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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/10/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6765/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA IA CAPUA
VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6765/2019 promossa da:
(GIÀ Controparte_1 [...]
- P.IVA - rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv.to Marco del Gaiso ed elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F. Controparte_3 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MICHELANGELO BUONARROTI,
27 CASERTA , presso lo studio degli Avv.ti Vincenza Natale e Samantha
A.C. Grivo;
PARTE APPELLATA
nonché
Controparte_4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello sentenza del Giudice di Pace – responsabilità ex art. 2051 c.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
E- (già ha proposto Controparte_2 Controparte_2 appello avverso la sentenza n. 324/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Teano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
veniva accertata l'esclusiva responsabilità dell'odierna CP_3
appellante nel verificarsi del sinistro, occorso in data 23.8.2026 in
, allorquando l'autovettura dell'odierno appellato veniva CP_4 danneggiata a causa della caduta di una casetta di sezione BT da un palo di cemento della pubblica illuminazione, condannandola al pagamento della somma di € 700,00 oltre interessi.
Alla base del proposto gravame, la società appellante, deduce: a)
l'erronea decisione del giudice nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'estromissione e/o mancanza di legittimazione di pur Controparte_1
a fronte della rinuncia dell'attore alla domanda nei suoi confronti;
b)
l'erronea decisione del giudice sulle spese di lite.
Si è costituito in giudizio, in primis, il quale Controparte_3 si è opposto all'avversa ricostruzione, deducendo che nessuna fattispecie di rinuncia si era mai perfezionata, atteso che quest'ultima era condizionata ad una compensazione delle spese di lite che la controparte non ha mai accettato.
È rimasto contumace sia in primo grado che nel presente appello, il
, sebbene regolarmente citato. Controparte_4
La causa dopo alcuni rinvii e cambi di Giudice, giunge all'odierna decisione.
L'appello è infondato.
Va premesso che nonostante numerosi rinvii disposti allo scopo dell'acquisizione del fascicolo di I grado, in data 23.2.2022 il precedente
Giudice istruttore – prendendo atto della perdurante assenza di esso - invitava le parti alla relativa ricostruzione.
Le parti, in assenza del fascicolo d'ufficio e di una sua ricostruzione, hanno comunque richiesto all'ultima udienza che la causa venisse introitata in decisione. La causa giunge dunque all'odierna decisione potendo questa avvenire allo stato degli atti.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, l' si duole Controparte_2 della mancata estromissione della stessa dal giudizio, in seguito alla rinuncia all'azione formalizzata dall'attore in primo grado nei suoi confronti.
Il motivo non può tuttavia essere accolto.
Invero, non vi è prova che detta rinuncia si sia mai formalizzata, né come “rinuncia all'azione” non essendovi stato un mandato in tal senso dall'attore, né come “rinuncia agli atti” non essendo stata accetta da E-
Distribuzione senza condizioni (art. 306 c.p.c.).
Neppure nel caso di specie può parlarsi di cessata materia del contendere, giacchè quest'ultima presuppone un sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che determina l'avvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale o il venir meno del suo interesse a coltivarla (tra le tante: Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021) cose che non si ravvisano nella fattispecie in oggetto come dimostra la circostanza che parte attrice non aveva ricevuto il risarcimento oggetto della propria domanda.
Alla luce di quanto precede, non essendosi perfezionata alcuna fattispecie di rinuncia, e non ricorrendo i presupposti per una declaratoria di cessata materia, il Giudice di prime cure ha accertato l'esclusiva responsabilità dell' nella produzione del sinistro Controparte_2
oggetto di causa, ritenendo ad essa riconducibile la scatola che dal palo cadeva sull'autovettura dell'appellato, sulla base di una motivazione che non è stata fatta oggetto di specifica censura nel merito.
Il secondo motivo di appello sulla regolamentazione delle spese, risulta assorbito stante la confermata soccombenza.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite per questa fase.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica -
30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Si comunichi.
