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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/10/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2025/2024 R.G. TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO VERBALE D'UDIENZA DEL 09 OTTOBRE 2025 All'udienza del 09/10/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Irene Lo Bue per parte ricorrente e la dott.ssa Domenica Autero per il . Il giudice dà atto che l'Avv. Controparte_1
Lo Bue è collegato da remoto. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore attoreo collegato da remoto. Il difensore dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'Avv. Lo Bue contesta la memoria difensiva del convenuto e si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi formulate. La dott.ssa Autero si riporta alla memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente. Il Giudice Dr. Vincenzo Conte
ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL 09 OTTOBRE 2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 2025/2024 R.G.
pagina 1 di 9 promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
, residente in [...], rappresentata e difesa
[...] dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, CP_2 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Cinzia Stopponi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: personale docente – retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 10.12.2024: “-
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
[...]
; - per l'effetto, condannare il Controparte_1 Controparte_1
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze
[...] retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.059,24 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”
pagina 2 di 9 Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del
24.09.2025: “- Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 26.12.2024, Parte_1
premettendo di aver prestato servizio negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 in qualità di docente alle dipendenze del convenuto, ha CP_1 dedotto il mancato pagamento in proprio favore, per i giorni di servizio prestati in dette annualità in forza di reiterati contratti a termine per supplenze brevi e saltuarie, della Retribuzione professionale docenti, compenso accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola del 15.03.2001, richiamato nelle successive contrattazioni collettive, e in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/03/1999 e allegato alla
Direttiva europea 1999/70/CEE.
2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il
[...]
che, ribadita la legittimità del proprio operato e Controparte_1
l'infondatezza della pretesa attorea, ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Sul merito
3.1. Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte alla condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti nella misura di €. 1.059,24 per i periodi di servizio prestati dalla ricorrente nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
3.2 La controversia si inscrive all'interno di una cornice fattuale da ritenersi pacifica poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti.
È pacifico, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di supplenze Controparte_1 brevi e saltuarie svolte in qualità di docente negli anni scolastici indicati a pag.
2 del ricorso e, segnatamente, per 127 giorni nell'A.S. 2020/2021 (nel ricorso pagina 3 di 9 è presente un mero errore materiale relativo alla data di inizio della supplenza, da intendersi 30.01.2021 e non 30.01.2020, ferma la correttezza della quantificazione dei giorni di servizio, in conformità allo stato matricolare versato in atti 1) e per 55 giorni nell'A.S. 2021/2022.
Ciò posto, la domanda attorea di percezione delle somme a titolo di R.P.D. si fonda sulla piena equiparabilità del personale docente di ruolo (o titolare di incarichi annuali fino al 30.06 o al 31.08) al personale supplente il cui rapporto di lavoro sia saltuario e si dipani per una durata contrattuale più breve. Nella prospettazione attorea, attesa l'identità funzionale delle mansioni e dei compiti assolti, l'avvenuta esclusione dal beneficio economico appare del tutto ingiustificata, tanto da costituire violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, il ha eccepito il mancato assolvimento di Controparte_1 parte ricorrente dell'onere probatorio in ordine all'uguaglianza delle mansioni, individuando nella brevità e saltuarietà dei contratti a termine stipulati in corso d'anno scolastico, elementi oggettivi idonei a legittimare la disparità di trattamento nella corresponsione della R.P.D.
3.3 La definizione della controversia impone un preliminare richiamo al panorama normativo europeo e alle plurime decisioni della giurisprudenza di legittimità intervenute in subiecta materia.
Il contratto a termine è regolato dal diritto dell'Unione Europea a mezzo della direttiva 1999/70/CE e dell'allegato Accordo quadro concluso il 18 marzo
1999, che trova pacifica applicazione anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione. Nel dettaglio, la clausola
4 punto 1 dell'Accordo dispone quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». 1 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 9 La Suprema Corte, in adesione all'interpretazione ormai consolidatasi in sede europea, ha statuito che: «a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 RO Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); ).» (Cass. n. 15231 del 16.07.2020).
