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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3346/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3346/2024 tra
Parte_1
[...]
OPPONENTI e
CP_1
OPPOSTA
Oggi 22 ottobre 2025 ad ore 9.42 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_1
l'avv. ROSA EMANUELA.
[...]
Per la l'avv. DIOGUARDI DR. CP_1
È altresì presente la dott.ssa la Dott.ssa tirocinante ex art 73 DL 69/2013. Persona_1
Preliminarmente il Giudice, sentite le parti, dispone la riunione, al presente giudizio, del fascicolo iscritto con R.G. n. 3397/2024, avente ad oggetto la medesima ordinanza ingiunzione n. 091/2024, emessa dalla e notificata il 17.10.2024 a Controparte_2 [...]
legale rappresentate della nitamente a Pt_2 Parte_1 Parte_1
.
[...]
All'esito della riunione i difensori delle parti, avv. ROSA EMANUELA, avv. DIOGUARDI
DR e avv. EDOARDO DILIGENTI, si riportano ai rispettivi atti, chiedendo l'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Il Giudice sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3346/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1 P.IVA_1 EMANUELA, elettivamente domiciliati in Via Napoli 8 , presso il difensore avv. ROSA CP_1 EMANUELA OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIOGUARDI DR CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA N. FABRIZI 61 , presso il difensore avv. DIOGUARDI CP_1 DR OPPOSTA alla quale è stata riunita quella iscritta al n. R.G. 3397/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. EDOARDO Parte_2 C.F._2 DILIGENTI elettivamente domiciliato in SPOLTORE (PE), VIA MARE ADRIATICO N. 2, presso il difensore avv. EDOARDO DILIGENTI OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIOGUARDI DR CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA N. FABRIZI 61 , presso il difensore avv. DIOGUARDI CP_1 DR OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12.11.2024, nel procedimento iscritto al n. 3346/2024, Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della ha
[...] Parte_1 impugnato l'ordinanza/ingiunzione n. 091/2024 emessa dalla Controparte_2
e notificata il 14.10.2024 alla ed il 28.10.2024 a
[...] Parte_1 pagina 2 di 6 , contenente l'ingiunzione di pagamento della somma di € 3.011,17 di cui € Parte_1
3000,00 per sanzione amministrativa, oltre spese di notifica.
Il provvedimento sanzionatorio oggetto di impugnazione è stato emesso dai NAS di in CP_1 relazione ai fatti contestati alla con verbale n. 39/269, redatto in Parte_1 data 31.10.2019, con il quale è stato contestato agli opponenti lo stoccaggio di cereali effettuato senza rispettare i requisiti in materia di igiene previsti dall'allegato II del Reg. CE 852/04, con conseguente contaminazione degli alimenti.
Condotta realizzata in violazione dell'art. 4 comma 2 dell'All. II del Reg. CE 852/2004 e sanzionata ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.lgs n. 193/2007 con sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto che l'ordinanza-ingiunzione era stata a lui notificata in data 14.10.2024, oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/1981 decorrente dall'accertamento della violazione, contestata il 12.09.2019.
Ha eccepito la nullità dell'ordinanza-ingiunzione, notificata al trasgressore dopo il decorso del termine di 90 giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 14 L. 689/1981.
Ha poi eccepito la manifesta sproporzione della sanzione, commisurata nel massimo edittale, senza tener presente le condotte riparatorie immediatamente apprestate dall'opponente, che avevano Cont provveduto all'immediata bonifica dei locali, accertata dall' nelle verifiche effettuate in data
07.10.2019, con conseguente revoca del provvedimento di sospensione delle attività di commercializzazione svolte dalla società (cfr provvedimento adottato dai verbalizzanti in data
12.9.2019).
2. Con ricorso depositato il 15.11.2024 nel procedimento iscritto al n. 3397/2024 , Parte_2 legale rappresentante della ha impugnato la medesima Parte_1 ordinanza/ingiunzione n. 091/2024 emessa dalla , a Controparte_2 lui notificata il 17.10.2024, formulando analoghe contestazioni ed evidenziano che, al momento dell'accesso dei NAS effettuato in data 13.10.2029, non era presente presso la sede della società.
