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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17112 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 11705 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 17.6.2025
e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Roma, Piazza Verbano n. 22, presso lo studio legale dell'Avv. Debora Colloca, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio
Appellante
E
(P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante IG. , elettivamente domiciliata in Controparte_1
Martirano (CZ), Via Castello n. 9, presso lo studio legale dell'Avv. Gianfranco Scaramozzino, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
E
P.IVA: C.F.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'Ing. in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante, Controparte_3 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n. 28, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio
Grieco, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
E
1 P.IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_4 pro tempore IG. , elettivamente domiciliata in Aprilia, Via A. Moro n. 45 Controparte_5
H, presso lo studio legale dell'Avv. Felice Sibilla, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in riforma della sentenza impugnata contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE: − in accoglimento dell'appello spiegato dalla IG.ra , accertare la presenza di vizi che rendono la cosa alienata inidonea Parte_1 all'uso e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del televisore acquistato dall'odierna attrice, per le ragioni in narrativa ed ancora, per l'effetto, condannare la , alla restituzione nei confronti della signora Controparte_1
del prezzo al tempo corrisposto, pari alla somma di € 1.299,00, nonché Parte_1 della somma di € 47,00 corrisposta a titolo di spese di spedizione e assicurazione;
− in ogni caso, condannare, la al risarcimento dei danni tutti Controparte_1 subiti dall'attrice, per i motivi sopra specificati e quantificati, e quindi nella misura di € 1.400,00 per come specificati in narrativa (ed in particolare per eventuale smaltimento del bene e/o spedizione per la restituzione del bene al venditore) ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ovvero da determinarsi in via equitativa. Oltre interessi e rivalutazione se dovuti;
− Accertare e dichiarare la responsabilità in solido della , in Controparte_6 ragione della stipulazione del contratto assicurativo attraverso il prodotto per Parte_2 come meglio indicato in narrativa. Conseguentemente condannare la in solido con CP_4 la , alla restituzione del prezzo oltre al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti e patendi per come sopra quantificati. IN VIA SUBORDINATA: − accertare e dichiarare la responsabilità della , per aver consegnato un Controparte_2 bene danneggiato e del tutto inidoneo all'uso per cui era destinato, e per l'effetto, condannare la
, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, per i motivi sopra Controparte_2 specificati e quantificati, e quindi nella misura di € 1.299,00, pari alla somma corrisposta a titolo di prezzo dall'odierna attrice, e di € 1.400,00 per come specificati in narrativa, ovvero nella
2 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ovvero da determinarsi in via equitativa. Oltre interessi e rivalutazione se dovuti. − Accertare e dichiarare la responsabilità in solido della
, in ragione della stipulazione del contratto assicurativo attraverso il Controparte_6 prodotto “ per come meglio indicato in narrativa. Conseguentemente condannare Parte_2 la in solido con la , alla restituzione del prezzo oltre al CP_4 Controparte_2 risarcimento dei danni patiti e patendi per come sopra quantificati;
− In ogni caso con vittoria di spese di giudizio diritti ed onorari di avvocato, oltre I.V.A. e 4% di C.P.A., oltre spese generali nella misura del 15%, come per legge, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014 in ragione della redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso.”;
• La difesa dell'appellata : “…insiste per l'accoglimento delle Controparte_1 proprie conclusioni: Preliminarmente respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di cui sopra;
Nel merito: dichiarare inammissibile l'appello formulato e confermare la sentenza n. 27892/2021 per i motivi innanzi esposti. Il tutto con vittoria di spese e competenze difensive da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.”;
• La difesa dell'appellata “Piaccia all' On.le Tribunale adito, Controparte_2 contrariis reiectis, - in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione della sentenza impugnata, per le ragioni di cui in narrativa;
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare Cont la carenza di legittimazione passiva dell'appellata ; - in via principale nel merito: respingere
l'impugnazione proposta dalla IG.ra e, per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1 sentenza impugnata per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”;
• La difesa dell'appellata “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata Controparte_4 ogni istanza contraria, in via preliminare respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
Nel Merito, in via preliminare: Dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello ex art. 342 cpc e 348 bis cpc per le argomentazioni esposte in narrativa;
Nel merito in via principale, rigettare l'appello perché infondato e confermare la sentenza n. 27892/2021 del GDP di Roma per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Premesso in fatto che:
3 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la , la e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 esponendo:
- che aveva acquistato un televisore marca LG 4K UHD presso il punto vendita RO (
[...]
