Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 520/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 4.9.2023
da
, c.f. , con l'avv. DALLE Parte_1 C.F._1
MULE LUCA, C.F. e con l'avv. ROVELLI DAVIDE ( C.F._2 [...]
), con domicilio eletto presso lo studio del primo, per mandato a margine della C.F._3
memoria di costituzione del procedimento ex art. 250, comma 4 cc
Appellante
contro
, c.f. , con il proc.dom. avv. BASTIANON P_ C.F._4
ELISABETTA, C.F. , per mandato in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione e risposta d'appello
Appellato
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
1
di Belluno
causa trattenuta in decisione dal Collegio il giorno 03/02/2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n.
6/2023 del Tribunale di Belluno,
nel merito:
- accogliere l'opposizione al riconoscimento e respingere, quanto meno allo stato, la richiesta di autorizzazione al riconoscimento svolta dal sig. in quanto non nell'interesse della P_
minore, che potrebbe patire gravi conseguenze anche psicologiche da questa situazione, che non migliorerebbe con il riconoscimento;
- con vittoria di competenze e spese del doppio grado, oltre accessori di legge, oltre alla rifusione delle spese di C.T.U. e quelle di C.T.P.”
Per l'appellato: .
“Rigettare l'appello, tanto per le domande di merito, quanto per quelle istruttorie, avverso la sentenza la sentenza n. 6 /2023 del Tribunale di Belluno, R.G. 558/2022, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente quanto stabilito dal giudice di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per il Procuratore Generale:
“Dichiara di intervenire e, considerate le condivisibili conclusioni a cui giunge il CTU, chiede l'accoglimento della impugnazione”.
Ragioni della decisione
2 1-Con ricorso depositato il 4.5.2022 chiedeva di essere autorizzato al P_
riconoscimento della figlia minore, , nata il [...] a [...], Persona_1
riconosciuta in data 17 febbraio 2022 esclusivamente dalla madre, Parte_1
, con la quale aveva intrattenuto una relazione.
[...]
2-Con “memoria di costituzione: opposizione al riconoscimento ex art. 250, comma 4, c.c.”
chiedeva il rigetto della richiesta di autorizzazione al Parte_1
riconoscimento, in quanto non rispondente all'interesse della minore. Riferiva di comportamenti violenti tenuti dal ricorrente, il quale avrebbe anche tentato di entrare con la forza nell'abitazione della madre, tanto da richiedere più volte l'intervento dei carabinieri,
circostanze negate dall' P_
3-Gli atti erano trasmessi al Pubblico Ministero per l'intervento.
4-Acquisita relazione dei servizi sociali territorialmente competenti sulla personalità del ricorrente, con sentenza n. 6/2023, visti gli artt. 250, comma IV, c.c. e 737 c.p.c., l' era P_
autorizzato a procedere al riconoscimento quale propria figlia di , Persona_1
autorizzando l'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita della minore e alle ulteriori incombenze di legge. Le spese del procedimento erano compensate.
4.1-Osservava il giudice di primo grado che non ricorrevano situazioni concrete ostative al riconoscimento da parte del ricorrente, sotto il profilo dell'interesse della minore a fruire di una figura paterna, anche in ragione di tutti i diritti che dal rapporto di filiazione discendono.
Dalla lettura della citata documentazione mai emergeva che l' avesse indirizzato P_
violenza nei confronti della bambina, neanche a titolo di vittima di cd. “violenza assistita”;
l' risultava aver già instaurato un rapporto con la figlia, tanto da portarla anche in P_
vacanza; la pur complessa personalità del ricorrente, quale profilata dai Servizi sociali (che non avevano assunto un'espressa presa di posizione in merito ad una paventata contrarietà
3 all'interesse della minore del riconoscimento), non faceva ritenere sussistessero avvisaglie di comportamenti potenzialmente pregiudizievoli.