3. Con comparsa depositata il 16.12.2024 nel giudizio iscritto al n. 3346/2024 ed in data 5.6.2025 nel giudizio iscritto al n. 3397/2024 si è costituita l' Controparte_2 chiedendo, preliminarmente, la riunione dei procedimenti sopra indicati, aventi ad oggetto la medesima condotta, contestata alla società ed ai suoi legali rappresentanti, e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che il verbale di contestazione della violazione amministrativa era stato ritualmente notificato in data 15.11.2019 alla Parte_1 ed ai suoi legali rappresentanti e
[...] Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 6 all'indirizzo pec: evidenziando, nella relata, che l'atto veniva Email_1 notificato nei confronti di tutti i trasgressori (cfr doc. 4, 5 e 6 fascicolo n. 3346/2024 e doc. 4, 5 5 bis e
6 fascicolo n. 3397/2024).
In relazione alle ulteriori contestazioni formulate dagli opponenti ha dedotto che l'ordinanza, richiamando il verbale redatto dai NAS in data 12.9.2019, che contiene una precisa e puntuale descrizione delle condotte contestate e che la gravità della condotta accertata dai NAS, consente di Cont individuare le ragioni che avevano portato l' a commisurare la sanzione nel massimo edittale.
4. Previa riunione del procedimento n. 3397/2024 al procedimento n. 3346/2024 e la causa, all'esito della discussione è stata decisa con la seguente sentenza, letta in udienza alle parti.
******
L'opposizione è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
A. Sulla modalità di notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa
a.1 La mancata notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa, nel termine di legge previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la contestazione differita, determina l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio (cfr Cassazione 3/03/2006, n.5400).
Considerato che nel verbale di controllo igienico sanitario redatto dai NAS in data 12.9.2019, sottoscritto da in qualità di collaboratore aziendale e da , legale Parte_3 Parte_1 rappresentante della si fa espresso riferimento ad una separata Parte_1 contestazione, da effettuare all'esito degli accertamenti svolti dai competenti Uffici, è evidente che non si è in presenza di una contestazione immediata della violazione, che risulta successivamente effettuata con il verbale di accertata violazione, redatto dai NAS in data 31.10.2019. Cont Come risulta dalla documentazione depositata dalla il verbale è stato comunicato alla
[...] ed ai suoi legali rappresentante e Parte_1 Parte_1 Parte_2
al seguente indirizzo pec:
[...] Email_2
Cont Ai fini della prova della regolare notifica del verbale, la ha allegato solo una copia, in formato pdf, dove sono riportati gli estremi della consegna del messaggio all'indirizzo pec della
[...]
. Parte_1
Considerato che, in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali, previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle specifiche tecniche del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in
PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg e l'inserimento pagina 4 di 6 dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml", determina la nullità della notificazione (cfr Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023) va precisato che tale principio, dettato in materia di notifica degli atti processuali, è previsto in funzione non solo della prova, ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), in quanto l'omessa allegazione della documentazione sopra indicata non consente di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato.
Considerato che l'Amministrazione opposta ha prodotto copia, in formato pdf, della sola ricevuta di consegna del file, che tale allegazione non consente di risalire, con certezza, al contenuto degli atti trasmessi a mezzo pec, in accoglimento dell'opposizione formulata da e da Parte_1
, il primo anche in qualità di legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
, va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria indicata
[...] nell'ordinanza-ingiunzione opposta, per mancata notifica del verbale di accertamento nel termine di 90 giorni, stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, a nulla rilevando la successiva notifica della ordinanza-ingiunzione opposta.
a.2 Appare opportuno evidenziare che, laddove si dovesse ritenere validamente contestata, nell'immediatezza, a , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
, la condotta descritta nel verbale di controllo igienico sanitario redatto dai Parte_1
NAS in data 12.9.2019, andrebbe dichiarata, ex art. 28 della legge 689/1981, l'intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere le somme richieste con l'ordinanza ingiunzione n. 091 de 2024, emessa in data
14.10.2024, dopo il decorso del termine quinquennale previsto dalla citata normativa.
B. Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenuto CP_1 conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA
l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 091/2024 emessa in data 14.10.2024 dal Direttore Generale della , nei confronti di tutti gli opponenti. Parte_4
CO la a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che liquida per Parte_4 Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della , in € 120,00
[...] Parte_1 per esborsi ed in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge e, per , in € 120,00 per esborsi Parte_2
pagina 5 di 6 ed in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3346/2024 tra
Parte_1
[...]
