Art. 7.
L'accertamento dell'invalidita' ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui agli articoli 3 e 5 e' effettuato in ciascuna Provincia da una Commissione sanitaria nominata dal prefetto e che ha sede presso lo Ufficio provinciale sanitario.
Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale, puo' nominare piu' Commissioni le quali possono aver sede anche in altri Comuni della Provincia, presso l'Ufficio dell'ufficiale sanitario.
L'accertamento dell'invalidita' ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui agli articoli 3 e 5 e' effettuato in ciascuna Provincia da una Commissione sanitaria nominata dal prefetto e che ha sede presso lo Ufficio provinciale sanitario.
Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale, puo' nominare piu' Commissioni le quali possono aver sede anche in altri Comuni della Provincia, presso l'Ufficio dell'ufficiale sanitario.