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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2147 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata,
TRA
LI OI, elettivamente domiciliato in Benevento, via dei Cappuccini 11, presso lo studio dell'avv. Francesco Fallarino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Tommaso Parisi,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/05/2024 il ricorrente, premesso di essere affetto da varie patologie, tanto che già nel 2018 era stato riconosciuto invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, ha esposto di aver presentato domanda di pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti ai sensi dell'art. 1, comma 8 del d.lgs. 503/1992, in presenza dei prescritti requisiti socio- economici e amministrativi, e che la domanda era stata respinta per carenza del requisito sanitario, così come il successivo ricorso amministrativo.
Ha, quindi, convenuto in giudizio l'INPS al fine di sentire “accertato il possesso dei requisiti di legge, riconoscere il diritto del ricorrente a godere della pensione di vecchiaia anticipata e conseguentemente condannare l'INPS al pagamento in favore dello stesso della pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dalla data della domanda avvenuta il 15/03/2023, o da altra data che sarà accertata”; con vittoria di spese e compensi professionali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'Istituto, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e di CTU medico-legale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 In base all'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”. La disposizione citata ha elevato l'età pensionabile a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne;
tuttavia, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, “l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”, rispetto ai quali continuano quindi ad applicarsi i requisiti anagrafici previsti dalla previgente normativa.
In virtù dell'adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12, comma 12-bis del d.l. 78/2010, conv. dalla l. 122/2010, e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5/12/2017,
a decorrere dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia con requisiti ridotti risulta essere di 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne.
Infatti, “anche la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 31001 del 27/11/2019; conf. Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 22227 del 06/08/2024).
Quanto alla nozione di invalidità contemplata dalla norma – se generica, ovvero riferita alla riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato – si richiama la sentenza della S.C. n. 9081 del 15/04/2013, che così argomenta, confermando un principio già affermato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 13495 del 13/09/2003:
“Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
Deve, pertanto, ritenersi che la deroga operi in favore degli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria tutti i casi di invalidità superiori alla indicata soglia percentuale.
Il ricorrente ha presentato in data 15/03/2023 – all'età di 59 anni, 4 mesi e 19 giorni – domanda di pensione di vecchiaia, che è stata respinta con nota del 18/05/2023 per difetto del requisito sanitario. 2 Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato quanto segue: “Sulla base dell'esame obiettivo, anamnestico e clinico-funzionale, nonché della documentazione sanitaria esaminata, il complesso menomativo accertato può sintetizzarsi come segue: «Esiti di vasculite retinica bilaterale in soggetto affetto da Malattia di Behçet con visus
Odx: percezione luce, per pregressa occlusione vena temporale inferiore occhio dx ed esiti di intervento di cataratta sub lussata e visus in OS: 2/10 nmcl. Ipertensione arteriosa. Postumi di intervento correttivo di piede cavo a dx. Disturbo depressivo ansioso». Avuto riguardo alla tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari allegate al DM 1992 il deficit visivo del ricorrente al 15.3.2023 epoca della presentazione della domanda di pensione anticipata di vecchiaia, il solo deficit visivo era valutabile in misura del 70 %, che in uno alla malattia ipertensiva e dei postumi di piede cavo dx chirurgicamente corretto ed alla sindrome ansioso depressiva reattiva, rende ragione di una invalidità in misura del 80 %. Premesso che in tema di invalidità pensionabile non
è possibile fare riferimento alle tabelle di valutazione in ambito INAIL o a quelle per il riconoscimento dell'invalidità civile, che stabiliscano un automatico confronto tra infermità e la riduzione della capacità di lavoro, ricorrono tuttavia nel caso in esame, i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, in quanto la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti, cioè tutte quelle occupazioni che l'assicurato ha esercitato, in maniera non occasionale, ma continuativa, nell'arco della sua vita lavorativa e quelle occupazioni a queste affini per impegno fisico ed intellettuale, è ridotta in misura dell'80%”. L'ausiliare ha, pertanto, concluso per la sussistenza del requisito sanitario, già all'epoca della presentazione della domanda amministrativa.