OPPONENTI e
CP_1
OPPOSTA
Oggi 22 ottobre 2025 ad ore 9.42 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_1
l'avv. ROSA EMANUELA.
[...]
Per la l'avv. DIOGUARDI DR. CP_1
È altresì presente la dott.ssa la Dott.ssa tirocinante ex art 73 DL 69/2013. Persona_1
Preliminarmente il Giudice, sentite le parti, dispone la riunione, al presente giudizio, del fascicolo iscritto con R.G. n. 3397/2024, avente ad oggetto la medesima ordinanza ingiunzione n. 091/2024, emessa dalla e notificata il 17.10.2024 a Controparte_2 [...]
legale rappresentate della nitamente a Pt_2 Parte_1 Parte_1
.
[...]
All'esito della riunione i difensori delle parti, avv. ROSA EMANUELA, avv. DIOGUARDI
DR e avv. EDOARDO DILIGENTI, si riportano ai rispettivi atti, chiedendo l'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Il Giudice sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3346/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1 P.IVA_1 EMANUELA, elettivamente domiciliati in Via Napoli 8 , presso il difensore avv. ROSA CP_1 EMANUELA OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIOGUARDI DR CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA N. FABRIZI 61 , presso il difensore avv. DIOGUARDI CP_1 DR OPPOSTA alla quale è stata riunita quella iscritta al n. R.G. 3397/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. EDOARDO Parte_2 C.F._2 DILIGENTI elettivamente domiciliato in SPOLTORE (PE), VIA MARE ADRIATICO N. 2, presso il difensore avv. EDOARDO DILIGENTI OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIOGUARDI DR CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA N. FABRIZI 61 , presso il difensore avv. DIOGUARDI CP_1 DR OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12.11.2024, nel procedimento iscritto al n. 3346/2024, Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della ha
[...] Parte_1 impugnato l'ordinanza/ingiunzione n. 091/2024 emessa dalla Controparte_2
e notificata il 14.10.2024 alla ed il 28.10.2024 a
[...] Parte_1 pagina 2 di 6 , contenente l'ingiunzione di pagamento della somma di € 3.011,17 di cui € Parte_1
3000,00 per sanzione amministrativa, oltre spese di notifica.
Il provvedimento sanzionatorio oggetto di impugnazione è stato emesso dai NAS di in CP_1 relazione ai fatti contestati alla con verbale n. 39/269, redatto in Parte_1 data 31.10.2019, con il quale è stato contestato agli opponenti lo stoccaggio di cereali effettuato senza rispettare i requisiti in materia di igiene previsti dall'allegato II del Reg. CE 852/04, con conseguente contaminazione degli alimenti.
Condotta realizzata in violazione dell'art. 4 comma 2 dell'All. II del Reg. CE 852/2004 e sanzionata ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.lgs n. 193/2007 con sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto che l'ordinanza-ingiunzione era stata a lui notificata in data 14.10.2024, oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/1981 decorrente dall'accertamento della violazione, contestata il 12.09.2019.
Ha eccepito la nullità dell'ordinanza-ingiunzione, notificata al trasgressore dopo il decorso del termine di 90 giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 14 L. 689/1981.
Ha poi eccepito la manifesta sproporzione della sanzione, commisurata nel massimo edittale, senza tener presente le condotte riparatorie immediatamente apprestate dall'opponente, che avevano Cont provveduto all'immediata bonifica dei locali, accertata dall' nelle verifiche effettuate in data
07.10.2019, con conseguente revoca del provvedimento di sospensione delle attività di commercializzazione svolte dalla società (cfr provvedimento adottato dai verbalizzanti in data
12.9.2019).
2. Con ricorso depositato il 15.11.2024 nel procedimento iscritto al n. 3397/2024 , Parte_2 legale rappresentante della ha impugnato la medesima Parte_1 ordinanza/ingiunzione n. 091/2024 emessa dalla , a Controparte_2 lui notificata il 17.10.2024, formulando analoghe contestazioni ed evidenziano che, al momento dell'accesso dei NAS effettuato in data 13.10.2029, non era presente presso la sede della società.