5-Avverso tale sentenza proponeva appello articolando i seguenti Parte_1
motivi di impugnazione:
5.1- Omessa indagine in ordine alla idoneità del richiedente a rivestire la figura P_
genitoriale – violazione dell'art. 250 comma 4 c.c. (violazione di legge). Il Tribunale ha affidato ai Servizi Sociali (e non già a una C.T.U.), di valutare solo il profilo della personalità
dell' senza considerare che questo aspetto non coincide affatto con la capacità P_
genitoriale, capacità che è stata né considerata e, quindi, men che meno valutata. Tra l'altro, il
Giudice ha, erroneamente, escluso, da parte dell' la presenza di “violenza assistita” pur P_
a fronte delle allegazioni e di tutto il materiale probatorio offerto dalla opponente (rapporto dei C.C.). Il Tribunale non ha considerato i fattori prognostici negativi quali: vissuto famigliare “rigido” e “non risolto”; bassa stima di sé stesso e elementi di trascuratezza affettiva giovanile;
differenza culturale\religiosa con la madre della minore;
non accettazione del “fallimento” della relazione con la ex compagna;
non genuina volontà di fare il padre
(accontentare la famiglia e i suoi bisogni); atteggiamenti impulsivi che sfociano in agiti aggressivi\violenti contro la sia prima che dopo la nascita della figlia;
atteggiamenti Pt_1
aggressivi\violenti anche in presenza della figlia;
evitare l'effetto coping del genitore sul figlio (ovvero ricreare situazioni negative vissute in prima persona durante la propria prima e seconda infanzia);
5.2. Ingiusta ed immotivata mancata ammissione della richiesta di C.T.U.; mancata ammissione delle prove ritualmente e tempestivamente richieste dalla opponente;
violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 C.P.C.; mancata valutazione, a seguito della mancata ammissione di C.T.U. Non è stata svolta dal Tribunale alcuna indagine anche in ordine alla idoneità, o meno, dell' a rivestire il ruolo di genitore (ma solo quella sulla P_
4 personalità), da demandarsi necessariamente ad una C.T.U. E' altresì mancata del tutto una indagine tesa ad accertare in concreto (e non solo in astratto, come è stato fatto) l'interesse della minore e a valutare in concreto se sussista, o meno, il rischio di compromissione dello sviluppo psicofisico della stessa, avuto riguardo alla capacità, o meno, dell' di rivestire P_
il ruolo genitoriale;
5.3- errata decisione per omessa valutazione delle prove documentali prodotte dalla e/o Pt_1
travisamento delle stesse - violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. In particolare non sono stati valutati i verbali dei Carabinieri di acquisizione dei filmati ritraenti episodi di violenza da parte dell' oggetto di descrizione da parte dei Carabinieri. L' non ha contestato P_ P_
ogni affermazione dell'opponente, né prodotto documenti idonei a smentirne le affermazioni.
Dai documenti dimessi si evince che buona parte delle violenze esercitate dall' contro la P_
(e contro sua madre ) sono avvenute in presenza della minore. Pt_1 Parte_2
5.4.- In subordine: violazione dell'art. 250 comma 4 c.c. per avere omesso il Giudice di adottare i provvedimenti in ordine all'affidamento ed al mantenimento della minore, a maggior ragione dopo che l' aveva dato all'udienza del 15.12.2022 la propria P_
disponibilità a contribuire al mantenimento della piccola, dopo essersene sempre di fatto disinteressato.
6-Si costituiva il quale resisteva al gravame. P_
7-Era disposta CTU e l'Esperto era anche sentito a chiarimenti.
8-Interveniva nel procedimento il Procuratore Generale che chiedeva l'accoglimento del ricorso in appello.
9-La causa, previo deposito di note scritte autorizzate, era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 03.02.2025.
* * * * * *
5 10-I primi tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto tra di loro connessi.
Va in primo luogo rilevata la non corretta impostazione che parte appellante intende dare alla questione sottoposta all'esame del giudice.
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio costituisce oggetto di un diritto soggettivo del genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Costituzione (Cass. 7762 del
2017), che non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso (Cass. 2645 del 2011).