Le conclusioni del CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti, oltre a non essere state oggetto di specifiche contestazioni, per cui meritano di essere condivise.
Il requisito contributivo è pacificamente sussistente (cfr. relazione istruttoria allegata alla produzione dell'INPS) ed è comunque attestato dall'estratto contributivo.
Tenuto conto del fatto che il requisito anagrafico, non posseduto al momento della domanda, è stato raggiunto soltanto in data 27/10/2024, va pertanto riconosciuto il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti di cui all'art. 1, comma 8 del d.lgs. 503/92
a decorrere dal mese di novembre 2025 (trascorsi 12 mesi dal perfezionamento dei prescritti requisiti, a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a) del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, applicabile anche alla prestazione per cui è causa: cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 29191 del 13/11/2018, Sez.
L, Sentenza n. 32591 del 17/12/2018, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2382 del 03/02/2020, Sez. L,
Ordinanza n. 1931 del 28/01/2021, Sez. L, Ordinanza n. 16829 del 13/06/2023).
Trattandosi di decorrenza futura rispetto alla pronuncia, nessuna condanna può essere emessa, allo stato, in danno dell'Istituto previdenziale.
Ricorrono eccezionali motivi per compensare in ragione della metà le spese di lite, tenuto conto della presentazione della domanda in epoca ampiamente antecedente alla maturazione dei prescritti requisiti e del conseguente accoglimento solo parziale del ricorso. La restante metà segue la soccombenza e si liquida in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 3 1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di LI TR di percepire la pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti di cui all'art. 1, comma 8 del d.lgs.
503/92 a decorrere dal mese di novembre 2025;
2) compensa le spese in ragione della metà e condanna l'INPS al pagamento della restante metà, che liquida in € 932,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'INPS.
Benevento, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2147 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata,
TRA
LI OI, elettivamente domiciliato in Benevento, via dei Cappuccini 11, presso lo studio dell'avv. Francesco Fallarino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Tommaso Parisi,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/05/2024 il ricorrente, premesso di essere affetto da varie patologie, tanto che già nel 2018 era stato riconosciuto invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, ha esposto di aver presentato domanda di pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti ai sensi dell'art. 1, comma 8 del d.lgs. 503/1992, in presenza dei prescritti requisiti socio- economici e amministrativi, e che la domanda era stata respinta per carenza del requisito sanitario, così come il successivo ricorso amministrativo.
Ha, quindi, convenuto in giudizio l'INPS al fine di sentire “accertato il possesso dei requisiti di legge, riconoscere il diritto del ricorrente a godere della pensione di vecchiaia anticipata e conseguentemente condannare l'INPS al pagamento in favore dello stesso della pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dalla data della domanda avvenuta il 15/03/2023, o da altra data che sarà accertata”; con vittoria di spese e compensi professionali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'Istituto, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e di CTU medico-legale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 In base all'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”. La disposizione citata ha elevato l'età pensionabile a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne;
tuttavia, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, “l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”, rispetto ai quali continuano quindi ad applicarsi i requisiti anagrafici previsti dalla previgente normativa.
In virtù dell'adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12, comma 12-bis del d.l. 78/2010, conv. dalla l. 122/2010, e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5/12/2017,
a decorrere dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia con requisiti ridotti risulta essere di 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne.
Infatti, “anche la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 31001 del 27/11/2019; conf. Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 22227 del 06/08/2024).
Quanto alla nozione di invalidità contemplata dalla norma – se generica, ovvero riferita alla riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato – si richiama la sentenza della S.C. n. 9081 del 15/04/2013, che così argomenta, confermando un principio già affermato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 13495 del 13/09/2003:
“Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
Deve, pertanto, ritenersi che la deroga operi in favore degli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria tutti i casi di invalidità superiori alla indicata soglia percentuale.
