osservato che, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la reciprocità del periodo di calcolo degli interessi ai fini dell'anatocismo non richiede affatto che i tassi a favore della banca siano identici a quelli a favore del correntista o comunque da questi non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 significativamente distanti. Si precisa che “la previsione di un tasso attivo minimo di 0,01
% nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 non è zero. Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non è escluso in casi simili, perché l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale”; l'accrescimento è infatti conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, quale ne sia il tasso, mentre la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun significativo incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato, per cui è da considerare “errato il profilo sottinteso alla censura, in quanto il concetto di progressivo accrescimento resta comunque correlato alla capitalizzazione;
mentre, dal lato passivo, l'asimmetria non discende dall'anatocismo ma dalla variazione del tasso debitore, che però dipende dall'incremento dell'indebitamento” (Cass. n.
11014/2024).
Il consulente tecnico ha così correttamente affermato che “Secondo le prescrizioni del quesito si è proceduto ad espungere la capitalizzazione trimestrale degli interessi sino alla data del 30.6.2000”, aggiungendo che “In merito all'esercizio dello jus variandi l'art. 15 delle condizioni contrattuali nonostante risulti di difficile lettura si legge il rimando all'art. 118 del d.lgs 385 1993” (cfr. pagg. 9-12, CTU).
Le risultanze della consulenza sono in ultimo espressamente riprese con le conclusioni rassegnate con la comparsa conclusionale, con la quale viene chiesto espressamente
“Dichiarare che il saldo del conto corrente alla data del 30.06.2015 risulta pari ad €
5.495,59 a debito della correntista, in conformità alle risultanze della CTU”: con evidente superamento, e assorbimento, di ogni altra questione che era stata prospettata.
Quanto poi alla richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti, essa risulta del tutto generica: vale rammentare che la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che il danno da illegittima segnalazione, sotto forma di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, eziologicamente riconducibile alla condotta della non è configurabile CP_1
come danno in re ipsa e deve essere provato in termini diretti. In particolar modo, una
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 generica dichiarazione di compromissione dell'accesso al credito, in assenza della prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, non può essere meritevole di tutela risarcitoria (ex multiis Cass. 5 marzo 2015, n. 4443 e Cass. 25 gennaio 2017 n. 1931).
Pertanto, seppur è ammessa la prova presuntiva, si deve tuttavia rilevare che, nel caso in esame, gli appellanti non hanno fornito alcun elemento al fine di provare le eventuali perdite economiche subite. Da ciò consegue che la mancanza di elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del danno, da parte di coloro che ne richiedono ristoro, non consente un puntuale apprezzamento dello stesso e dunque una sua idonea liquidazione.
Quanto al secondo motivo di appello, questo non può trovare accoglimento: segnatamente, gli appellanti affermano che “ha errato il giudice di prime cure nel compensare tra le parti nella misura di 1/3 le spese” e che avrebbe dovuto condannare la al pagamento delle stesse “per l'intero” (cfr. ancora atto di appello, pag. 10). CP_1
Sul punto, la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n. 6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/03/2015 n. 5842). Inoltre,
“l'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi” (Cassazione civile sez. III 3/9/2024 n. 23641).
Ora, nella fattispecie in esame, la banca, all'esito del giudizio, è risultata si soccombente, ma soltanto per alcune delle ragioni prospettate, ciò incidendo sul complessivo esito del giudizio: non si è perciò verificata l'ipotesi della totale soccombenza evocata dagli appellanti.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la certamente prevalente soccombenza della pertanto vanno poste a carico di quest'ultima, e vengono CP_1
liquidate in € 8.200,00, per compensi (stante l'ammontare che era stato acclarato in prime cure, in questa sede rideterminato), oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e con atto di citazione notificato il 9/7/2019 avverso la sentenza
[...] Parte_3
n. 983/2019 resa dal Tribunale di Palermo l'8/2/2019, e in riforma di detta sentenza: ridetermina, alla data del 30/6/2015, il saldo del conto corrente n. 41256 in - € 5.495,59 (a debito del correntista); conferma nel resto la sentenza (spese di lite).