Tale diritto non ha carattere assoluto poiché può essere sacrificato all'esito di un giudizio di bilanciamento con il concreto interesse del minore a non subire per effetto del riconoscimento un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico. (Cass. 23074 del 2005)
L'accertamento che va compiuto deve essere connotato da rigore ed è diretto a verificare se sussista per il minore di anni quattordici non un qualsiasi turbamento, ma il pericolo per lo sviluppo psico fisico non traumatico derivante dal riconoscimento e fondato su un giudizio prognostico concretamente incentrato sulla situazione personale e relazionale del genitore e del minore. Difatti siccome “la corretta e veritiera rappresentazione della genitorialità
costituisce elemento costitutivo dell'identità del minore e del suo equilibrato sviluppo psico fisico, la sottrazione radicale del rapporto giuridico paterno o materno, conseguente al diniego di riconoscimento ex art. 250 c.c., può essere giustificata soltanto dalla valutazione prognostica di un pregiudizio superiore al disagio psichico indubitabilmente conseguente dalla mancanza e non conoscenza di uno dei genitori, da correlarsi alla “pura e semplice attribuzione della genitorialità” (Cass.2645 del 2011).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante “Non può essere assunto come elemento di comparazione il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare
6 il quale vi sono strumenti di tutela diversi, ma deve trattarsi di un grave pregiudizio causalmente determinato dall'esistenza sopravvenuta dello status genitoriale” (Cass. ord.
n. 24718 del 14/09/2021; Cass. n. 4526 del 14/02/2019; Cass. n. 4763 del 28/02/2018).
Infatti “riconoscimento” ed “esercizio della responsabilità genitoriale” sono concetti distinti.
“Il riconoscimento inteso come status genitoriale non può essere mai eluso, a meno che il minore non possa subire un pregiudizio gravissimo da parte del padre, dato ad esempio dal suo inserimento in un ambiente di criminalità organizzata ed attualmente detenuto per tali gravi reati (cfr. Cass. 23074/2005). La titolarità dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
al contrario, può essere – successivamente al riconoscimento effettuato – soggetta a limitazione fino alla decadenza, ove venga evidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque di interferenza negativa con il benessere del minore (nell'ipotesi in cui si adottino provvedimenti conformativi)”. (Cass. ord. n. 8762 del 28/03/2023).
Dunque ciò che può costituire ostacolo al riconoscimento non è la carenza di capacità
genitoriale, bensì l'accertamento dell'esistenza di motivi «gravi ed irreversibili», i quali inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore stesso (cfr. Cass. n. 12984 del 2009; Cass. n. 2878 del 2005; Cass. n. 21088 del 2004; cfr anche Cass.ord. n. 21428 del 06/07/2022).
Ciò posto, nella specie va precisato che non possono essere considerati ai fini del giudizio fatti antecedenti alla nascita della figlia (ad esempio 1a querela per stalking del 5.9.2017), dal momento che è pacifico che dopo il parto la avrebbe voluto che il padre riconoscesse la Pt_1
figlia.
Vengono allora in rilievo i fatti successivi.
Si tratta, in particolare, degli episodi di stalking tra l'aprile e il luglio 20221 che hanno avuto risvolti penali, con l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento del
7 27.9.2022 (doc. 12 appellante) e poi con la condanna da parte del Tribunale di Belluno
518/2023 (doc. 30 dep. il 6.12.2023) e pena ridotta in sede di appello (produzione del P_
10.12.2024).
Non è in discussione la gravità degli episodi e della condotta valutata in sede penale, ma ritiene questa Corte che, nel giudizio del concreto bilanciamento da effettuarsi, non siano tale da sacrificare il secondo riconoscimento della minore, non sussistendo proporzione rispetto al valore del diritto che si vorrebbe sacrificare.
Si è trattato di episodi – si ribadisce gravi - contenuti in un lasso temporale ristretto e che non paiono connotati da abitualità e reiterazione e non pare potersi escludere che – seppure in alcun modo giustificabili - siano stati anche posti in essere con la finalità di vedere la figlia.
