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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10707 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32562/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., Letti gli atti del procedimento 32562/2021 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale pendente tra (Avv. Cinzia Santinelli) e , in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore (Avv. Luca Capilupi) e Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Antonio Brusca);
[...]
rilevato che, con ricorso depositato in data 1.12.2021, la parte ricorrente chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 09720190172763779000, notificata in data 11.11.2021, per un importo pari a euro 379,86 relativamente agli anni 2018 e 2019;
rilevato che la richiesta di annullamento della cartella opposta è fondata unicamente sull'eccepita decadenza, in quanto la ricorrente ha ritenuto che i contributi azionati per l'anno 2018 e per l'anno 2019 non sono stati iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo;
rilevato che i suddetti contributi, inerenti gli anni 2018 e 2019 sono stati iscritti a ruolo nel 2019, quindi entro il termine decadenziale di cui all'articolo 25 comma 4 del d.lgs. 46/1999;
rilevato pertanto che l'unico motivo posto a fondamento della spiegata opposizine risulta del tutto infondato;
rilevato che alcuna altra censura risulta sollevata nel merito della pretesa contributiva oggetto della cartella esattoriale opposta;
ritenuto per tutto quanto sopra precede, che la spiegata opposizione è destituita di fondamento e come tale va progettata;
rilevato che la peculiarità della vicenda sottesa impone la compensazione integrale delle spese di lite;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 5.6.2025
Il G.L.
LA IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., Letti gli atti del procedimento 32562/2021 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale pendente tra (Avv. Cinzia Santinelli) e , in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore (Avv. Luca Capilupi) e Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Antonio Brusca);
[...]
rilevato che, con ricorso depositato in data 1.12.2021, la parte ricorrente chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 09720190172763779000, notificata in data 11.11.2021, per un importo pari a euro 379,86 relativamente agli anni 2018 e 2019;
rilevato che la richiesta di annullamento della cartella opposta è fondata unicamente sull'eccepita decadenza, in quanto la ricorrente ha ritenuto che i contributi azionati per l'anno 2018 e per l'anno 2019 non sono stati iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo;
rilevato che i suddetti contributi, inerenti gli anni 2018 e 2019 sono stati iscritti a ruolo nel 2019, quindi entro il termine decadenziale di cui all'articolo 25 comma 4 del d.lgs. 46/1999;
rilevato pertanto che l'unico motivo posto a fondamento della spiegata opposizine risulta del tutto infondato;
rilevato che alcuna altra censura risulta sollevata nel merito della pretesa contributiva oggetto della cartella esattoriale opposta;
ritenuto per tutto quanto sopra precede, che la spiegata opposizione è destituita di fondamento e come tale va progettata;
rilevato che la peculiarità della vicenda sottesa impone la compensazione integrale delle spese di lite;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 5.6.2025
Il G.L.
LA IN
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