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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/11/2025, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2938/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da incidente stradale;
TRA
, elettivamente domiciliato a Copertino in via Boccaccio n. 33, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Nadia Martina, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTORE
E in persona del suo procuratore ad negotia dott. Controparte_1
elettivamente domiciliata a Sternatia (LE), in via Platea n. 6 presso lo Persona_1 studio legale dell'Avv. Massimo Manera, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
CONVENUTA
NONCHÉ
, elettivamente domiciliata a Parabita (LE) in via Controparte_2
Vittorio Emanuele III n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Riccardo Palma, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
CONVENUTA
1 ***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con citazione regolarmente notificata il 21/3/2018, , al fine di ottenere Parte_1 il risarcimento a titolo extracontrattuale dei danni da sé subìti in conseguenza di un incidente avvenuto a Casarano il 24 maggio 2016, alle ore 13.15 circa, allorché, mentre transitava in sella alla sua bicicletta su via Di Spagna, veniva urtato, cadendo a terra, dalla vettura Fiat ND targata DN729LP, nell'atto di uscire da un parcheggio, di proprietà e condotta da assicurata con Controparte_2 Controparte_1 consistiti in danni non patrimoniali da “frattura della limitante somatica superiore di
D12, contusioni multiple” (come da allegata documentazione medica rilasciata dal P.S. del P.O. di Casarano ove venne immediatamente condotto) da sé determinati in €
45.120,00 (danno biologico da inabilità temporanea e postumi permanenti), cui aggiungere interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre danno morale da quantificarsi, agiva in giudizio nei confronti del responsabile civile e della società assicuratrice, chiedendo la condanna in solido al versamento in suo favore delle somme suddette con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
si costituiva in giudizio, affermando di aver notato già intorno Controparte_2 alle ore 13, allorchè, giunta, alla guida della sua vettura, nei pressi della sede di CP_3
Casarano parcheggiava con la parte anteriore del mezzo rivolta verso il marciapiede, la presenza di un ciclista fermo a notevole distanza, di essersi accorta, all'uscita dalla struttura, intorno alle 13.30, che il medesimo si era avvicinato, ma non tanto da non consentire la manovra di uscita in sicurezza e di avere, dopo aver avviato la retromarcia, udito un lieve urto, sosteneva la possibilità che il suddetto avesse intenzionalmente procurato lo scontro al fine di procurarsi il risarcimento dei danni;
in subordine, addebitava allo stesso una condotta, quanto meno, imprudente, stante l'ampiezza della strada e l'assenza di traffico, da valutare anche a titolo di concorso;
inoltre, nei confronti della società assicuratrice, esercitava, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, azione di manleva in virtù della polizza n. 30/130974959, chiedendo di essere tenuta indenne di ogni effetto sfavorevole della sentenza, nonché delle spese di resistenza in giudizio.
2 , costituitasi in giudizio, rilevava la scarna descrizione della Controparte_1 dinamica del sinistro e, comunque, nel merito contestava la fondatezza della domanda ascrivendo, sulla base degli elementi addotti dall'attore, alla disattenzione del medesimo la determinazione dell'evento lesivo;
chiedeva il rigetto, con condanna, in suo favore, alla rifusione delle spese di lite.
Durante la fase istruttoria si procedeva all'interrogatorio formale di attore e convenuta, all'escussione dei testimoni ammessi, nonché alla nomina di un c.t.u. medico-legale, conferendo incarico al dott. , il quale depositava apposita relazione. Persona_2
All'udienza del 10/4/2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, nei limiti di seguito delineati.
Preliminarmente, va rilevato che, tenuto conto che nel Codice della Strada (art. 47 d.lgs.
n. 285/1992) i velocipedi sono ricompresi nella categoria dei veicoli (cfr. Cass., sez.III, 5 maggio 2009 n. 10304) e che il fatto storico in sè di un avvenuto urto, sebbene definito come “lieve”, non è contestato, bensì confermato dalla conducente della vettura nella comparsa di costituzione, la norma di riferimento è l'art. 2054 comma 2 c.c. secondo cui in caso di scontro tra veicoli, si presume, sino a prova contraria, che i conducenti dei mezzi di circolazione coinvolti nella collisione abbiano concorso in eguale misura a provocare il sinistro, fermo restando che ciascuno di essi, può liberarsi dalla presunzione suddetta, provando la colpa esclusiva dell'altro oppure dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non poter fare alcunché per evitare il sinistro cfr. Cass., sez. un., 14 gennaio
2009 n. 557; Cass., sez. III, 22 aprile 2009 n. 9550).
Nel caso in esame, invero, sono emersi dalle risultanze istruttorie elementi idonei a liberare il ciclista dalla presunzione di pari responsabilità, in quanto, (del tutto ininfluente la testimonianza resa da , la quale dichiarava di avere visto Testimone_1 il sig. direttamente a terra), l'unica testimone rilevante ai fini della ricostruzione Pt_1 della dinamica del sinistro, riferiva di aver visto la Fiat ND in Testimone_2 retromarcia andare verso il ciclista, “il quale percorreva la strada perpendicolarmente
3 rispetto all'auto in sella alla bicicletta”, ribadendo, poi, “ho visto la Fiat ND in retromarcia dal parcheggio e il signore cadere” (v. verbale di udienza del 27 maggio
2021).
Ebbene, è, quindi, da ritenersi accertato che il sinistro è avvenuto proprio per colpa esclusiva della conducente della vettura, la quale, non conformando la condotta di guida a quanto statuito dall'art. 154 comma 3 lett. c del d.lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della
Strada), secondo cui colui che in retromarcia si immette nel flusso della circolazione è tenuto a dare la precedenza ai veicoli in marcia normale, avviava la manovra di uscita dal parcheggio in retromarcia, senza avvedersi del ciclista in transito.