La CTU, come già la relazione del Servizi sociali hanno però posto in evidenza delle criticità
nella personalità della figura paterna. “ abbia dimostrato buone capacità intellettive e CP_2
figlia nata il [...] (peraltro non ancora riconosciuta) con condotte plurime, Persona_1 abituali e reiterate nel tempo minacciava e molestava l'ex compagna in modo da Parte_1 causarle un grave stato di ansia e di paura, un fondato timore per la propria incolumità nonché da costringerla
a modificare le proprie abitudini di vita (a uscire di casa solo accompagnata e solo quando strettamente necessario). In particolare:
– la insultava (con epiteti quali “stronza”, “deficiente”, “animale”...), la minacciava di “fargliela pagare”, “di portarle via la figlia”;
– minacciava ed insultava anche la di lei madre;
– era iper-controllante, la pedinava, si appostava quasi quotidianamente nei pressi della sua abitazione, le bussava insistentemente la porta, chiedeva in continuazione di poter vedere la figlia, anche strappandola dalle braccia della madre;
- in data 06.06.2022 rimaneva tutta la notte davanti all'abitazione della P.O.;
- il giorno 10.06.2022 verso le 22.00 bussava insistentemente alla porta chiedendo di vedere la bimba che a quell'ora dormiva;
- l'11.06.2022 seguiva la P.O. per strada, la insultava e le strappava il passeggino con dentro la figlia;
- il 12.06.2022 la seguiva in auto fino a casa e, una volta raggiuntala, cercava nuovamente di prendersi la figlia, quindi insultava e minacciava la persona offesa, dicendole: “...VEDRAI COSA TI FACCIO A TE E A TUA MADRE, PAGHERETE PER TUTTO...”; poi con un calcio sfondava il vetro della porta di ingresso, senza tuttavia entrare nell'abitazione;
- verso le ore 23,00 di quello stesso giorno veniva visto ancora aggirarsi nei pressi della residenza dell'ex compagna;
- il 30.06.2022 cercava di prendere la figlia dall'interno della autovettura della persona offesa, aprendo la relativa portiera;
al contempo minacciava anche , madre della P.O.; Parte_2
- ancora, il 19.07.2022 si posizionava con la propria autovettura di fronte alla abitazione della P.O. chiedendo di vedere la figlia e dicendo alla ex convivente che se non avesse provveduto in tal senso le avrebbe fatto molto male.
- parimenti, sempre con il pretesto di vedere la figlia, continuava a seguire la nei Parte_1 suoi spostamenti e ad appostarsi nei pressi della di lei abitazione anche nel corso del mese di settembre 2022. Fatto aggravato perché commesso da persona già legata da relazione sentimentale alla vittima. In Feltre (BL), nel periodo aprile-settembre 2022.”.
8 cognitive e non si siano colti elementi che facciano pensare a disturbi del pensiero e del
ragionamento lo stesso ha evidenziato:
1. affettività contenuta e insicura con sfiducia verso
gli altri che potrebbe ostacolare lo sviluppo psicologico della minore perché incapace di
trasmetterle un attaccamento sicuro;
2. rigidità di pensiero e… incapacità di cogliere le sue
responsabilità circa la situazione che si è venuta a creare e la necessità di essere aiutato sia
per gestire le sue fragilità sia per acquisire competenze genitoriali che oggi appaiono
profondamente deficitarie;
3. Disturbi associati con l'evitamento sociale, ad esempio il
disturbo di personalità evitante;
4. Tratti o disturbi di personalità nel cluster C: È
caratterizzato da comportamenti ansiosi o timorosi e da scarsa autostima che comprende il
disturbo evitante di personalità, disturbo di personalità dipendente, e disturbo di personalità
ossessivo-compulsivo. Confermati non solo dall'indagine testistica ma anche dai
comportamenti avuti nel passato nella relazione con la signora e con il suo problema Pt_1
legato alla dipendenza al gioco;
5. forti tratti ossessivo-compulsivi che spiegano le modalità
di controllo verso gli altri e la fatica a tollerare le frustrazioni essendo co-presenti anche
significativi tratti narcisistici”. L'Ausiliare ha poi richiamato la valutazione personologica del dr. (psicologo dell' di Feltre) ove si legge che “il punto debole di questo signore Per_2 Pt_3
è quando si rapporta alla figura femminile lui si aspetta a una figura femminile che si aspetta
delle risposte positive e quando viene a mancare quando l'interlocutore è diverso ci sono
delle reazioni impulsive e che sono anche amplificate da specifici schemi culturali che lui ha
interiorizzato molto del suo paese di origine che prevedono che la figura femminile si adatti e
che non si contrapponga e che accetti le disposizioni del partner senza dialettica, in quelle
situazioni lì questa personalità manifesta dei punti fragili e spesso abbiamo visto dai racconti
che ha fatto prendersi dall'impulsività e dall'emotività”.