Il ricorrente ha presentato in data 15/03/2023 – all'età di 59 anni, 4 mesi e 19 giorni – domanda di pensione di vecchiaia, che è stata respinta con nota del 18/05/2023 per difetto del requisito sanitario. 2 Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato quanto segue: “Sulla base dell'esame obiettivo, anamnestico e clinico-funzionale, nonché della documentazione sanitaria esaminata, il complesso menomativo accertato può sintetizzarsi come segue: «Esiti di vasculite retinica bilaterale in soggetto affetto da Malattia di Behçet con visus
Odx: percezione luce, per pregressa occlusione vena temporale inferiore occhio dx ed esiti di intervento di cataratta sub lussata e visus in OS: 2/10 nmcl. Ipertensione arteriosa. Postumi di intervento correttivo di piede cavo a dx. Disturbo depressivo ansioso». Avuto riguardo alla tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari allegate al DM 1992 il deficit visivo del ricorrente al 15.3.2023 epoca della presentazione della domanda di pensione anticipata di vecchiaia, il solo deficit visivo era valutabile in misura del 70 %, che in uno alla malattia ipertensiva e dei postumi di piede cavo dx chirurgicamente corretto ed alla sindrome ansioso depressiva reattiva, rende ragione di una invalidità in misura del 80 %. Premesso che in tema di invalidità pensionabile non
è possibile fare riferimento alle tabelle di valutazione in ambito INAIL o a quelle per il riconoscimento dell'invalidità civile, che stabiliscano un automatico confronto tra infermità e la riduzione della capacità di lavoro, ricorrono tuttavia nel caso in esame, i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, in quanto la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti, cioè tutte quelle occupazioni che l'assicurato ha esercitato, in maniera non occasionale, ma continuativa, nell'arco della sua vita lavorativa e quelle occupazioni a queste affini per impegno fisico ed intellettuale, è ridotta in misura dell'80%”. L'ausiliare ha, pertanto, concluso per la sussistenza del requisito sanitario, già all'epoca della presentazione della domanda amministrativa.
Le conclusioni del CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti, oltre a non essere state oggetto di specifiche contestazioni, per cui meritano di essere condivise.
Il requisito contributivo è pacificamente sussistente (cfr. relazione istruttoria allegata alla produzione dell'INPS) ed è comunque attestato dall'estratto contributivo.
Tenuto conto del fatto che il requisito anagrafico, non posseduto al momento della domanda, è stato raggiunto soltanto in data 27/10/2024, va pertanto riconosciuto il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti di cui all'art. 1, comma 8 del d.lgs. 503/92
a decorrere dal mese di novembre 2025 (trascorsi 12 mesi dal perfezionamento dei prescritti requisiti, a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a) del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, applicabile anche alla prestazione per cui è causa: cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 29191 del 13/11/2018, Sez.
L, Sentenza n. 32591 del 17/12/2018, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2382 del 03/02/2020, Sez. L,
Ordinanza n. 1931 del 28/01/2021, Sez. L, Ordinanza n. 16829 del 13/06/2023).
Trattandosi di decorrenza futura rispetto alla pronuncia, nessuna condanna può essere emessa, allo stato, in danno dell'Istituto previdenziale.
Ricorrono eccezionali motivi per compensare in ragione della metà le spese di lite, tenuto conto della presentazione della domanda in epoca ampiamente antecedente alla maturazione dei prescritti requisiti e del conseguente accoglimento solo parziale del ricorso. La restante metà segue la soccombenza e si liquida in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 3 1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di LI TR di percepire la pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti di cui all'art. 1, comma 8 del d.lgs.
503/92 a decorrere dal mese di novembre 2025;
2) compensa le spese in ragione della metà e condanna l'INPS al pagamento della restante metà, che liquida in € 932,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'INPS.
Benevento, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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