) a Pizzo (VV), per il corrispettivo di euro 1.299,00; Controparte_1
- che aveva richiesto che il televisore fosse spedito presso la sua abitazione in Roma;
- che, considerata la fragilità del bene, era stata persuasa a sottoscrivere una polizza assicurativa per il trasporto con la corrispondendo un ulteriore importo di euro CP_4
47,00;
- che la consegna della merce era stata effettuata dal corriere Controparte_2
- che non aveva sottoscritto alcuna ricevuta di accettazione senza riserve;
- che il corriere si era allontanato con estrema rapidità;
- che, all'atto dell'apertura dell'imballaggio, avvenuta in un momento successivo, aveva riscontrato un grave urto sul lato sinistro del televisore, con conseguente danneggiamento dello schermo LED, tale da renderlo inservibile all'uso; Contr
- che aveva attivato la procedura di reclamo tramite il sito web di e aveva segnalato l'accaduto al rivenditore RO in data 13 dicembre 2018, entro gli otto giorni previsti dalla legge;
- che RO non le aveva mai consegnato copia della polizza assicurativa stipulata con impedendole di fatto l'apertura diretta del sinistro;
CP_4
- che, con nota PEC del 13 maggio 2019, RO aveva riconosciuto di non aver mai consegnato la polizza e la documentazione necessaria per l'apertura del sinistro;
- che in data 5 aprile 2019 aveva promosso una procedura di mediazione alla quale tuttavia Contr nessuna delle parti convocate, RO, , aveva partecipato senza fornire alcuna CP_4 giustificazione;
- che, rimasta infruttuosa la mediazione, aveva convenuto in giudizio le tre società, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita, la restituzione del prezzo e delle spese sostenute nonché il risarcimento dei danni;
- che tutte le parti convenute si erano costituite in giudizio, eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva e/o la infondatezza della domanda;
Contr
- che aveva altresì eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, sebbene avesse rifiutato di prendere parte alla mediazione obbligatoria;
4 - che il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 27892/2021, aveva rigettato integralmente le sue domande;
- che il Giudice aveva ritenuto non provata la sussistenza dei vizi lamentati sul bene, concludendo per il mancato assolvimento dell'onere della prova;
- che con l'appello contestava la sentenza di primo grado per erronea valutazione delle prove testimoniali, le quali, in realtà, avevano confermato la presenza del danno al momento dell'apertura dello scatolo;
- che eccepiva, altresì, l'erroneità della valutazione del giudice di prime cure circa l'accettazione “senza riserve”, avendo dimostrato di non aver mai sottoscritto alcuna ricevuta in tal senso, richiamando l'applicabilità dell'art. 1698 c.c.;
- che chiedeva, pertanto, di accertare i vizi del bene tali da renderlo inidoneo all'uso, la dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita e la condanna della ditta CP_1 alla restituzione dell'importo di euro 1.299,00 e delle spese di spedizione/assicurazione per euro
47,00;
- che chiedeva, inoltre, la condanna della ditta al risarcimento dei danni, CP_1 quantificati in euro 1.400,00;
- che domandava l'accertamento della responsabilità solidale della per il CP_4 contratto assicurativo ”, con la ditta e la condanna di alla Parte_2 CP_1 CP_4 restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni;
- che chiedeva, infine, l'accertamento della responsabilità della Controparte_2 per aver consegnato un bene danneggiato, e la condanna della stessa al risarcimento dei danni in solido con CP_4
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_1 esponeva:
- che il 24 novembre 2018, la IG.ra acquistava, presso il punto vendita RO di Parte_1
Pizzo, un televisore marca LG 4K UHD modello 75UK6200PLB al prezzo di euro 1.299,00;
- che, in considerazione delle dimensioni del prodotto, la IG.ra richiedeva la Parte_1 spedizione del televisore presso la propria abitazione in Roma;
- che il legale rappresentante della ditta, IG. , accedeva alla piattaforma Controparte_1 online della società (di proprietà di , generando un documento di Parte_2 CP_4
Contr trasporto intestato al corriere;
5 - che la spedizione veniva effettuata con l'inclusione di una clausola assicurativa del valore di euro 1.300,00; Contr