Così deciso in SMCVil 3.10.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA IA CAPUA
VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6765/2019 promossa da:
(GIÀ Controparte_1 [...]
- P.IVA - rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv.to Marco del Gaiso ed elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F. Controparte_3 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MICHELANGELO BUONARROTI,
27 CASERTA , presso lo studio degli Avv.ti Vincenza Natale e Samantha
A.C. Grivo;
PARTE APPELLATA
nonché
Controparte_4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello sentenza del Giudice di Pace – responsabilità ex art. 2051 c.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
E- (già ha proposto Controparte_2 Controparte_2 appello avverso la sentenza n. 324/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Teano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
veniva accertata l'esclusiva responsabilità dell'odierna CP_3
appellante nel verificarsi del sinistro, occorso in data 23.8.2026 in
, allorquando l'autovettura dell'odierno appellato veniva CP_4 danneggiata a causa della caduta di una casetta di sezione BT da un palo di cemento della pubblica illuminazione, condannandola al pagamento della somma di € 700,00 oltre interessi.
Alla base del proposto gravame, la società appellante, deduce: a)
l'erronea decisione del giudice nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'estromissione e/o mancanza di legittimazione di pur Controparte_1
a fronte della rinuncia dell'attore alla domanda nei suoi confronti;
b)
l'erronea decisione del giudice sulle spese di lite.
Si è costituito in giudizio, in primis, il quale Controparte_3 si è opposto all'avversa ricostruzione, deducendo che nessuna fattispecie di rinuncia si era mai perfezionata, atteso che quest'ultima era condizionata ad una compensazione delle spese di lite che la controparte non ha mai accettato.
È rimasto contumace sia in primo grado che nel presente appello, il
, sebbene regolarmente citato. Controparte_4
La causa dopo alcuni rinvii e cambi di Giudice, giunge all'odierna decisione.
L'appello è infondato.
Va premesso che nonostante numerosi rinvii disposti allo scopo dell'acquisizione del fascicolo di I grado, in data 23.2.2022 il precedente
Giudice istruttore – prendendo atto della perdurante assenza di esso - invitava le parti alla relativa ricostruzione.
Le parti, in assenza del fascicolo d'ufficio e di una sua ricostruzione, hanno comunque richiesto all'ultima udienza che la causa venisse introitata in decisione. La causa giunge dunque all'odierna decisione potendo questa avvenire allo stato degli atti.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, l' si duole Controparte_2 della mancata estromissione della stessa dal giudizio, in seguito alla rinuncia all'azione formalizzata dall'attore in primo grado nei suoi confronti.
Il motivo non può tuttavia essere accolto.
Invero, non vi è prova che detta rinuncia si sia mai formalizzata, né come “rinuncia all'azione” non essendovi stato un mandato in tal senso dall'attore, né come “rinuncia agli atti” non essendo stata accetta da E-
Distribuzione senza condizioni (art. 306 c.p.c.).
Neppure nel caso di specie può parlarsi di cessata materia del contendere, giacchè quest'ultima presuppone un sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che determina l'avvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale o il venir meno del suo interesse a coltivarla (tra le tante: Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021) cose che non si ravvisano nella fattispecie in oggetto come dimostra la circostanza che parte attrice non aveva ricevuto il risarcimento oggetto della propria domanda.
Alla luce di quanto precede, non essendosi perfezionata alcuna fattispecie di rinuncia, e non ricorrendo i presupposti per una declaratoria di cessata materia, il Giudice di prime cure ha accertato l'esclusiva responsabilità dell' nella produzione del sinistro Controparte_2
oggetto di causa, ritenendo ad essa riconducibile la scatola che dal palo cadeva sull'autovettura dell'appellato, sulla base di una motivazione che non è stata fatta oggetto di specifica censura nel merito.
Il secondo motivo di appello sulla regolamentazione delle spese, risulta assorbito stante la confermata soccombenza.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite per questa fase.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica -
30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Si comunichi.
Così deciso in SMCVil 3.10.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano