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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2827/2021 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica nella persona del magistrato Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 04/10/2021 al n.
2827/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n.
51/2021 del Giudice di Pace di Vietri di potenza, resa il 5.4.2021, depositata il 9.7.2021 in Cancelleria e mai notificata, pronunciata nel giudizio R.G. n. 103/2020;
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), rappresenta e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. P.IVA_1
Giuseppe Vertullo, presso il cui studio elettivamente domicilia in in Vallo della Lucania alla Via G. Murat n. 20;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Emilio Orsini, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Isabella Grande in Vietri di Potenza
(PZ) al C.so Garibaldi n° 15;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09/10/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Proc. n. 2827/2021 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, notificato in data 28/09/2021,
l' proponeva gravame avverso alla Parte_1
sentenza n. 51/2021 del Giudice di Pace di Vietri di potenza, resa il
5.4.2021, depositata il 9.7.2021 in Cancelleria e non notificata, pronunciata nel giudizio R.G. n. 103/2020, con la quale il primo giudice, in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiarava Controparte_1
estinto per prescrizione il credito di cui al ruolo esattoriale impugnato sottostante tra gli altri a cartella di pagamento n. 07120110248480876000, con condanna dell'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
1.1. A sostegno dell'appello, venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
““Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza impugnata
n. 51/2021 del G.d.P. di Vietri di Potenza, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. ovvero del Giudice di Pace di Vietri di Potenza a conoscere la controversia avente ad oggetto crediti di natura tributaria in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale;
2) in via subordinata, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza impugnata n. 51/2021 del G.d.P. di Vietri di Potenza, dichiarare che la cartella n. 07120110248480876000 è stata regolarmente notificata al debitore e, pertanto, l'opposizione proposta in primo grado dal sig.
avverso l'estratto di ruolo è inammissibile, anche per Controparte_1
carenza di interesse e per tardività; 3) in ogni caso, con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di giudizio”.
2. L'appellato si costituiva in giudizio con comparsa depositata il
06/03/2022, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
e contestando nel merito la relativa fondatezza, perciò concludendo per il relativo rigetto.
3. La causa, non necessitando di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/10/2024, dove veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, in applicazione del principio della ragione più liquida
– di cui, da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 09/01/2024, n. 693 – può
2 Proc. n. 2827/2021 R.G.
statuirsi circa la fondatezza dell'odierno appello sulla scorta del principio codificato dall'art. 12 del D.P.R. 602/73, per come modificato dall'art.
3- bis DL 146/21, col quale si è posta, come regola generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo la ricorrenza di fattispecie particolari, estranee al presente giudizio.
4.1. Invero, come risulta evidente dagli atti di causa, l'odierno appellato ha, in primo grado, esperito un'azione di accertamento negativo del credito su estratto di ruolo esattoriale, dalla cui estrazione, appunto, aveva acquisito contezza di un debito di € 4.659,02 portato dalla cartella esattoriale n.
07120110248480876000.
4.2. Orbene, così qualificata la domanda dispiegata in primo grado, non può che rilevarsi la sua inammissibilità (e la speculare fondatezza del relativo motivo d'appello) in ragione, appunto, del novellato disposto di cui all'art.12 dpr 602/73, per come modificato dall'art.
3-bis DL 146/21.
5. In particolare, l'art.
3-bis del DL n. 146/2021, norma di valenza c.d. processuale entrata in vigore il 21 dicembre 2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/73, ha inserito il comma 4-bis, che ha stabilito testualmente, oltre il fatto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, quanto segue: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
5.1. Con tale disposizione, nel prevedere la non impugnabilità di ruolo e cartella di pagamento se non in ipotesi tipizzate, il legislatore ha inteso operare un restringimento alle contestazioni avanzabili avverso le pretese di tipo fiscale/tributario, in una logica di preservazione del sistema della
3 Proc. n. 2827/2021 R.G.
finanza pubblica (interesse sotteso al disposto dell'art. 53 della
Costituzione).
5.2. La norma è stata di recente sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 26283 del
06 settembre 2022, è stata chiamata a pronunciarsi sulla valenza da riconoscere a tale ius superveniens, ovvero se la disposizione introdotta avesse o meno efficacia retroattiva e riguardasse i giudizi già pendenti o, invece, interessasse unicamente quelli instaurati a partire dal 21 dicembre
2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.
5.3. Ebbene, col suemarginato pronunciamento il Supremo Consesso, nel premettere che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle costituisce un'azione di accertamento negativo, hanno dapprima precisato che il primo periodo della disposizione de qua è “ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo” (quale mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, che pertanto non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 tra quelli impugnabili, come già chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19704/2015), e successivamente si sono soffermate sul secondo periodo, che “nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire.”