Procediamo, dunque, alla valutazione dei danni lamentati, nonché alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria.
Il c.t.u., sulla scorta della documentazione e certificazione prodotta ed all'esito della visita eseguita sulla persona del periziando, avente all'epoca del sinistro anni 53, rilevava che il medesimo aveva riportato, a seguito del sinistro per cui è causa “frattura della limitante somatica superiore di D12, contusioni multiple”, lesione certamente compatibile con la dinamica dei fatti di cui in citazione, riconoscendo un periodo di inabilità temporanea totale di giorni venti, un periodo di inabilità temporanea parziale (al 50%) di giorni quaranta e, in fase di graduale riabilitazione, un periodo di inabilità temporanea parziale (al 25%) di giorni novanta, nonché una percentuale di postumi invalidanti permanenti in misura del 10%, in termini di “deformità anatomica con cuneizzazione anteriore del soma di d12; dismorfismo rachideo con accentuazione della cifosi dorsale, dorso-lombalgia cronica da contrattura della muscolatura paravertebrale;
deficit dell'articolarità rachidea”.
Per quanto concerne la liquidazione, considerato che la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità) adottata, in attuazione dell'art. 138 del d.lgs. n. 209/2005, con d.P.R. n. 12 del
13/1/2025, entrato in vigore il 5/3/2025, stante la norma transitoria di cui all'art. 5, è applicabile ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, occorre, tuttora, ratione temporis, riportarsi ai principi stabiliti dalla Suprema Corte, che muovendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha, come noto, statuito che, per le lesioni personali, devono essere
4 utilizzati i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in quanto, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Dunque, applicando le Tabelle di Milano (aggiornate al 2024) il danno biologico temporaneo va liquidato, tenuto conto che per un giorno di invalidità temporanea totale
è previsto un valore monetario minimo di € 84,00, nella somma di € 5.250,00 di cui €
1.680,00 per I.T.T (€ 84,00 × 20 gg), € 1.680,00 per I.T.P. al 50% (€ 42,00 × 40 gg) e €
1.890,00 per I.T.P. al 25% (€ 21,00 × 90 gg).
Il danno biologico permanente, determinato in misura del 10% va, a sua volta, poi, liquidato (tenendo conto che la tabella milanese si basa sul modello del calcolo a punto variabile, ove il valore del punto di danno non patrimoniale varia secondo una precisa funzione matematica, in virtù della quale il valore aumenta con il crescere dell'invalidità
e decresce rispetto all'età del danneggiato) nella somma di € 19.462,00.
Dunque, l'obbligazione risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico/dinamico relazionale), ammonta complessivamente ad € 24.712,00, cui si aggiungono interessi legali dalla data del sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al momento del fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, nonché, convertendosi, per effetto della presente sentenza l'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta, anche gli interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo.
Detto importo comprende in sé il ristoro dovuto non solo per la lesione anatomo- funzionale medicalmente accertata, ma anche per l'incidenza della medesima sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, escluso il valore monetario indicato distintamente nelle Tabelle concernente il danno da sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), rimasto indimostrato come autonoma voce di danno.
In merito, infatti, al danno da sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), non solo non
è stata fornita prova, ma neanche alcuna allegazione dei fatti costituitivi del diritto al risarcimento, circostanza, quest'ultima, dirimente, in quanto, ferma restando la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva, è, comunque, necessaria a priori “l'attività assertiva”,
5 la quale “deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (cfr. Cass., sez. III, 10 novembre 2020 n. 25164).
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico delle convenute in solido e si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'attività istruttoria svolta, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147), con distrazione in favore del difensore dell'attore dichiaratosi antistatario.
Sono posti a carico delle convenute in solido gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u. medico-legale come già liquidati in separato decreto.
Quanto, infine, alla domanda di garanzia esercitata da nei Controparte_2 confronti della sua società assicuratrice, non essendo stata sollevata alcuna contestazione in merito ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione, essa deve essere accolta con dichiarazione dell'obbligo della suddetta a tenere indenne l'assicurata delle somme dovute all'attore per effetto della presente sentenza, nonché a tenerla indenne anche delle spese di resistenza in giudizio (stante autonoma specifica domanda) determinate nella stessa misura delle spese di soccombenza, nei limiti di cui all'art. 1917 comma 3 c.c. (v.
Cass., sez. III, 16 febbraio 2024 n. 4275)
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da Parte_1
nei confronti di e di
[...] Controparte_2 [...] in persona del suo procuratore ad negotia dott. Controparte_1 Persona_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda risarcitoria nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, accertata la responsabilità esclusiva di condanna Controparte_2
e , al pagamento in solido Controparte_1 Controparte_2 in favore dell'attore di una somma complessiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito pari ad € 24.712,00, cui si aggiungono gli interessi legali dalla data del sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli
6 indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, oltre gli interessi legali sulla somma liquidata dalla decisione al soddisfo;
2. condanna le convenute in solido alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali pari ad € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore Avv. Nadia Martina, dichiaratosi antistatario;
3. pone a carico delle convenute in solido gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u. medico-legale come già liquidati in separato decreto;
4. dichiara obbligata a tenere indenne l'assicurata di Controparte_1 tutte le somme dovute all'attore per effetto della presente sentenza, nonché delle spese di resistenza in giudizio determinate nella stessa misura delle spese di soccombenza, nei limiti di cui all'art. 1917 comma 3 c.c..
Lecce, 8 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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