3. Con comparsa depositata il 16.12.2024 nel giudizio iscritto al n. 3346/2024 ed in data 5.6.2025 nel giudizio iscritto al n. 3397/2024 si è costituita l' Controparte_2 chiedendo, preliminarmente, la riunione dei procedimenti sopra indicati, aventi ad oggetto la medesima condotta, contestata alla società ed ai suoi legali rappresentanti, e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che il verbale di contestazione della violazione amministrativa era stato ritualmente notificato in data 15.11.2019 alla Parte_1 ed ai suoi legali rappresentanti e
[...] Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 6 all'indirizzo pec: evidenziando, nella relata, che l'atto veniva Email_1 notificato nei confronti di tutti i trasgressori (cfr doc. 4, 5 e 6 fascicolo n. 3346/2024 e doc. 4, 5 5 bis e
6 fascicolo n. 3397/2024).
In relazione alle ulteriori contestazioni formulate dagli opponenti ha dedotto che l'ordinanza, richiamando il verbale redatto dai NAS in data 12.9.2019, che contiene una precisa e puntuale descrizione delle condotte contestate e che la gravità della condotta accertata dai NAS, consente di Cont individuare le ragioni che avevano portato l' a commisurare la sanzione nel massimo edittale.
4. Previa riunione del procedimento n. 3397/2024 al procedimento n. 3346/2024 e la causa, all'esito della discussione è stata decisa con la seguente sentenza, letta in udienza alle parti.
******
L'opposizione è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
A. Sulla modalità di notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa
a.1 La mancata notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa, nel termine di legge previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la contestazione differita, determina l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio (cfr Cassazione 3/03/2006, n.5400).
Considerato che nel verbale di controllo igienico sanitario redatto dai NAS in data 12.9.2019, sottoscritto da in qualità di collaboratore aziendale e da , legale Parte_3 Parte_1 rappresentante della si fa espresso riferimento ad una separata Parte_1 contestazione, da effettuare all'esito degli accertamenti svolti dai competenti Uffici, è evidente che non si è in presenza di una contestazione immediata della violazione, che risulta successivamente effettuata con il verbale di accertata violazione, redatto dai NAS in data 31.10.2019. Cont Come risulta dalla documentazione depositata dalla il verbale è stato comunicato alla
[...] ed ai suoi legali rappresentante e Parte_1 Parte_1 Parte_2
al seguente indirizzo pec:
[...] Email_2
Cont Ai fini della prova della regolare notifica del verbale, la ha allegato solo una copia, in formato pdf, dove sono riportati gli estremi della consegna del messaggio all'indirizzo pec della
[...]
. Parte_1
Considerato che, in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali, previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle specifiche tecniche del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in
PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg e l'inserimento pagina 4 di 6 dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml", determina la nullità della notificazione (cfr Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023) va precisato che tale principio, dettato in materia di notifica degli atti processuali, è previsto in funzione non solo della prova, ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), in quanto l'omessa allegazione della documentazione sopra indicata non consente di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato.
Considerato che l'Amministrazione opposta ha prodotto copia, in formato pdf, della sola ricevuta di consegna del file, che tale allegazione non consente di risalire, con certezza, al contenuto degli atti trasmessi a mezzo pec, in accoglimento dell'opposizione formulata da e da Parte_1
, il primo anche in qualità di legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
, va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria indicata
[...] nell'ordinanza-ingiunzione opposta, per mancata notifica del verbale di accertamento nel termine di 90 giorni, stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, a nulla rilevando la successiva notifica della ordinanza-ingiunzione opposta.
a.2 Appare opportuno evidenziare che, laddove si dovesse ritenere validamente contestata, nell'immediatezza, a , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
, la condotta descritta nel verbale di controllo igienico sanitario redatto dai Parte_1
NAS in data 12.9.2019, andrebbe dichiarata, ex art. 28 della legge 689/1981, l'intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere le somme richieste con l'ordinanza ingiunzione n. 091 de 2024, emessa in data
14.10.2024, dopo il decorso del termine quinquennale previsto dalla citata normativa.
B. Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenuto CP_1 conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA
l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 091/2024 emessa in data 14.10.2024 dal Direttore Generale della , nei confronti di tutti gli opponenti. Parte_4
CO la a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che liquida per Parte_4 Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della , in € 120,00
[...] Parte_1 per esborsi ed in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge e, per , in € 120,00 per esborsi Parte_2
pagina 5 di 6 ed in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 6 di 6