Occorre quindi valutare se la R.P.D., istituita dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001, rientri tra le condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, così da rendere necessaria una lettura della norma contrattuale orientata al principio di non discriminazione di derivazione comunitaria. Il citato art. 7 (su cui non ha inciso la successiva contrattazione collettiva, se non nell'entità e per l'inclusione nella base di calcolo del T.F.R.) ha introdotto la Retribuzione professionale docenti «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico», prevedendone l'attribuzione per dodici mensilità e con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999. Tale ultima norma individua i beneficiari della R.P.D. negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con pagina 5 di 9 rapporto a tempo determinato impiegato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, stabilendo inoltre che venga corrisposto in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e che, per i periodi inferiori al mese, detto compenso sia liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di lavoro prestato. Ne consegue che la R.P.D. è compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente. Concorrendo pertanto a remunerare le mansioni della categoria e del profilo professionale del docente e prescindendo dalla tipologia o dalle peculiarità delle attività assolte (quali progetti, ore aggiuntive o specifici incarichi assegnati), la rientra tra le condizioni di impiego del lavoratore, Pt_2 in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Con la necessità che il datore di lavoro garantisca parità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, anche laddove questi ultimi siano assunti per prestazioni di natura breve e saltuaria.
A conforto di tale assunto e di una interpretazione dell'art. 7 del CCNL
Comparto scuola 2001 in armonia col sistema di tutela antidiscriminatoria edificato in sede europea, la giurisprudenza di legittimità, in questione del tutto sovrapponibile a quella qui scrutinata, ha ribadito che: «L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo» (Cass. 20015/2018; pagina 6 di 9 nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020,
n. 6293/2020).
3.4. Non risultano condivisibili, alla luce dei principi di diritto ampiamente esposti, le doglianze del convenuto in ordine all'asserita CP_1 impossibilità di equiparazione delle mansioni svolte dalla ricorrente rispetto al personale di ruolo o con incarico annuale, per la brevità e saltuarietà dei rapporti di lavoro intercorsi.
La pretesa attorea è pertanto da ritenersi fondata.
La natura fissa e continuativa della Retribuzione professionale docenti, il cui riconoscimento è svincolato dalle modalità di svolgimento della prestazione o dalla tipologia di incarico, rende del tutto irrilevanti, ai fini dell'erogazione dell'emolumento, le argomentazioni del resistente (peraltro non corroborate da alcun elemento di fatto) sul mancato svolgimento di progetti, incarichi specifici, ore extracurriculari o attività di avvio e gestione del servizio scolastico da parte del personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.
In definitiva quindi si ritiene non dimostrata la sussistenza di ragioni oggettive giustificatrici di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato (sul punto, ancora Cass. n. 15231 del
16.07.2020, secondo cui: «la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-
302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).»).
Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea ed il riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciute le somme maturate a titolo di R.P.D. per i servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati per supplenze brevi e saltuarie col Controparte_1
rispettivamente negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
[...]
pagina 7 di 9 4. Sul quantum
Con riferimento al quantum debeatur i conteggi compiuti da parte ricorrente
(conformi alle previsioni degli artt. 25 CCNI 31.08.1999 e 7 CCNL
15.03.2001) non risultano contestati. Parte resistente non ha formulato alcuna contestazione della somma rivendicata, né essa ha prodotto documenti attestanti l'erroneità dei conteggi della ricorrente. Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum (cfr. Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n.
761/2002).
In definitiva quindi, visto anche il disposto di cui all'art. 63, comma 2, D. Lgs.
n. 165/2001, si condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la complessiva somma di €. 1.059,24, oltre accessori dalle singole scadenze al saldo, come da domanda.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n.
147/2022; lo scaglione di riferimento è quello fino a €. 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di a percepire il trattamento di Parte_1
Retribuzione professionale docenti per i contratti a termine stipulati col negli anni scolastici 2020/2021 e Controparte_1
2021/2022 e, per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 1.059,24 a tale titolo, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co 36, L.724/1994 dalla data del dovuto fino al saldo;
2) CONDANNA il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella somma di €.