Premesso che le considerazioni svolte dalla CTU - sia nella relazione che nei chiarimenti resi
- con riferimento alla capacità genitoriale dell' non hanno attinenza con il presente P_
9 procedimento, ritiene questa Corte che anche sotto il profilo della personalità dell' non P_
sia ravvisabile quel pregiudizio per il minore come sopra delineato.
In proposito non si possono ritenere condivisibili le conclusioni cui è giunta la CTU, dal momento che finiscono sempre per valorizzare la capacità genitoriale e non si pongono in alcun modo dal punto di vista del minore, se non per valorizzare il pregiudizio all'identità
della fanciulla derivante dal cambio del cognome (di cui si dirà).
Occorre invece considerare che, se è pur vero che nell' “a livello profondo prevale P_
ancora tutto il mondo che ha interiorizzato in epoca infantile, quel mondo del paese d'origine
e i valori rimangono quelli. I valori della sua storia infantile è rendere inferiore la donna”,
per contro egli ha anche “dentro schemi culturali e esperienza vissuta dove i figli
costituiscono un patrimonio” (valutazione personologica del dr. ). In tale contesto di Per_2
mantenimento della cultura del Paese di origine, nel voler riconoscere la minore quale propria figlia pare essere prevalente l'elevato valore attribuito alla prole.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene dunque questa Corte che nell'operare il concreto bilanciamento dei diritti in gioco, i pur verificati elementi di criticità riscontrati nella figura paterna non possano condurre, comparati al sacrificio del suo diritto e di quello corrispondente del minore, ad escludere radicalmente il riconoscimento dello status paterno.
Non vi sono, invero, ragioni di gravità idonee a ritenere lesivo tale riconoscimento per il minore, il quale a contrario ha diritto di identificarsi “come figlio di una madre ed un padre e ad assumere così una precisa identità” (Cass. 5115/2003)
Il pericolo ravvisato dalla CTU nei resi chiarimenti e anche all'udienza non può portare a diverso esito.
L'Esperta ha riferito che “La bambina non ha mai sviluppato una relazione significativa con
il padre, anche alla luce della prognosi non positiva del potenziale di recupero delle capacità
genitoriali. Ciò si collega anche alla personalità del padre e delle scarse capacità riflessive
10 relativamente alle sue condotte. La bambina ha compiuto 3 anni a gennaio del 2025 e nei
primi 1000 giorni di vita non ha avuto rapporti con il padre, periodo nel quale inizia a
formarsi la propria identità. La bambina dovrebbe svolgere un percorso relativo al cambio di
cognome. Il cambio di cognome sarebbe pregiudizievole per l'identità della minore dal punto
di vista sociale, perché non si identificherebbe con esso”.
Va ribadito che l'esame da condurre in questa sede non attiene alle capacità genitoriali dell' P_
Va, poi, chiarito che sul secondo riconoscimento non può certo incidere l'assenza o meglio la scarsità di rapporti padre/figlia nei primi anni di vita di quest'ultima, in quanto è evidente che tanto non può rilevare ai fini del riconoscimento, ma tutt'al più sul regime di frequentazione.
Con riferimento al cognome occorre poi rilevare che “nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale…è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio,
ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali” (Cass. ord. n. 8762 del 28/03/2023).
Nella specie, tenuto conto anche che la CTU ha evidenziato il pregiudizio sociale per la minore che il riconoscimento le comporterebbe, essendosi già identificata nei rapporti con gli altri e con sé stessa con il cognome materno (CTU: “Il pregiudizio odierno sarebbe quello di
spiegare alla bambina di 3 anni il perché del suo cambio di cognome, tanto varrebbe anche
in ipotesi di aggiunta del cognome del padre a quello della madre”), si ritiene di non sostituire, né aggiungere il cognome paterno a quello materno.