Condanna al pagamento in favore degli appellanti Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 8.200,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 31 luglio
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1453/2019 del R.G., vertente in questo grado tra
(P.VA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore; (c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. COSTE Pt_3 CodiceFiscale_2
ANTONINO
Appellanti nei confronti di:
(P.VA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvti. Parte_4
e
[...] Parte_5
Appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellanti: “insiste nelle difese e nelle domande formulate nonché nel rigetto di quelle avversarie;
parte appellante chiede che la causa sia posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti conclusivi”; appellata: “I sottoscritti Avv.ti e per la Parte_4 Parte_5 [...]
precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta e chiedono che la causa sia posta in decisione senza termini”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 983/2019 dell'8/2/2019, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande di declaratoria di nullità di clausole di contratti bancari, avanzate da
[...]
e (la prima quale correntista, gli altri Parte_1 Parte_2 Parte_3
fideiussori) nei confronti di Controparte_1
Le domande traevano origine dall'esposizione debitoria derivante dal conto corrente ordinario n. 41256, sul quale erano state concesse delle aperture di credito garantite da fideiussione.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione notificato il
9/7/2019, e affidato a diversi Parte_1 Parte_2 Parte_3
motivi.
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Senza incombenti istruttori, dopo sostituzione del relatore e la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 18 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (come suggerito dalla Suprema Corte nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: cfr. Cassaz. 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e
27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto accertare un credito inferiore in favore della Banca) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di parziale riforma della sentenza di primo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 grado).
Riepilogati come prima evidenziato i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In ragione dell'ordine logico-giuridico da imprimere alla trattazione, devesi esaminare innanzitutto il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti ripropongono la questione della nullità del contratto di conto corrente n. 41256, adducendo che “il documento che la banca qualifica come contratto di accensione del rapporto per cui è causa non può essere considerato come il contratto originario” (cfr. pag. 11, atto di appello).
La doglianza non merita accoglimento: sul punto, in sede di legittimità è stato chiarito che “il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” e che “Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF (…) si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 2/4/2021 n. 9196). Il principio enunciato dalla Suprema Corte ben può trovare applicazione anche per altri rapporti bancari: e nel caso di specie, il contratto di conto corrente n. 41256 risulta sottoscritto dalla società appellante, non rilevando la mancanza nel documento della sottoscrizione del rappresentante della banca.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, espletata in prime cure, emerge poi che “si è provveduto ad analizzare i contratti depositati agli atti, al fine di verificare le condizioni ivi contenute e le eventuali modifiche effettuate dalla banca nell'esercizio dello jus variandi. A tal riguardo, sono stati rinvenuti, agli atti, il contratto di conto corrente di corrispondenza del 03/12/1999” (cfr. pag. 8, relazione del 14/3/2017).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Quanto esposto trova conferma nella relazione del consulente tecnico degli appellanti, dalla quale emerge l'analisi del suindicato contratto (cfr. pag. 7 e 26, elaborato del CTP), e poi nell'ordinanza, non oggetto di censure sul punto, con la quale sono stati formulati i quesiti al consulente tecnico d'ufficio: in particolare, dall'ordinanza risulta che “le parti hanno prodotto documenti (contratti ed estratti conto) atti a fotografare genesi ed evoluzione della convenzione negoziale tra di esse intercorse, ovvero: il contratto di conto corrente (…) stipulato in data 3.12.1999, ancora in essere, ed i relativi estratti conto” (cfr. ordinanza del 30/6/2016).
Pertanto, non vi sono ragioni per dubitare circa la natura del documento prodotto dalla qualificabile come contratto originario del rapporto oggetto di causa. CP_1
Procedendo nella disamina dei motivi di appello, con il primo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la prescrizione delle competenze relative “al decennio antecedente la data di notifica dell'atto di citazione pervenendo all'individuazione di un saldo pari ad € 163.342,23 a debito della correntista anziché in €
5.495,59 (sempre a debito della correntista) come stabilito dal CTU”. Argomentano di non aver promosso azione di ripetizione di indebito ma di accertamento negativo del credito, per la quale non operano i limiti della prescrizione decennale, e che, in ogni caso, la CP_1
“non ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione”, la quale “rientra tra quelle eccezioni non rilevabili d'ufficio che il convenuto, per legge, deve, (…) a pena di decadenza, sollevare nella comparsa di risposta” (cfr. pagg. 7-9, atto di appello).
