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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito al deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 16/1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti nn. r.g. 5574/2019 e 2418/2020
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
( ), residente in Messina ed ivi elettivamente domiciliata in Via Del C.F._1
Bufalo n.9 presso lo studio dell'Avv. Marco Parisi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, già Controparte_1 Controparte_2
giusta il disposto di cui all'art.76 D.L.n.73/21, conv. con mod. in L.n.106/21, c.f. e P.Iva
in persona del legale rappr.nte p.t., con l'Avv. G.Mannino, che lo rappresenta P.IVA_1
e difende giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ipotecaria notificata tramite pec in data 23.10.2019 da parte dell'Agente della Riscossione portante il n. 61149/2016.
La ricorrente lamentava la mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria;
il parziale adempimento di alcune delle partite richieste;
la prescrizione dei crediti vantati dall'ente di previdenza;
l'inammissibilità dell'iscrizione ipotecaria stante l'ammontare del debito inferiore al limite soglia .
Si costituiva in giudizio l'ente di riscossione (oggi contestando le avverse difese e CP_3
chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, evidenziava che alla era stato regolarmente notificato il preavviso di Pt_1 iscrizione ipotecaria. Inoltre, nessun adempimento parziale era stato documentato ed anche la pretesa prescrizione e la violazione del limite soglia non sussistevano nel caso di specie.
In data 06/7/2021 veniva riunito al presente fascicolo il giudizio portante il numero
2418/2020, introdotto sempre dalla contro avente ad oggetto una nuova Pt_1 CP_3 comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, notificata in data 29/01/2020 e avente ad oggetto il medesimo gravame già notificato, ma a suo tempo mancante di una pagina.
In questo ulteriore giudizio le parti replicavano pedissequamente le domande, le eccezioni e le difese di cui al primo procedimento.
Stante la natura documentale della controversia le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Atteso che i due procedimenti riuniti riguardano la medesima iscrizione ipotecaria, rubricata al n. 61149/2016, fatta oggetto di due distinte comunicazioni separatamente impugnate e qui riunite, il ricorso può essere trattato unitariamente.
Preliminarmente, sulla scorta di quanto dedotto da occorre dichiarare cessata la CP_3
materia del contendere in ordine alle cartelle n. 29520080019706860 e n.
29520090045950938 oggetto di sgravio ex art.4 del DL n.41/2021 convertito nella legge n.69/2021. Detto ciò, col primo motivo di opposizione la ricorrente eccepisce la mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Il motivo è infondato.
È documentalmente provato che la notifica sia stata regolarmente eseguita da un CP_4
il quale, non rinvenendo presso l'indirizzo di residenza la ha Controparte_2 Pt_1
provveduto al deposito del plico presso la con contestuale invio della CP_5 raccomandata informativa.
Tale ultimo atto, avendo natura meramente informativa dell'avvenuto deposito non incontra alcun limite relativamente al soggetto che esegue l'attività materiale di invio della raccomandata, infatti, secondo la Cassazione Civile deve essere riconosciuta “la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate (da operatore privato) dopo il 30.4.2011, data di entrata in vigore del d.lvo
58/2011” (Sent. 1357/2022).
Col secondo motivo di opposizione la deduce l'avvenuto pagamento di alcune delle Pt_1
cartelle prodromiche all'iscrizione ipotecaria.
Secondo la ricorrente, le citate cartelle sarebbero state pagate in esito alla vendita di un immobile gravato di ipoteca dall'ente di riscossione.
L'eccezione, tuttavia, non è documentata in quanto la non fornisce nessun atto dal Pt_1 quale si possa evincere la correlazione tra il pagamento effettuato in favore della CP_1
e le cartelle pretesamente pagate.
Infatti, nell'atto di vendita prodotto risulta un pagamento in favore dell'ente ma non sono riportati gli estremi delle partite estinte.
Col terzo motivo di opposizione la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione di quattro cartelle laconicamente identificate con gli ultimi tre numeri del codice identificativo, seguito dalla pretesa data di prescrizione, ovvero le cartelle:
“860) Cassa Prev. riferita al 2008, notifica 4-8-2009 Prescrizione 3-8-2014;
938) Cassa Prev. riferita al 2009, notifica 27-1-2010 Prescrizione 26-1-2015;
722) Amm.ne Fin. Notificata il 30.9.2011 Prescrizione 29-9-2016; 051) Amm.ne Fin, notificata il 17-05-2012 Prescrizione 16-05-2017;”
L'eccezione è infondata.
In quanto alle cartelle “860” e “938” esse, come detto, sono state fatte oggetto di sgravio.
Per le cartelle “722” e 051”, come espressamente indicato dalla ricorrente appartengono all'Amministrazione finanziaria e, dunque, non sono di competenza di questo giudice.
Ogni questione relativa alla cartella 29520140003926064 è coperta da giudicato in quanto l'impugnazione della stessa nel procedimento 4486/2014 è stata rigettata con sentenza 649/22 di questo Tribunale.
Per le restanti cartelle, benchè non specificatamente impugnate, il preavviso di iscrizione ipotecaria regolarmente notificato in data 04/10/2017 ha interrotto ogni eventuale termine di prescrizione.
Col quarto motivo la lamenta l'inammissibilità dell'iscrizione ipotecaria in quanto, a Pt_1
suo dire, come stabilito dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge
44/2012, l'agente della riscossione non poteva iscrivere ipoteca in quanto l'importo complessivo del credito per il quale procedeva era inferiore a € 20.000.
L'affermazione è totalmente destituita del minimo fondamento in quanto risulta dalla stessa comunicazione di iscrizione ipotecaria che il debito della ammonta ad € 37.458,14. Pt_1
Per quanto sopra, assorbite le ulteriori questioni, il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo previa compensazione di 1/3 in ragione dello sgravio ex lege intervenuto in corso di causa.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti n.r.g. 5574/2019 e 2418/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere per le cartelle n. 29520080019706860 e n.
29520090045950938 disponendo la riduzione del gravame ipotecario per i relativi importi;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_3
quantificate già compensate in € 3.594,00 oltre spese generali, iva, cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 17.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 12/11/2019 la sig.ra proponeva opposizione avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione Pt_1