Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/06/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1803/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
), con l'Avv.to FRANCESCHINIS con l'Avv.to Lorenzo Parte_5 C.F._5
Franceschinis, con domicilio eletto in Milano, Via Lario 26
RICORRENTI contro
), con gli Avv.ti Marcello Giustiniani e Maria Giovanna Conti, Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto in Milano, Via Michele Barozzi 1
RESISTENTE
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto
4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14.
3 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso;
per l'effetto condanna a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi (in Controparte_1 relazione al periodo sino al 31/12/2024):
: euro 13.239 Parte_1
: euro 9.670 Parte_2
: euro 15.405 Parte_3
: euro 11.507 Parte_4
: euro 10.443, Parte_5 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna la resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro
11.283,20 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 04/06/2025
Il Giudice
Tullio Perillo