CASS
Sentenza 18 novembre 2020
Sentenza 18 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2020, n. 32433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32433 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 32433 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 08/09/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. DR NL ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che il 29/11/2018 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Pordenone il 26/6/2017 in ordine al delitto di appropriazione indebita di un furgone di cui aveva la disponibilità in quanto noleggiato il 16/7/2014 e non restituito alla persona offesa. A sostegno del ricorso deduce, con unico motivo di impugnazione, la violazione di legge con riferimento all'art. 507 cod. proc. pen., assumendo che il giudice di primo grado non avrebbe in alcun modo motivato il provvedimento con il quale aveva disposto un'integrazione probatoria volta a verificare la validità e l'intestazione della patente di guida utilizzata per il noleggio del veicolo oggetto di appropriazione indebita. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.1. Premesso che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617) deve, infatti, rilevarsi che dalle pronunce dei giudici di merito emerge che, nel momento in cui il Tribunale di Pordenone ha disposto l'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il DR già risultava raggiunto da convergenti elementi di prova che lo indicavano inequivocabilmente come la persona che aveva stipulato il contratto di noleggio del furgone di cui si tratta, poi appropriandosene senza restituirlo alla ditta individuale di AZ RI. Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che il predetto AZ, nel rendere testimonianza, ha riferito di aver stipulato il contratto con il DR, identificandolo a mezzo di patente di guida e che, poi, nel difetto di restituzione del bene alla scadenza del termine pattuito, aveva telefonato allo stesso DR, ricevendo la spiegazione che c'era stato un ritardo e l'assicurazione che il bene sarebbe stato a breve restituito. Tali dichiarazioni sono risultate riscontrate anche dalla fattura emessa dalla ditta AZ, dalla quale emergeva che il veicolo era stato noleggiato, appunto, al DR, identificato a mezzo di patente di guida. La Corte di appello ha altresì evidenziato che la persona offesa aveva anche rilevato la coincidenza tra i tratti somatici della persona che aveva stipulato il 1 contratto di noleggio con quelli del soggetto ritratto nel documento esibito e, infine, che la stessa persona offesa si era anche recata prima presso l'abitazione del ricorrente, apprendendo dai suoi genitori che non era rintracciabile, poi presso la sede dell'impresa del DR indicata nella visura della Camera di Commercio, constatando però che non risultava alcuna impresa nell'indirizzo indicato, a riprova del carattere fittizio della ditta di cui il ricorrente risultava intestatario. Dalle motivazioni delle sentenze di merito emerge, pertanto, l'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è stata disposta dal Tribunale di Pordenone, seppure immotivatamente, nell'interesse del DR, quale ultima verifica finalizzata ad eventualmente acquisire elementi idonei a contrastare quelli che, in realtà, già inequivocabilmente consentivano di identificare nel ricorrente la persona che aveva ricevuto il bene in noleggio: anche tale verifica, però, non ha avuto esito favorevole per il DR, essendo risultato che la patente esibita era stata effettivamente rilasciata allo stesso dalla Motorizzazione Civile di Vicenza. Significativamente, peraltro, solo in data successiva alla stipulazione del contratto di noleggio la patente in parola è stata oggetto di denuncia di smarrimento. 2.2. Il ricorso è pertanto, inammissibile, non solo perché le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., da ravvisare nell'esigenza di verifica degli elementi di prova a carico del DR già acquisiti, emergono implicitamente dalle sentenze impugnate, ma soprattutto perché viziato da aspecificità. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, condivisa dal collegio, infatti, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Rv. 262011): il ricorrente non ha assolto in alcun modo a tale onere di allegazione e, peraltro, dalle sentenze di merito è anche emerso con chiarezza che pur nel difetto delle prove così acquisite risultava comunque incontrovertibile la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto 2 Il Consigli e estensore Il Presid Lucior • perial EP Or' dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 settembre 2020
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 32433 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 08/09/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. DR NL ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che il 29/11/2018 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Pordenone il 26/6/2017 in ordine al delitto di appropriazione indebita di un furgone di cui aveva la disponibilità in quanto noleggiato il 16/7/2014 e non restituito alla persona offesa. A sostegno del ricorso deduce, con unico motivo di impugnazione, la violazione di legge con riferimento all'art. 507 cod. proc. pen., assumendo che il giudice di primo grado non avrebbe in alcun modo motivato il provvedimento con il quale aveva disposto un'integrazione probatoria volta a verificare la validità e l'intestazione della patente di guida utilizzata per il noleggio del veicolo oggetto di appropriazione indebita. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.1. Premesso che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617) deve, infatti, rilevarsi che dalle pronunce dei giudici di merito emerge che, nel momento in cui il Tribunale di Pordenone ha disposto l'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il DR già risultava raggiunto da convergenti elementi di prova che lo indicavano inequivocabilmente come la persona che aveva stipulato il contratto di noleggio del furgone di cui si tratta, poi appropriandosene senza restituirlo alla ditta individuale di AZ RI. Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che il predetto AZ, nel rendere testimonianza, ha riferito di aver stipulato il contratto con il DR, identificandolo a mezzo di patente di guida e che, poi, nel difetto di restituzione del bene alla scadenza del termine pattuito, aveva telefonato allo stesso DR, ricevendo la spiegazione che c'era stato un ritardo e l'assicurazione che il bene sarebbe stato a breve restituito. Tali dichiarazioni sono risultate riscontrate anche dalla fattura emessa dalla ditta AZ, dalla quale emergeva che il veicolo era stato noleggiato, appunto, al DR, identificato a mezzo di patente di guida. La Corte di appello ha altresì evidenziato che la persona offesa aveva anche rilevato la coincidenza tra i tratti somatici della persona che aveva stipulato il 1 contratto di noleggio con quelli del soggetto ritratto nel documento esibito e, infine, che la stessa persona offesa si era anche recata prima presso l'abitazione del ricorrente, apprendendo dai suoi genitori che non era rintracciabile, poi presso la sede dell'impresa del DR indicata nella visura della Camera di Commercio, constatando però che non risultava alcuna impresa nell'indirizzo indicato, a riprova del carattere fittizio della ditta di cui il ricorrente risultava intestatario. Dalle motivazioni delle sentenze di merito emerge, pertanto, l'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è stata disposta dal Tribunale di Pordenone, seppure immotivatamente, nell'interesse del DR, quale ultima verifica finalizzata ad eventualmente acquisire elementi idonei a contrastare quelli che, in realtà, già inequivocabilmente consentivano di identificare nel ricorrente la persona che aveva ricevuto il bene in noleggio: anche tale verifica, però, non ha avuto esito favorevole per il DR, essendo risultato che la patente esibita era stata effettivamente rilasciata allo stesso dalla Motorizzazione Civile di Vicenza. Significativamente, peraltro, solo in data successiva alla stipulazione del contratto di noleggio la patente in parola è stata oggetto di denuncia di smarrimento. 2.2. Il ricorso è pertanto, inammissibile, non solo perché le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., da ravvisare nell'esigenza di verifica degli elementi di prova a carico del DR già acquisiti, emergono implicitamente dalle sentenze impugnate, ma soprattutto perché viziato da aspecificità. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, condivisa dal collegio, infatti, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Rv. 262011): il ricorrente non ha assolto in alcun modo a tale onere di allegazione e, peraltro, dalle sentenze di merito è anche emerso con chiarezza che pur nel difetto delle prove così acquisite risultava comunque incontrovertibile la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto 2 Il Consigli e estensore Il Presid Lucior • perial EP Or' dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 settembre 2020