11-Pur in assenza di domanda, ma tenuto conto che nell'interesse della prole minorenne il giudice possa anche assumere provvedimenti d'ufficio, ai sensi dell'art. 250 c.c. va stabilito che l'affidamento rimanga in via esclusiva in capo alla madre, atteso che la minore non ha ad
11 oggi instaurato sufficienti rapporti con il padre e preso atto dell'alta conflittualità nella coppia genitoriale, che potrebbe a rendere assai difficoltose le decisioni relative alla minore, anche quelle che richiedono soluzione urgente.
Per favorire la relazione padre-figlia vanno allo stato previsti incontri da organizzarsi da parte dei Servizi sociali competenti per territorio, alla presenza di un educatore, con frequenza iniziale quindicinale per i primi sei mesi e con facoltà di aumento a un incontro a settimana nei successivi sei mesi. Successivamente, in caso di positivo riscontro, gli incontri potranno essere aumentati secondo un calendario fissato dai Servizi sociali e potrà essere esclusa la presenza dell'educatore.
Ai sensi dell'artt. 337 c.c. manda al Giudice tutelare per la vigilanza, onerando i servizi sociali di relazionare ogni sei mesi.
12-Va accolta la domanda subordinata dell'appellante.
La situazione giuridica soggettiva di colui che insta per il riconoscimento, delineata dall'art. 250 c.c., quale diritto-dovere di riconoscimento del figlio naturale, comporta, laddove l'autorizzazione al riconoscimento avvenga, l'assunzione delle responsabilità genitoriali verso il nato. Il riconoscimento determina lo status genitoriale con i diritti e gli obblighi che ne conseguono dalla nascita, in primis l'obbligo di concorrere al mantenimento dei bambini (cfr.
per tutte Cass. n. 8459 del 05/05/2020; Cass. ord. n. 8762 del 28/03/2023).
L'appellante ha dimesso documentazione fiscale dalla quale risulta un reddito lordo per l'anno 2021 di € 18.389,08 e netto di € 15.435,44 (irpef € 2.953,64) e dunque medio mensile di € 1.286,00.
L non ha prodotto documentazione fiscale, ma risulta lavorare come imprenditore nel P_
settore edile.
Si ritiene pertanto congruo indicare un assegno per la figlia pari a € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
12 13-Attesa la complessità del procedimento e il parziale accoglimento dell'appello – nella domanda subordinata – le spese processuali del giudizio di appello vanno compensate.
14-Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico di parte appellante, in considerazione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata n. 6/2023 del
Tribunale di Belluno, che per il resto conferma:
1-dispone che la minore mantenga il cognome attuale, senza che venga allo stesso aggiunto o anteposto il cognome del padre o venga da quest'ultimo sostituito;
2-dispone che l'appellato versi all'appellante a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore l'assegno di € 500,00 al mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia;
2-affida la figlia minore in via esclusiva alla madre;
3- incarica i Servizi sociali competenti per territorio di organizzare incontri tra padre e figlia,
alla presenza di un educatore, con frequenza iniziale quindicinale per i primi sei mesi e con facoltà di aumento a un incontro a settimana nei successivi sei mesi. Successivamente, in caso di positivo riscontro, gli incontri potranno essere aumentati secondo un calendario fissato dai
Servizi sociali e potrà essere esclusa la presenza dell'educatore;
4-ai sensi dell'artt. 337 c.c. manda al Giudice tutelare per la vigilanza, onerando i servizi sociali di relazionare ogni sei mesi;
4- compensa le spese processuali del giudizio di appello;
5-pone gli oneri di CTU definitivamente a carico dell'appellante.
Venezia, 24/02/2025
13 La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L' è stato imputato: “del delitto di atti persecutori p. e p. dall'art. 612 bis comma 1° e 2° cod. pen. (cd P_ stalking) perché, non rassegnandosi alla fine della loro relazione sentimentale e con il pretesto di vedere la