Hanno dunque rilevato, in primo luogo, che la condizione dell'azione – individuata nel pregiudizio che determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e dunque l'interesse ad agire in giudizio – ha natura dinamica e fino alla pronuncia della decisione può assumere una diversa configurazione (come già chiarito da Cass., Sez. Un., ordinanza n.
619/2021); in secondo luogo, con riferimento ai casi tassativi di impugnazione diretta previsti dalla disposizione, nella pronuncia si evidenzia che la “selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai
4 Proc. n. 2827/2021 R.G.
risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto”; infine, confrontandosi con i sollevati dubbi di costituzionalità della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, ne hanno decretato la manifesta infondatezza, ritenendo non irragionevole la disposizione in ragione delle esigenze di tutela ivi sottese, quali quella di riduzione del contenzioso, e ricordando come, anche secondo la Corte EDU, il diritto di accesso alla giustizia non è assoluto, ma si presta a limitazioni – tra cui quelle concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda – che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode di un certo margine di discrezionalità (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016).
5.4. Sulla scorta di tale percorso argomentativo, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
6. Tanto chiarito, nel caso che ci occupa deve escludersi, in seguito all'entrata in vigore del comma 4 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, così introdotto, che possa configurarsi in capo a , che nulla ha Controparte_1
allegato a proposito del pregiudizio astrattamente riconducibile alla iscrizione a ruolo del credito oggetto della domanda, l'interesse a ricorrere alla tutela immediata invocata a fondamento dell'azione di accertamento negativo esercitata con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado e, per tale ragione, stante il difetto della condizione dell'azione prevista dall'articolo 100 c.p.c., in accoglimento dell'appello proposto dall' Pt_1
5 Proc. n. 2827/2021 R.G.
delle Entrate Riscossione, la domanda proposta da con Controparte_1 atto di citazione in primo grado dev'essere dichiarata inammissibile.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo
336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), ritiene questo Giudice che - in considerazione dell'entrata in vigore soltanto nel corso del giudizio di appello della norma dettata dall'articolo 3 bis del decreto-legge n. 146 del
2021, introdotto dalla legge di conversione n. 215 del 2021 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 301 del 20-12-2021) - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 2827/2021 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da in primo grado;
Controparte_1
2. compensa interamente fra le parti le spese relative al doppio grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, lì 17/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica nella persona del magistrato Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 04/10/2021 al n.
2827/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n.
51/2021 del Giudice di Pace di Vietri di potenza, resa il 5.4.2021, depositata il 9.7.2021 in Cancelleria e mai notificata, pronunciata nel giudizio R.G. n. 103/2020;
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), rappresenta e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. P.IVA_1
Giuseppe Vertullo, presso il cui studio elettivamente domicilia in in Vallo della Lucania alla Via G. Murat n. 20;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Emilio Orsini, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Isabella Grande in Vietri di Potenza
(PZ) al C.so Garibaldi n° 15;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09/10/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Proc. n. 2827/2021 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, notificato in data 28/09/2021,
l' proponeva gravame avverso alla Parte_1
sentenza n. 51/2021 del Giudice di Pace di Vietri di potenza, resa il
5.4.2021, depositata il 9.7.2021 in Cancelleria e non notificata, pronunciata nel giudizio R.G. n. 103/2020, con la quale il primo giudice, in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiarava Controparte_1
estinto per prescrizione il credito di cui al ruolo esattoriale impugnato sottostante tra gli altri a cartella di pagamento n. 07120110248480876000, con condanna dell'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
1.1. A sostegno dell'appello, venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
““Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza impugnata
n. 51/2021 del G.d.P. di Vietri di Potenza, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. ovvero del Giudice di Pace di Vietri di Potenza a conoscere la controversia avente ad oggetto crediti di natura tributaria in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale;
2) in via subordinata, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza impugnata n. 51/2021 del G.d.P. di Vietri di Potenza, dichiarare che la cartella n. 07120110248480876000 è stata regolarmente notificata al debitore e, pertanto, l'opposizione proposta in primo grado dal sig.
avverso l'estratto di ruolo è inammissibile, anche per Controparte_1
carenza di interesse e per tardività; 3) in ogni caso, con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di giudizio”.
2. L'appellato si costituiva in giudizio con comparsa depositata il
06/03/2022, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
e contestando nel merito la relativa fondatezza, perciò concludendo per il relativo rigetto.
3. La causa, non necessitando di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/10/2024, dove veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, in applicazione del principio della ragione più liquida
– di cui, da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 09/01/2024, n. 693 – può
2 Proc. n. 2827/2021 R.G.
statuirsi circa la fondatezza dell'odierno appello sulla scorta del principio codificato dall'art. 12 del D.P.R. 602/73, per come modificato dall'art.