549,00, di cui €. 500,00 per competenze legali ed €. 49,00 per anticipazioni, pagina 8 di 9 oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Modena, 09 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Vincenzo Conte
pagina 9 di 9
Lo Bue è collegato da remoto. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore attoreo collegato da remoto. Il difensore dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'Avv. Lo Bue contesta la memoria difensiva del convenuto e si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi formulate. La dott.ssa Autero si riporta alla memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente. Il Giudice Dr. Vincenzo Conte
ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL 09 OTTOBRE 2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 2025/2024 R.G.
pagina 1 di 9 promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
, residente in [...], rappresentata e difesa
[...] dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, CP_2 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Cinzia Stopponi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: personale docente – retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 10.12.2024: “-
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
[...]
; - per l'effetto, condannare il Controparte_1 Controparte_1
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze
[...] retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.059,24 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”
pagina 2 di 9 Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del
24.09.2025: “- Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 26.12.2024, Parte_1
premettendo di aver prestato servizio negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 in qualità di docente alle dipendenze del convenuto, ha CP_1 dedotto il mancato pagamento in proprio favore, per i giorni di servizio prestati in dette annualità in forza di reiterati contratti a termine per supplenze brevi e saltuarie, della Retribuzione professionale docenti, compenso accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola del 15.03.2001, richiamato nelle successive contrattazioni collettive, e in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/03/1999 e allegato alla
Direttiva europea 1999/70/CEE.
2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il
[...]
che, ribadita la legittimità del proprio operato e Controparte_1
l'infondatezza della pretesa attorea, ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Sul merito
3.1. Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte alla condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti nella misura di €. 1.059,24 per i periodi di servizio prestati dalla ricorrente nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
3.2 La controversia si inscrive all'interno di una cornice fattuale da ritenersi pacifica poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti.
È pacifico, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di supplenze Controparte_1 brevi e saltuarie svolte in qualità di docente negli anni scolastici indicati a pag.
2 del ricorso e, segnatamente, per 127 giorni nell'A.S. 2020/2021 (nel ricorso pagina 3 di 9 è presente un mero errore materiale relativo alla data di inizio della supplenza, da intendersi 30.01.2021 e non 30.01.2020, ferma la correttezza della quantificazione dei giorni di servizio, in conformità allo stato matricolare versato in atti 1) e per 55 giorni nell'A.S. 2021/2022.
Ciò posto, la domanda attorea di percezione delle somme a titolo di R.P.D. si fonda sulla piena equiparabilità del personale docente di ruolo (o titolare di incarichi annuali fino al 30.06 o al 31.08) al personale supplente il cui rapporto di lavoro sia saltuario e si dipani per una durata contrattuale più breve. Nella prospettazione attorea, attesa l'identità funzionale delle mansioni e dei compiti assolti, l'avvenuta esclusione dal beneficio economico appare del tutto ingiustificata, tanto da costituire violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, il ha eccepito il mancato assolvimento di Controparte_1 parte ricorrente dell'onere probatorio in ordine all'uguaglianza delle mansioni, individuando nella brevità e saltuarietà dei contratti a termine stipulati in corso d'anno scolastico, elementi oggettivi idonei a legittimare la disparità di trattamento nella corresponsione della R.P.D.
3.3 La definizione della controversia impone un preliminare richiamo al panorama normativo europeo e alle plurime decisioni della giurisprudenza di legittimità intervenute in subiecta materia.
Il contratto a termine è regolato dal diritto dell'Unione Europea a mezzo della direttiva 1999/70/CE e dell'allegato Accordo quadro concluso il 18 marzo
1999, che trova pacifica applicazione anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione. Nel dettaglio, la clausola
4 punto 1 dell'Accordo dispone quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». 1 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 9 La Suprema Corte, in adesione all'interpretazione ormai consolidatasi in sede europea, ha statuito che: «a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 RO Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); ).» (Cass. n. 15231 del 16.07.2020).
Occorre quindi valutare se la R.P.D., istituita dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001, rientri tra le condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, così da rendere necessaria una lettura della norma contrattuale orientata al principio di non discriminazione di derivazione comunitaria. Il citato art. 7 (su cui non ha inciso la successiva contrattazione collettiva, se non nell'entità e per l'inclusione nella base di calcolo del T.F.R.) ha introdotto la Retribuzione professionale docenti «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico», prevedendone l'attribuzione per dodici mensilità e con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999. Tale ultima norma individua i beneficiari della R.P.D. negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con pagina 5 di 9 rapporto a tempo determinato impiegato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, stabilendo inoltre che venga corrisposto in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e che, per i periodi inferiori al mese, detto compenso sia liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di lavoro prestato. Ne consegue che la R.P.D. è compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente. Concorrendo pertanto a remunerare le mansioni della categoria e del profilo professionale del docente e prescindendo dalla tipologia o dalle peculiarità delle attività assolte (quali progetti, ore aggiuntive o specifici incarichi assegnati), la rientra tra le condizioni di impiego del lavoratore, Pt_2 in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Con la necessità che il datore di lavoro garantisca parità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, anche laddove questi ultimi siano assunti per prestazioni di natura breve e saltuaria.
A conforto di tale assunto e di una interpretazione dell'art. 7 del CCNL
Comparto scuola 2001 in armonia col sistema di tutela antidiscriminatoria edificato in sede europea, la giurisprudenza di legittimità, in questione del tutto sovrapponibile a quella qui scrutinata, ha ribadito che: «L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo» (Cass. 20015/2018; pagina 6 di 9 nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020,
n. 6293/2020).
3.4. Non risultano condivisibili, alla luce dei principi di diritto ampiamente esposti, le doglianze del convenuto in ordine all'asserita CP_1 impossibilità di equiparazione delle mansioni svolte dalla ricorrente rispetto al personale di ruolo o con incarico annuale, per la brevità e saltuarietà dei rapporti di lavoro intercorsi.
La pretesa attorea è pertanto da ritenersi fondata.
La natura fissa e continuativa della Retribuzione professionale docenti, il cui riconoscimento è svincolato dalle modalità di svolgimento della prestazione o dalla tipologia di incarico, rende del tutto irrilevanti, ai fini dell'erogazione dell'emolumento, le argomentazioni del resistente (peraltro non corroborate da alcun elemento di fatto) sul mancato svolgimento di progetti, incarichi specifici, ore extracurriculari o attività di avvio e gestione del servizio scolastico da parte del personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.
In definitiva quindi si ritiene non dimostrata la sussistenza di ragioni oggettive giustificatrici di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato (sul punto, ancora Cass. n. 15231 del
16.07.2020, secondo cui: «la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-
302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).»).
Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea ed il riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciute le somme maturate a titolo di R.P.D. per i servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati per supplenze brevi e saltuarie col Controparte_1
rispettivamente negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
[...]
pagina 7 di 9 4. Sul quantum
Con riferimento al quantum debeatur i conteggi compiuti da parte ricorrente
(conformi alle previsioni degli artt. 25 CCNI 31.08.1999 e 7 CCNL
15.03.2001) non risultano contestati. Parte resistente non ha formulato alcuna contestazione della somma rivendicata, né essa ha prodotto documenti attestanti l'erroneità dei conteggi della ricorrente. Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum (cfr. Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n.
761/2002).
In definitiva quindi, visto anche il disposto di cui all'art. 63, comma 2, D. Lgs.
n. 165/2001, si condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la complessiva somma di €. 1.059,24, oltre accessori dalle singole scadenze al saldo, come da domanda.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n.
147/2022; lo scaglione di riferimento è quello fino a €. 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di a percepire il trattamento di Parte_1
Retribuzione professionale docenti per i contratti a termine stipulati col negli anni scolastici 2020/2021 e Controparte_1
2021/2022 e, per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 1.059,24 a tale titolo, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co 36, L.724/1994 dalla data del dovuto fino al saldo;
2) CONDANNA il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella somma di €.
549,00, di cui €. 500,00 per competenze legali ed €. 49,00 per anticipazioni, pagina 8 di 9 oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Modena, 09 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Vincenzo Conte
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