- che il corriere prendeva in consegna il collo “senza apporre alcuna riserva e senza eccepire irregolarità in merito all'imballaggio”;
- che il collo veniva consegnato alla IG.ra il 5 dicembre 2019; Parte_1
- che, al momento della consegna, non risultava apposta alcuna riserva di accettazione e controllo sul documento di consegna;
-che la IG.ra dichiarava di aver riscontrato un grave urto sul lato sinistro Parte_1 dell'imballo e un danneggiamento dello schermo LED, tali da rendere il televisore inutilizzabile;
- che, in data 13 dicembre 2019, la IG.ra avviava la procedura di reclamo per Parte_1
Contr danno da trasporto sul sito di , cioè 8 giorni dopo il ricevimento della merce;
- che la richiesta di rimborso non aveva esito favorevole, in quanto non risultava apposta alcuna riserva di controllo merce sulla lettera di vettura;
- che successivamente, la IG.ra promuoveva una procedura di mediazione civile Parte_1 individuando la materia del contendere nei contratti assicurativi connessi al trasporto;
- che il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 27892/2021, rigettava le pretese della IG.ra
; Parte_1
- che il rigetto si fondava sull'assenza di prova della pretesa, non avendo la IG.ra Parte_1 assolto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c., né dimostrato l'effettività e l'entità del danno lamentato ai fini della domanda risarcitoria;
- che veniva, pertanto, richiesto il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado;
- che il danno lamentato doveva qualificarsi come danno da trasporto, non riconducibile ai vizi della cosa venduta né a difetti di fabbricazione ai sensi dell'art. 1490 c.c., e dunque non idoneo a legittimare la risoluzione contrattuale;
- che, trattandosi di vendita di cosa da trasportare, il venditore si liberava dall'obbligo di consegna mediante la rimessione del bene al vettore o allo spedizioniere, ai sensi dell'art. 1510
c.c.; Contr
- che, conseguentemente, la consegna del bene assicurato al corriere esonerava il punto vendita RO da ogni responsabilità;
6 - che la IG.ra riceveva il pacco senza apporre riserve di accettazione o controllo Parte_1 sul documento di consegna, circostanza che determinava l'impossibilità di ottenere il rimborso per danno da trasporto.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Si costituiva in giudizio anche la la quale esponeva: Controparte_2
- che risultava totalmente estranea al contratto di compravendita del 24 novembre 2018 intercorso tra la IG.ra , la e la Parte_1 Controparte_1 CP_4
- che si qualificava quale mero vettore e non quale venditore del bene oggetto di causa;
- che l'azione proposta risultava inammissibile, ai sensi dell'art. 1698 c.c., poiché la IG.ra
, per sua stessa ammissione, aveva accettato il pacco senza apporre riserve, Parte_1 riconoscendo così l'esatto adempimento da parte del vettore;
- che il ricevimento senza riserve delle cose trasportate precludeva al destinatario la possibilità di denunciare eventuali danni al vettore;
- che rilevava come il televisore potesse essersi danneggiato successivamente all'apertura di un pacco esteriormente integro, in ragione di un imballaggio non conforme o inadeguato;
- che le condizioni generali di contratto prevedevano che l'onere di predisporre un imballaggio idoneo gravasse sul cliente o mittente, identificato nella;
CP_1
- che la richiesta di risarcimento appariva indimostrata, non essendo state fornite prove documentali (fatture, ricevute), né prove testimoniali idonee a dimostrare i danni patrimoniali lamentati;
- che chiedeva, pertanto, di respingere la richiesta di sospensione della sentenza impugnata e di dichiarare la carenza di legittimazione passiva;
- che, infine, concludeva per il rigetto dell'impugnazione proposta dalla IG.ra , Parte_1 con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Si costituiva in giudizio anche la la quale esponeva: Controparte_4
- che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
- che i vizi lamentati in relazione al televisore risultavano indeterminati, non essendo chiaro se si trattasse di un vizio di fabbrica o di un danno derivante dal trasporto;
- che la IG.ra aveva accettato il plico senza formulare alcuna riserva;
Parte_1
7 - che rivestiva la mera qualità di spedizioniere e, pertanto, non poteva essere ritenuto responsabile né per eventuali vizi di fabbrica né per danni occorsi durante il trasporto;
- che la IG.ra non aveva fornito prova del danno (an e quantum), né fatture di Parte_1 riparazione, né preventivi, e aveva chiesto un risarcimento per lo smaltimento gratuito della TV;
- che non ricorrevano né il fumus boni iuris, ai fini dell'inammissibilità dell'appello, né il periculum in mora, avuto riguardo all'esiguità degli importi richiesti e al tentativo di notifica fallito;
- che l'appello era inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
- che, pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 27892/2021.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
La causa, che non necessitava di alcuna ulteriore istruzione, veniva trattenuta in decisione, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, a seguito dell'udienza cartolare del 17.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'appello interposto da è parzialmente fondato e deve essere accolto Parte_1 per le ragioni e nei limiti che si espongono.
Parte appellante ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: “Omesso esame di due fatti decisivi per la risoluzione della controversia”; “Omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversia. Diritto della IG.ra al risarcimento dei danni”; “Omessa Parte_1 pronuncia di accertamento di una concorrente responsabilità della Controparte_1
e della ex art. 1888 c.c. per la mancata consegna della polizza
[...] CP_4 assicurativa. Violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.”.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione riproposta dall'appellata
[...] di carenza di legittimazione passiva. CP_2
Sul punto, infatti, devesi ricordare che la legittimazione passiva alla causa, cioè la legittimazione a contraddire, consiste nella sola titolarità passiva della situazione giuridica controversa, da valutarsi alla luce della domanda spiegata e dunque della prospettazione dell'attore; con la conseguenza che un'autonoma questione intorno alla legittimazione si potrebbe concretamente delineare solamente qualora l'attore facesse valere un diritto altrui prospettandolo come proprio (art. 81 cp.c.), ovvero pretendesse di ottenere una sentenza contro il convenuto pur
8 deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale (cfr. Cass. Civ., n. 4796/2006). Ciò indipendentemente dalla circostanza in base alla quale “ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla” (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Trattasi, dunque, di un accertamento diverso e successivo rispetto a quello preliminare della legittimazione dell'attore all'instaurazione del giudizio e di quella del convenuto a resistere in esso.
Nel caso di specie, dunque, dovendosi valutare la legittimazione delle convenute in via del tutto astratta – cioè, alla luce della prospettazione articolata dall'attore - è fuor di dubbio che, correttamente, l'attrice/appellante ha individuato i suoi contraddittori, avendo agito, nei confronti della società venditrice, per la risoluzione del contratto di vendita, la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno, mentre nei confronti dello spedizioniere per sentire accertata la sua responsabilità nella causazione del danno lamentato, insieme con il vettore, anche per l'omessa consegna dell'assicurazione pacificamente sottoscritta.
Con riguardo a inoltre, devesi evidenziare che titolare di un Controparte_2 interesse giuridicamente tutelato anche con la proposizione di una domanda risarcitoria è chi, nel momento di verificazione dell'evento dannoso, risulti proprietario della cosa o di un diritto reale o di un diritto di garanzia o che, comunque, si trovi con la res in una relazione tale da subire un diretto pregiudizio patrimoniale per effetto della sua perdita, avendone anche accettato la consegna (circostanza verificatasi nel caso concreto, posto che l'appellante, accettando la consegna, è entrata nel possesso di un bene inidoneo alla funzione cui era destinato, sopportandone, tuttavia, sia il costo di compravendita che quello di spedizione).
Pertanto, l'appellante correttamente ha agito contro le odierne parti appellate, non sussistendo alcuna carenza di legittimazione passiva e, dunque, l'eccezione in esame non può ritenersi fondata.
