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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza CC Presidente
IC GI UD
Claudia Ummarino UD est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1523/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato ad [...] il [...], Parte_1
e da
, nata ad [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to DE MATTEIS ANTONIO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 10/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 09/09/1989, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (al N. 174,
Parte II, serie A, anno 1989).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (il 15/08/1992 Persona_1
in Maddaloni) e (il 23/10/1995 in Napoli), autonomi Persona_2
economicamente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il 16/09/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 12/06/2025.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi si danno reciproco consenso a vivere separati e saranno liberi di risiedere dove riterranno opportuno.
2. La casa coniugale, sita in Acerra (Na) alla via S. Francesco D'Assisi, 65 di proprietà esclusiva di - resta nella disponibilità esclusiva della medesima sig.ra Parte_2 Pt_2
3. Ogni reciproca pendenza economica è stata definita e risolta, e ciascun ricorrente dichiara di null'altro avere a pretendere dall'altro, oltre ai patti contenuti nel presente atto.
4. I figli e non vantano alcun diritto o pretesa nei confronti dei sigg.ri Persona_1 Persona_2
e né in termini economici né materiali. Parte_1 Parte_2
5. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
6. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato ad Parte_1
RA (NA) il 07/05/1958, e , nata ad Parte_2
RA (NA) il 05/10/1963, che hanno contratto matrimonio ad
RA (NA) il 09/09/1989 (atto n. 174, Parte II, Serie A, anno 1989);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
3 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 16/09/2025
Il UD estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza
CC
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza CC Presidente
IC GI UD
Claudia Ummarino UD est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1523/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato ad [...] il [...], Parte_1
e da
, nata ad [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to DE MATTEIS ANTONIO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 10/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 09/09/1989, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (al N. 174,
Parte II, serie A, anno 1989).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (il 15/08/1992 Persona_1
in Maddaloni) e (il 23/10/1995 in Napoli), autonomi Persona_2
economicamente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il 16/09/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 12/06/2025.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi si danno reciproco consenso a vivere separati e saranno liberi di risiedere dove riterranno opportuno.
2. La casa coniugale, sita in Acerra (Na) alla via S. Francesco D'Assisi, 65 di proprietà esclusiva di - resta nella disponibilità esclusiva della medesima sig.ra Parte_2 Pt_2
3. Ogni reciproca pendenza economica è stata definita e risolta, e ciascun ricorrente dichiara di null'altro avere a pretendere dall'altro, oltre ai patti contenuti nel presente atto.
4. I figli e non vantano alcun diritto o pretesa nei confronti dei sigg.ri Persona_1 Persona_2
e né in termini economici né materiali. Parte_1 Parte_2
5. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
6. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato ad Parte_1
RA (NA) il 07/05/1958, e , nata ad Parte_2
RA (NA) il 05/10/1963, che hanno contratto matrimonio ad
RA (NA) il 09/09/1989 (atto n. 174, Parte II, Serie A, anno 1989);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
3 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 16/09/2025
Il UD estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza
CC
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