La censura risulta fondata: sul punto, con sentenza n. 4214 del 2024 la Suprema Corte ha chiarito che “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11)” e che “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto”.
Ora, nella fattispecie in esame, nella sentenza di primo grado si legge che
“Nell'operazione di ricalcolo del saldo del conto corrente si deve inoltre tenere conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta con riguardo alle spese ed alle commissioni applicate nel periodo anteriore al decennio antecedente alla notifica della citazione” (cfr. pag. 3, sentenza impugnata).
Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che la abbia tempestivamente sollevato CP_1
l'eccezione di prescrizione: di essa, infatti, non vi è menzione nella comparsa di risposta depositata il 12 gennaio 2016 in prime cure. E difatti, ancora nell'ordinanza istruttoria che dispose la consulenza contabile si legge che “deve essere incaricato il consulente di rideterminare il saldo di conto corrente: a) muovendo dal primo estratto conto in atti ed assumendo il dato iniziale ivi previsto” (cfr. la già richiamata ordinanza del 30/6/2016).
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha dichiarato che “ll C.t.p. di parte convenuta contesta allo scrivente di non aver applicato la prescrizione decennale chiedendo “…al
CTU di limitare le eventuali rettifiche sul c/c al solo periodo successivo al 26.6.2005…”
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Lo scrivente conferma i conteggi effettuati in quanto il quesito peritale prescrive di effettuare le ricostruzioni “…a) muovendo dal primo estratto conto in atti ed assumendo il dato iniziale ivi previsto…” e tale estratto conto risulta risalente al 1° trimestre 2000”
(cfr. pag. 11, relazione sulle osservazioni del 3/5/2017). Ciò l'esperto ha fatto perché per la prima volta dianzi a lui il tema venne prospettato, senza che l'eccezione (da intendersi in senso stretto, e quindi da sollevare con la comparsa di risposta tempestivamente depositata) risultasse dal quesito sottopostogli.
Devesi dunque aderire alle conclusioni dell'esperto d'ufficio, il quale ha affermato che
“Per il rapporto di conto corrente oggetto della presente analisi, identificato dal n. 41256, si è provveduto al ricalcolo del saldo del rapporto intrattenuto, sulla base delle condizioni contrattuali tempo per tempo vigenti, procedendo ad escludere gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto, e tutti i costi, le commissioni e le spese comunque denominate ad eccezione dei diritti di chiusura fissi contemplati in contratto. Sempre secondo le prescrizioni peritali si è proceduto ad espungere la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sino alla data del 30/06/2000, ed a riferire ciascuna operazione di segno positivo e negativo al giorno di effettuazione (…). Pertanto il saldo del conto corrente N.
41256 ricalcolato al 30/06/15 a favore di parte convenuta è pari a € 5.495,59” (cfr. pagg.
17-18, elaborato del 14/3/2017).
Ne deriva che anche il quarto motivo di appello deve essere disatteso: con esso, infatti, gli appellanti contestano “il mancato rispetto dei presupposti e delle formalità stabilite dalla legge per l'esercizio dello ius variandi e la violazione del criterio di reciprocità sostanziale tra i saggi di interesse attivi e passivi”, chiedendo l'eliminazione “di tutte le voci di costo riconducibili allo ius variandi ovvero addebitate a titolo di anatocismo anche per il periodo successivo al 30.06.2000” (cfr. pagg. 11-12, atto di appello).
