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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 117-1/ /2025 P.U. CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata su ricorso di:
- (CF. , Parte_1 C.F._1
letto il ricorso;
letta la relazione ex art. 269, CCI del gestore della crisi designato dall'organismo di composizione della crisi;
ritenuta la propria competenza ex art. 27, CCI, risiedendo parte ricorrente nel circondario di questo tribunale;
rilevato che parte ricorrente è persona fisica che si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI;
pagina 1 di 4 considerato, in particolare, che la stessa non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, stante l'esposizione debitoria a fronte di un attivo insufficiente;
rilevato, inoltre, che parte ricorrente:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non risulta aver mai beneficiato dell'esdebitazione;
osservato che il gestore della crisi nella propria relazione ha espresso giudizio positivo in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione a corredo della domanda;
considerato che quanto alla nomina del liquidatore, può confermarsi il professionista svolgente funzioni di gestore della crisi nominato dall'OCC, in ossequio al disposto dell'art. 270, comma 2, lett.
b), CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
C.F._1
e, per l'effetto,
nomina
giudice delegato la dott. Maria Novella Legnaioli e liquidatore la dott. la quale farà Parte_2
pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
pagina 2 di 4 assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette
alla decisione del giudice delegato la determinazione dell'importo di quanto necessario al mantenimento della debitrice e della sua famiglia, previsa istanza documentata della medesima e successivo parere del liquidatore;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza per estratto e previo oscuramento del nome e del codice fiscale del ricorrente a nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Autorizza il liquidatore , con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
pagina 3 di 4 4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)nel cado di impresa ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore;
qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere eseguita tramite ufficiale giudiziario.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 09/04/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 117-1/ /2025 P.U. CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata su ricorso di:
- (CF. , Parte_1 C.F._1
letto il ricorso;
letta la relazione ex art. 269, CCI del gestore della crisi designato dall'organismo di composizione della crisi;
ritenuta la propria competenza ex art. 27, CCI, risiedendo parte ricorrente nel circondario di questo tribunale;
rilevato che parte ricorrente è persona fisica che si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI;
pagina 1 di 4 considerato, in particolare, che la stessa non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, stante l'esposizione debitoria a fronte di un attivo insufficiente;
rilevato, inoltre, che parte ricorrente:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non risulta aver mai beneficiato dell'esdebitazione;
osservato che il gestore della crisi nella propria relazione ha espresso giudizio positivo in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione a corredo della domanda;
considerato che quanto alla nomina del liquidatore, può confermarsi il professionista svolgente funzioni di gestore della crisi nominato dall'OCC, in ossequio al disposto dell'art. 270, comma 2, lett.
b), CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
C.F._1
e, per l'effetto,
nomina
giudice delegato la dott. Maria Novella Legnaioli e liquidatore la dott. la quale farà Parte_2
pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
pagina 2 di 4 assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette
alla decisione del giudice delegato la determinazione dell'importo di quanto necessario al mantenimento della debitrice e della sua famiglia, previsa istanza documentata della medesima e successivo parere del liquidatore;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza per estratto e previo oscuramento del nome e del codice fiscale del ricorrente a nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Autorizza il liquidatore , con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
pagina 3 di 4 4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)nel cado di impresa ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore;
qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere eseguita tramite ufficiale giudiziario.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 09/04/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
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