Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/12/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01956/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Colombini, Andrea Lupetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Siena, notificato a mani del ricorrente il -OMISSIS- di revoca del porto d'armi uso sportivo n.-OMISSIS- del -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai detti anche se non conosciuto al ricorrente a questi collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. CC AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con provvedimento dell’-OMISSIS- la Questura di Siena ha revocato il porto d’armi ad uso sportivo di cui era titolare il ricorrente. A sostegno di tale determinazione l’amministrazione richiama la nota del -OMISSIS- con la quale la Questura di Roma ha comunicato che il ricorrente risultava indagato per le violazioni degli artt. 9 e 17 in relazione all’art. 143 TULPS, a causa delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità di PS quale titolare delle licenze di PS in relazione alla “-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-” e alla “-OMISSIS-”. Inoltre con nota del -OMISSIS- la Questura di Livorno comunicava che presso la Procura della Repubblica di Livorno il ricorrente era ancora indagato per violazioni riconducibili alla sua attività di titolare delle richiamate licenze. Dai sopra evocati elementi la Questura di Siena traeva la conclusione che non ricorressero in capo al ricorrente i requisiti di buona condotta e affidamento sul non abuso delle armi, necessari per mantenere il titolo di porto delle armi.
2 – Il ricorrente, dopo aver ripercorso altre vicende e procedimenti amministrativi e giudiziarie che lo hanno interessato, impugna il suddetto provvedimento di revoca, formulando nei suoi confronti le seguenti censure:
- con il primo motivo ritiene che non sussistano i presupposti per la revoca, che le segnalazioni della Questura di Roma e di quella di Livorno non siano a ciò idonee, evidenzia la non sufficienza del requisito di buona condotta per l’adozione dell’atto;
- con il secondo motivo censura il provvedimento gravato per difetto di motivazione, poiché i pregiudizi su cui esso sarebbe fondato non sono circostanziati in alcun modo, non consentendo quindi di comprendere non solo la consistenza degli addebiti ma loro rilevanza ai fini dell’emanazione del provvedimento di revoca, se non genericamente al fine di escludere, secondo l’amministrazione, il requisito della buona condotta;
- con il terzo motivo si censura ancora il provvedimento gravato per difetto di motivazione, mancando una valutazione complessiva della personalità del ricorrente, nonostante egli abbia indicato, in sede di memoria endoprocedimentale a seguito di comunicazione ex art.10 bis, le sue qualifiche personali e professionali, oltre agli interessi culturali, alla partecipazione ad associazioni umanitarie, quali la Croce Rossa, il servizio prestato presso la Guardia di Finanza o la redazione di articoli, ecc.;
- con il quarto motivo si censura ulteriormente il provvedimento gravato per difetto di motivazione, mancando il presupposto per giudicare il ricorrente come persona non affidabile all’uso delle armi.
3 – Il Ministero dell’Interno e la Questura di Siena si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4 – Nella memoria del 22 ottobre 2025 parte ricorrente evidenziava che “le violazioni per il presupposto mancato rispetto delle prescrizioni ex art. 134 TULPS e quindi dei collegati art. 9 e 17 non sono state ancora definite dalla competente Autorità Giudiziaria”, che il procedimento penale -OMISSIS- presso la Procura di Livorno era relativo a reati non ostativi al porto d’armi e che comunque “tale procedimento indicato dalla Questura non figuri più nel certificato rilasciato dalla Procura di Livorno, dove il Dott. -OMISSIS- figura solo come persona offesa”, che il provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano concernente il divieto di impiego in qualità di steward per il ricorrente per la carenza dei requisiti soggettivi (richiamato nella produzione documentale dell’Avvocatura di Stato) risultava annullato. Nella memoria del 5 novembre 2025 la Questura di Siena rileva che le violazioni attribuite al ricorrente con riferimento alle licenze ex art. 134 TULPS hanno portato a provvedimento di revoca delle stesse della Prefettura di Roma del -OMISSIS-, che il ricorrete ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio. Evidenzia altresì che il gravame è stato respinto con sentenza del TAR Lazio, sez. 1^ ter, n. 13245/24, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 598/25.
5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 27 novembre 2025, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
6 – Nel contestare il provvedimento di revoca del porto d’armi impugnato, il ricorrente muove quattro censure che possono essere fatte oggetto di congiunto esame, in quanto tutte attinenti al profilo della mancanza di presupposti idonei a giustificare il provvedimento in esame.
Le suddette censure sono infondate.
La revoca impugnata si fonda sul giudizio di mancanza di buona condotta e di affidabilità del ricorrente quanto all’uso delle armi, a causa delle violazioni dallo stesso commesse quale titolare di licenze ex art. 134 TULPS per attività investigative e servizi connessi. È pacifico tra le parti che la Prefettura di Roma abbia proceduto alla revoca delle suddette licenze con provvedimento del -OMISSIS- per plurime violazioni di legge, che sono le stesse che vengono prese a base del provvedimento di revoca del porto d’armi oggetto del presente giudizio. Risulta altresì che il provvedimento del Prefetto di Roma sia stato impugnato in sede giurisdizionale e che il relativo ricorso sia stato respinto dal TAR Lazio – Roma, sez. 1^ ter, con sentenza -OMISSIS-, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza del -OMISSIS-. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le violazioni commesse in ordine alle altre licenze non costituiscono profilo ancora da accertare e quindi non suscettibile di produrre ulteriori conseguenze giuridiche, poiché, come anticipato, le contestazioni relative hanno già trovato riscontro definitivo in sede giurisdizionale. Viene quindi nella specie in considerazione, specificamente, il requisito della buona condotta, necessario per aspirare alla titolarità del porto d’armi, giusto il disposto dell’art. 11 del TULPS. D’altra parte le violazioni commesse in riferimento alle licenze capitoline sono significative, in punto di non sussistenza della buona condotta in capo al ricorrente. Vengono infatti in evidenza condotte che depongono sulla non affidabilità del ricorrente; si pensi al trasferimento della sede di svolgimento dell’attività non comunicato all’autorità (profilo di grande importanza sul quale si rinvia alle osservazioni delle sentenze sopra richiamate che rilevano come “la struttura in questione trasferendo la sede operativa senza comunicare il fatto ha impedito che sull’attività potesse esplicarsi il doveroso potere ispettivo: tanto più rilevante, quanto più si consideri la delicatezza di tale attività rispetto alla sfera personale dei soggetti dalla stessa potenzialmente interessati”, così il Consiglio di Stato nella richiamata pronuncia); ovvero al mancato rispetto della disciplina stabilita dall’art. 135 del T.U., relativo alla tenuta del registro delle attività; ed ancora alla non chiara delimitazione delle rispettive attività rispetto ad altro operatore non autorizzato, con il quale la struttura facente capo al ricorrente condivideva i locali.
7 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con spese a carico di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Questura di Siena, liquidate in € 1,500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC AN, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CC AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.