3- bis DL 146/21, col quale si è posta, come regola generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo la ricorrenza di fattispecie particolari, estranee al presente giudizio.
4.1. Invero, come risulta evidente dagli atti di causa, l'odierno appellato ha, in primo grado, esperito un'azione di accertamento negativo del credito su estratto di ruolo esattoriale, dalla cui estrazione, appunto, aveva acquisito contezza di un debito di € 4.659,02 portato dalla cartella esattoriale n.
07120110248480876000.
4.2. Orbene, così qualificata la domanda dispiegata in primo grado, non può che rilevarsi la sua inammissibilità (e la speculare fondatezza del relativo motivo d'appello) in ragione, appunto, del novellato disposto di cui all'art.12 dpr 602/73, per come modificato dall'art.
3-bis DL 146/21.
5. In particolare, l'art.
3-bis del DL n. 146/2021, norma di valenza c.d. processuale entrata in vigore il 21 dicembre 2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/73, ha inserito il comma 4-bis, che ha stabilito testualmente, oltre il fatto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, quanto segue: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
5.1. Con tale disposizione, nel prevedere la non impugnabilità di ruolo e cartella di pagamento se non in ipotesi tipizzate, il legislatore ha inteso operare un restringimento alle contestazioni avanzabili avverso le pretese di tipo fiscale/tributario, in una logica di preservazione del sistema della
3 Proc. n. 2827/2021 R.G.
finanza pubblica (interesse sotteso al disposto dell'art. 53 della
Costituzione).
5.2. La norma è stata di recente sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 26283 del
06 settembre 2022, è stata chiamata a pronunciarsi sulla valenza da riconoscere a tale ius superveniens, ovvero se la disposizione introdotta avesse o meno efficacia retroattiva e riguardasse i giudizi già pendenti o, invece, interessasse unicamente quelli instaurati a partire dal 21 dicembre
2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.
5.3. Ebbene, col suemarginato pronunciamento il Supremo Consesso, nel premettere che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle costituisce un'azione di accertamento negativo, hanno dapprima precisato che il primo periodo della disposizione de qua è “ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo” (quale mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, che pertanto non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 tra quelli impugnabili, come già chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19704/2015), e successivamente si sono soffermate sul secondo periodo, che “nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire.”
Hanno dunque rilevato, in primo luogo, che la condizione dell'azione – individuata nel pregiudizio che determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e dunque l'interesse ad agire in giudizio – ha natura dinamica e fino alla pronuncia della decisione può assumere una diversa configurazione (come già chiarito da Cass., Sez. Un., ordinanza n.
619/2021); in secondo luogo, con riferimento ai casi tassativi di impugnazione diretta previsti dalla disposizione, nella pronuncia si evidenzia che la “selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai
4 Proc. n. 2827/2021 R.G.
risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto”; infine, confrontandosi con i sollevati dubbi di costituzionalità della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, ne hanno decretato la manifesta infondatezza, ritenendo non irragionevole la disposizione in ragione delle esigenze di tutela ivi sottese, quali quella di riduzione del contenzioso, e ricordando come, anche secondo la Corte EDU, il diritto di accesso alla giustizia non è assoluto, ma si presta a limitazioni – tra cui quelle concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda – che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode di un certo margine di discrezionalità (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016).
5.4. Sulla scorta di tale percorso argomentativo, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
6. Tanto chiarito, nel caso che ci occupa deve escludersi, in seguito all'entrata in vigore del comma 4 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, così introdotto, che possa configurarsi in capo a , che nulla ha Controparte_1
allegato a proposito del pregiudizio astrattamente riconducibile alla iscrizione a ruolo del credito oggetto della domanda, l'interesse a ricorrere alla tutela immediata invocata a fondamento dell'azione di accertamento negativo esercitata con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado e, per tale ragione, stante il difetto della condizione dell'azione prevista dall'articolo 100 c.p.c., in accoglimento dell'appello proposto dall' Pt_1
5 Proc. n. 2827/2021 R.G.
delle Entrate Riscossione, la domanda proposta da con Controparte_1 atto di citazione in primo grado dev'essere dichiarata inammissibile.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo
336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), ritiene questo Giudice che - in considerazione dell'entrata in vigore soltanto nel corso del giudizio di appello della norma dettata dall'articolo 3 bis del decreto-legge n. 146 del
2021, introdotto dalla legge di conversione n. 215 del 2021 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 301 del 20-12-2021) - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 2827/2021 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da in primo grado;
Controparte_1
2. compensa interamente fra le parti le spese relative al doppio grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, lì 17/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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