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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/07/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2564/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. COTRONEI NICOLA ANTONIO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920180000569825000, notificato in data 12 novembre 2018, con cui l' richiedeva il pagamento di contributi alla CP_1
Gestione commercianti per l'anno 2010 e seguenti, a seguito di iscrizione d'ufficio con decorrenza dal 1° aprile 2010.
1 2. Parte ricorrente contestava la legittimità della pretesa contributiva, assumendo di essere socio accomandante della società semplice “La Torre Saverio e figli s.s.” e di non aver mai svolto attività lavorativa all'interno della società. In via subordinata eccepiva l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e
2013, deducendo che nel corso di tali annualità non erano stati notificati atti interruttivi idonei a impedire la maturazione del termine quinquennale.
3. Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e deducendo che CP_1
l'iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti era stata disposta con effetto retroattivo dal 1° aprile 2010, a seguito di accertamento centralizzato formalizzato con comunicazione del 20 maggio 2015, notificata in data 8 giugno 2016. L'Istituto produceva, inoltre, copia dell'avviso bonario notificato in data 22 ottobre 2015.
Sottolineava, altresì, che la pretesa si fondava sul combinato disposto dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e dell'art.
3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge n. 438/1992. Sempre l' dichiarava che parte ricorrente CP_1 risulta titolare di pensione di vecchiaia dal dicembre 2006.
4. L'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999, trattandosi di impugnazione dell'avviso di addebito con contestazioni relative al merito della pretesa contributiva. L'opposizione è stata proposta tempestivamente, entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso, avvenuta il 12 novembre 2018, mentre il ricorso risulta depositato il 19 dicembre 2018.
5. Nel merito, l'opposizione è infondata.
6. Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 21540/2017; n.
25275/2019), l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti sussiste anche in capo ai soci di società di persone che svolgano in modo abituale e personale attività lavorativa nell'ambito dell'impresa, a prescindere dalla forma societaria o dalla qualifica formale.
7. Nel caso del socio accomandante, pur privo per legge di poteri gestionali e rappresentativi, può ricorrere l'obbligo di iscrizione ove risulti in concreto una partecipazione attiva e continuativa all'attività aziendale.
8. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova dell'effettiva assenza di attività lavorativa all'interno della società. La sola qualifica formale di socio
2 accomandante, di per sé, non esclude l'obbligo previdenziale, ove vi sia prova di un coinvolgimento fattuale, come ritenuto dall' a seguito dell'accertamento. Anche CP_2 la circostanza che il ricorrente fosse titolare di pensione di vecchiaia dal dicembre
2006, come dichiarato dall' , non è elemento ostativo, poiché non esclude la CP_1 possibilità di esercitare attività lavorativa soggetta a contribuzione.
9. L'eccezione di prescrizione non può essere accolta. Dagli atti risulta che l' ha CP_1 notificato avviso bonario in data 22 ottobre 2015, atto interruttivo idoneo a far decorrere un nuovo termine quinquennale;
10. Ne consegue che non è maturata prescrizione per nessuna delle annualità oggetto della pretesa.
11. Le spese di lite possono essere interamente compensate, in ragione della peculiarità della posizione soggettiva del ricorrente e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
Rigetta il ricorso perché infondato.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 17/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2564/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. COTRONEI NICOLA ANTONIO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920180000569825000, notificato in data 12 novembre 2018, con cui l' richiedeva il pagamento di contributi alla CP_1
Gestione commercianti per l'anno 2010 e seguenti, a seguito di iscrizione d'ufficio con decorrenza dal 1° aprile 2010.
1 2. Parte ricorrente contestava la legittimità della pretesa contributiva, assumendo di essere socio accomandante della società semplice “La Torre Saverio e figli s.s.” e di non aver mai svolto attività lavorativa all'interno della società. In via subordinata eccepiva l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e
2013, deducendo che nel corso di tali annualità non erano stati notificati atti interruttivi idonei a impedire la maturazione del termine quinquennale.
3. Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e deducendo che CP_1
l'iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti era stata disposta con effetto retroattivo dal 1° aprile 2010, a seguito di accertamento centralizzato formalizzato con comunicazione del 20 maggio 2015, notificata in data 8 giugno 2016. L'Istituto produceva, inoltre, copia dell'avviso bonario notificato in data 22 ottobre 2015.
Sottolineava, altresì, che la pretesa si fondava sul combinato disposto dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e dell'art.
3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge n. 438/1992. Sempre l' dichiarava che parte ricorrente CP_1 risulta titolare di pensione di vecchiaia dal dicembre 2006.
4. L'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999, trattandosi di impugnazione dell'avviso di addebito con contestazioni relative al merito della pretesa contributiva. L'opposizione è stata proposta tempestivamente, entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso, avvenuta il 12 novembre 2018, mentre il ricorso risulta depositato il 19 dicembre 2018.
5. Nel merito, l'opposizione è infondata.
6. Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 21540/2017; n.
25275/2019), l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti sussiste anche in capo ai soci di società di persone che svolgano in modo abituale e personale attività lavorativa nell'ambito dell'impresa, a prescindere dalla forma societaria o dalla qualifica formale.
7. Nel caso del socio accomandante, pur privo per legge di poteri gestionali e rappresentativi, può ricorrere l'obbligo di iscrizione ove risulti in concreto una partecipazione attiva e continuativa all'attività aziendale.
8. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova dell'effettiva assenza di attività lavorativa all'interno della società. La sola qualifica formale di socio
2 accomandante, di per sé, non esclude l'obbligo previdenziale, ove vi sia prova di un coinvolgimento fattuale, come ritenuto dall' a seguito dell'accertamento. Anche CP_2 la circostanza che il ricorrente fosse titolare di pensione di vecchiaia dal dicembre
2006, come dichiarato dall' , non è elemento ostativo, poiché non esclude la CP_1 possibilità di esercitare attività lavorativa soggetta a contribuzione.
9. L'eccezione di prescrizione non può essere accolta. Dagli atti risulta che l' ha CP_1 notificato avviso bonario in data 22 ottobre 2015, atto interruttivo idoneo a far decorrere un nuovo termine quinquennale;
10. Ne consegue che non è maturata prescrizione per nessuna delle annualità oggetto della pretesa.
11. Le spese di lite possono essere interamente compensate, in ragione della peculiarità della posizione soggettiva del ricorrente e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
Rigetta il ricorso perché infondato.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 17/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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