Deve essere altresì respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
In particolare, dall'atto introduttivo del presente grado di giudizio sono chiaramente individuate le questioni, in fatto e in diritto, oggetto di impugnazione, così come sono facilmente percepibili le ccdd. parte volitiva e parte argomentativa (Cass., Sez. Un., n. 27199/2017).
9 Relativamente, invece, all'art. 348 bis c.p.c., la fondatezza quantomeno parziale dell'appello rende infondata l'eccezione de qua.
Quanto al merito, occorre evidenziare che la difesa del venditore, tesa a sostenere la propria estraneità alla controversia ai sensi dell'art. 1510 c.c., non è meritevole di condivisione.
Per contro, è corretta la prospettazione dell'appellante secondo la quale nei contratti di vendita di cui sia parte un consumatore e nei quali il professionista venditore assume l'obbligo della spedizione del bene il passaggio del rischio di perimento o danneggiamento del bene avviene con l'effettiva consegna del bene al compratore, a norma dell'art. 63 del codice del consumo (applicabile ratione temporis): è in questo senso inapplicabile la disciplina suppletiva di cui all'art. 1510 co. 2 c.c. in materia di vendita di cose mobili, posto che il codice del consumo
è evidentemente disciplina speciale.
Ed invero, la disciplina codicistica richiamata dalla appellata subisce una deroga in CP_1 campo consumeristico, dal momento in cui il venditore non può ritenersi liberato dall'obbligo di consegna per il sol fatto di aver affidato allo spedizioniere o al vettore la merce, secondo il noto brocardo res perit domino e ciò ai sensi dell'art. 63 Cod. Cons., il quale, in tema di vendita a distanza di beni di consumo da consegnarsi per il tramite della spedizione, prevede che il venditore professionista possa ritenersi liberato dall'obbligazione di consegna con la consegna del bene al consumatore e non con la consegna dello stesso al vettore (o allo spedizioniere) per il trasporto.
Il venditore professionista, dunque, nella vendita di beni a distanza con obbligazione di spedizione, è tenuto alla garanzia di conformità prevista dalla disciplina consumeristica (a sua volta speciale rispetto all'ordinario regime della garanzia nella vendita, per la natura dei rimedi esperibili quantomeno in prima battuta dal consumatore, rimedi che, invero, si caratterizzano, nell'economia generale, per il favor che implicano verso il commercio giuridico) per i vizi di conformità che si manifestino dopo la consegna, siano essi, per così dire, originari o sopravvenuti nel corso del trasporto: il venditore risponde cioè direttamente dell'inutilizzabilità del bene per la sua normale destinazione funzionale, quand'anche causata da un errato trasporto, purché la causa del danno sia precedente alla consegna.
Nella fattispecie concreta, come evincibile specialmente dalle dichiarazioni rese dal teste in fase di assunzione di prova orale e non correttamente apprezzate dal giudice Testimone_1 di prime cure, all'atto di apertura dell'imballaggio contenente il bene, il televisore è stato rinvenuto danneggiato irrimediabilmente, tanto da essere del tutto inutilizzabile.
10 Tale circostanza è stata poi denunciata nei termini di legge da parte dell'odierna appellante sia al venditore che al vettore, tenuto conto che la consegna è avvenuta il 05.12.2018 e la denuncia formale in data 13.12.2018.
Sicché, l'assunto del venditore secondo il quale il danno deriverebbe da presunti comportamenti della cliente e, dunque, a tenore del quale è stata paventata una possibile rottura accidentale riconducibile alla appellante, rimane, allo stato, un'ipotesi priva di riscontri probatori.
Al contrario, dal complesso delle prove in atti e non correttamente valutate in primo grado né smentite dalle difese delle convenute, risulta dimostrato che il televisore in questione sia stato effettivamente consegnato già danneggiato.
Ai fini della ipotizzata esenzione dalla responsabilità invocata dal venditore, inoltre, a nulla rileva che l'acquirente consumatrice abbia accettato la consegna senza alcuna riserva di controllo, con ciò rendendosi applicabile il regime decadenziale di cui all'art. 1698 c.c..