Quanto ai diversi tassi di interesse attinti dalla capitalizzazione va osservato che, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la reciprocità del periodo di calcolo degli interessi ai fini dell'anatocismo non richiede affatto che i tassi a favore della banca siano identici a quelli a favore del correntista o comunque da questi non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 significativamente distanti. Si precisa che “la previsione di un tasso attivo minimo di 0,01
% nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 non è zero. Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non è escluso in casi simili, perché l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale”; l'accrescimento è infatti conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, quale ne sia il tasso, mentre la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun significativo incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato, per cui è da considerare “errato il profilo sottinteso alla censura, in quanto il concetto di progressivo accrescimento resta comunque correlato alla capitalizzazione;
mentre, dal lato passivo, l'asimmetria non discende dall'anatocismo ma dalla variazione del tasso debitore, che però dipende dall'incremento dell'indebitamento” (Cass. n.
11014/2024).
Il consulente tecnico ha così correttamente affermato che “Secondo le prescrizioni del quesito si è proceduto ad espungere la capitalizzazione trimestrale degli interessi sino alla data del 30.6.2000”, aggiungendo che “In merito all'esercizio dello jus variandi l'art. 15 delle condizioni contrattuali nonostante risulti di difficile lettura si legge il rimando all'art. 118 del d.lgs 385 1993” (cfr. pagg. 9-12, CTU).
Le risultanze della consulenza sono in ultimo espressamente riprese con le conclusioni rassegnate con la comparsa conclusionale, con la quale viene chiesto espressamente
“Dichiarare che il saldo del conto corrente alla data del 30.06.2015 risulta pari ad €
5.495,59 a debito della correntista, in conformità alle risultanze della CTU”: con evidente superamento, e assorbimento, di ogni altra questione che era stata prospettata.
Quanto poi alla richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti, essa risulta del tutto generica: vale rammentare che la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che il danno da illegittima segnalazione, sotto forma di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, eziologicamente riconducibile alla condotta della non è configurabile CP_1
come danno in re ipsa e deve essere provato in termini diretti. In particolar modo, una
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 generica dichiarazione di compromissione dell'accesso al credito, in assenza della prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, non può essere meritevole di tutela risarcitoria (ex multiis Cass. 5 marzo 2015, n. 4443 e Cass. 25 gennaio 2017 n. 1931).
Pertanto, seppur è ammessa la prova presuntiva, si deve tuttavia rilevare che, nel caso in esame, gli appellanti non hanno fornito alcun elemento al fine di provare le eventuali perdite economiche subite. Da ciò consegue che la mancanza di elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del danno, da parte di coloro che ne richiedono ristoro, non consente un puntuale apprezzamento dello stesso e dunque una sua idonea liquidazione.
Quanto al secondo motivo di appello, questo non può trovare accoglimento: segnatamente, gli appellanti affermano che “ha errato il giudice di prime cure nel compensare tra le parti nella misura di 1/3 le spese” e che avrebbe dovuto condannare la al pagamento delle stesse “per l'intero” (cfr. ancora atto di appello, pag. 10). CP_1
Sul punto, la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n. 6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/03/2015 n. 5842). Inoltre,
“l'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi” (Cassazione civile sez. III 3/9/2024 n. 23641).
Ora, nella fattispecie in esame, la banca, all'esito del giudizio, è risultata si soccombente, ma soltanto per alcune delle ragioni prospettate, ciò incidendo sul complessivo esito del giudizio: non si è perciò verificata l'ipotesi della totale soccombenza evocata dagli appellanti.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la certamente prevalente soccombenza della pertanto vanno poste a carico di quest'ultima, e vengono CP_1
liquidate in € 8.200,00, per compensi (stante l'ammontare che era stato acclarato in prime cure, in questa sede rideterminato), oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e con atto di citazione notificato il 9/7/2019 avverso la sentenza
[...] Parte_3
n. 983/2019 resa dal Tribunale di Palermo l'8/2/2019, e in riforma di detta sentenza: ridetermina, alla data del 30/6/2015, il saldo del conto corrente n. 41256 in - € 5.495,59 (a debito del correntista); conferma nel resto la sentenza (spese di lite).
Condanna al pagamento in favore degli appellanti Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 8.200,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 31 luglio
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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