La sottoscrizione senza riserve in calce alla bolla di consegna attesta, appunto, la consegna e non la consegna di un bene privo di difetti o con imballaggio integro, potendo essere valutata al più come confessione stragiudiziale resa al terzo (e come tale liberamente apprezzabile, ex art. 2735, co. 1, c.c.) e, dunque, sul piano della prova.
La sottoscrizione della consegna senza riserve da parte della cliente, invero, non impedisce a quest'ultima di agire in giudizio nei confronti del venditore per la risoluzione contrattuale e per la consequenziale ripetizione del prezzo pagato, ai sensi dell'art. 130, co. 7, Cod. Cons., ratione temporis applicabile, non avendo il venditore provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene danneggiato.
Da quanto esposto deriva, dunque, la fondatezza della domanda di risoluzione avanzata in via principale in primo grado e, consequenzialmente, deve provvedersi a dichiarare la risoluzione del contratto di vendita del televisore a causa del difetto di conformità e, in definitiva,
l'inadempimento del venditore all'obbligo di consegna di un bene conforme, condannando altresì la alla ripetizione del prezzo corrisposto per la Controparte_1 compravendita, pari a complessivi € 1.299,00, nonché al rimborso delle spese di spedizione, comprensive della polizza stipulata e mai attivata per mancata consegna del modulo contrattuale, pari a € 47,00, alla cui corresponsione deve essere condannata in solido anche la Controparte_7
(già , soggetto spedizioniere e proprietaria della piattaforma di spedizione
[...] CP_4
. Parte_2
11 In definitiva, l'appello risulta fondato per le considerazioni suesposte e la sentenza di primo grado, n. 27892/2021, resa dal Giudice di Pace di Roma il 15.12.2021, deve essere riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda avanzata in via principale dall'odierna appellante, tesa a ottenere la risoluzione del contratto di compravendita intercorso con la Controparte_1 di in data 24.11.2018 ed avente a oggetto il televisore LG 4K UHD, modello Controparte_1
75UK6200PLB.
L'accoglimento della domanda formulata in via principale assorbe la domanda avanzata in via subordinata nei confronti del vettore convenuto.
Deve invece essere confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'attrice, in quanto i danni asseritamente lamentati dalla risultano essere prospettati in via meramente ipotetica, Parte_1 mancando un pregiudizio patrimoniale effettivo, anche avuto riguardo all'affermazione attorea secondo la quale vi è solo la possibilità che il venditore non provveda allo smaltimento del televisore di cui è causa.
La predetta circostanza impedisce, dunque, una liquidazione dei danni ancorché equitativa, posto che, ai sensi dell'art. 1226 c.c., la liquidazione equitativa del danno presuppone una difficoltà di determinare il quantum risarcitorio, presupponendo tuttavia certo l'an del pregiudizio asseritamente sofferto.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, attesa l'impugnativa dell'appellante anche su tale punto, devono essere poste, nei rapporti con la Controparte_1
, a carico di quest'ultima, in applicazione del criterio generale della soccombenza, nella
[...] misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
Nei rapporti tra l'appellante e le altre parti, invece, sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le stesse le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della natura della causa e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott. Paolo Goggi, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 27892/2021, emessa il 15.12.2021, dichiara la risoluzione del contratto di vendita stipulato in data 24.11.2018 tra la CP_1
12 e , avente a oggetto il televisore LG 4K Controparte_1 Parte_1
UHD, modello 75UK6200PLB, con condanna della ditta appellata alla restituzione dell'importo di € 1.299,00;
2) Condanna la , in solido con la Controparte_1 [...]
alla ripetizione, in favore dell'appellante, della somma di € 47,00; CP_4
3) Rigetta la domanda avanzata da avente ad oggetto la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado in punto di rigetto della domanda risarcitoria;
4) In riforma della sentenza di primo grado, condanna la Controparte_1
alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di
[...] Parte_1
, liquidate, per il primo grado, in € 125,00 per esborsi ed € 671,00 per compensi, oltre
[...] rimb. spese generali ed accessori come per legge;
per il secondo grado, in € 147,00 per esborsi ed € 2.500,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
5) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra l'appellante e le appellate e Controparte_4 Controparte_2
Così deciso in Roma, il 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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