Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2202/2024 R.G.
TRIBUNALE di FORLÌ
– Sezione Specializzata Agraria –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì - Sezione Specializzata Agraria, così composto:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott. Danilo MAFFA Giudice rel. ed est. dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice per. agr. Daniele PACCHIONI Esperto dott. Marco CASALI Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2202/2024 Reg. Gen. introitata all'udienza del 30 gennaio
2024 e promossa da nato a [...] il 1° marzo 1945, ivi residente in corso Italia n° Parte_1
15/B, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti C.F._1 dall'avv. Fabrizio Flamini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Forlì, via
Bruni n° 2, presso lo studio del predetto difensore,
- ricorrente nei confronti dell'
in persona del titolare c.f. Controparte_1 Controparte_1
, con sede in Fratta Terme di Bertinoro (FC), via Croppi n° 534, p.i. C.F._2
pec - resistente contumace P.IVA_1 Email_1
1
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 30 gennaio 2025 il ricorrente Parte_1
ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, chiedendo
[...]
pertanto alla Sezione Specializzata Agraria di questo Tribunale di “1) accertare la legittimità della risoluzione contrattuale adottata dal sig. con comunicazione del Parte_1
26/06/2024 per grave inadempimento dell'affittuario, e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di affitto sottoscritto tra le parti in data 04/2021 con effetto a far data del
26/06/2024. 2) condannare, per l'effetto, l' in persona del titolare, Controparte_1
a rilasciare l'immobile libero da persone e/o cose restituendolo al sig. nonché al Parte_1
pagamento in suo favore dei canoni di affitto non pagati fino alla data della risoluzione contrattuale, nonché al pagamento di quanto dovuto per indennità per occupazione senza titolo dell'immobile dalla data di risoluzione del contratto alla data di effettivo rilascio dell'immobile, da quantificarsi in misura pari al canone di affitto convenuto nel contratto, ossia € 400 all'anno, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese legali del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1° ottobre 2024 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Forlì - Sezione Specializzata Agraria l' Controparte_1
lamentando l'inadempienza da parte di quest'ultima a plurime clausole del contratto di affitto in deroga ex art. 45 l. n° 203/1982 sottoscritto il 4 novembre 2021 e rappresentando che, nonostante il rituale invio della lettera di contestazione ex art. 5 l. n° 203/1982 trasmessa via pec il 18 dicembre 2023, nel termine legale di 3 mesi l'odierna resistente non aveva inteso procedere alla sanatoria degli inadempimenti contestati, ragione per la quale con successiva comunicazione via pec del 26 giugno 2024 il le aveva comunicato la risoluzione del Parte_1
contratto per inadempimento;
aggiungeva di avere poi ritualmente domandato l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione agrario innanzi alla Regione Emilia Romagna -
Settore Agricoltura - ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini - sede di Forlì, il quale tuttavia – in data 3 settembre 2024 – si concludeva con esito negativo stante la mancata partecipazione
2 dell' pur regolarmente convocata;
il ricorrente rassegnava pertanto Controparte_1
le conclusioni già sopra testualmente riprodotte.
Ometteva di costituirsi in giudizio – nonostante la rituale effettuazione delle notifiche disposte dal Tribunale con decreto presidenziale del 4 ottobre 2024 – l'Azienda resistente, ragione per la quale all'udienza collegiale del 30 gennaio 2025 ne è stata dichiarata la contumacia. Disattese – in quanto reputate superflue ai fini della decisione – le istanze di prova orale formulate da parte ricorrente, alla medesima udienza del 30 gennaio 2025 il ha precisato le proprie conclusioni ed ha proceduto a discutere oralmente la causa, Parte_1
la quale è stata decisa come da dispositivo.
* * * * * *
Ritiene il Collegio che le domande proposte da debbano trovare Parte_1
accoglimento in questa sede nei termini e per le ragioni di seguito esposti.
Osserva in termini generali il Collegio che, com'è noto, per costante ed ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito “in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempimento dell'obbligato, potendosi limitare alla semplice allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo il debitore convenuto ad essere tenuto a dimostrare il fatto estintivo della pretesa altrui, costituito dall'avvenuto adempimento” (in questi termini ex permultis da ultimo Tribunale di Pavia sez. I, 26 settembre 2024 n° 1303; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. I, 2 settembre 2024 n° 23479, Tribunale di
Vicenza sez. II, 12 agosto 2024 n° 1490, Corte d'Appello di Bari sez. II, 5 agosto 2024 n°
1079, Tribunale di Vercelli sez. I, 15 luglio 2024 n° 269, Tribunale di Bari sez. II, 8 luglio
2024 n° 3251, e Cass. Civ. sez. III, 26 giugno 2024 n° 17676).
Ciò premesso, nel caso di specie ha pienamente dimostrato – allegando Parte_1
al ricorso la pertinente documentazione – in primo luogo la fonte contrattuale del proprio asserito diritto, rappresentata dal “CONTRATTO DI AFFITTO IN DEROGA EX ART. 45
LEGGE 203/82” stipulato dalle odierne parti in Forlì in data 4 novembre 2021 per la durata di
“anni 5 (cinque) con decorrenza dall'11 novembre 2021, pertanto al 10 novembre 2026” ed
3 avente ad oggetto una porzione di “fondo rustico sito nel comune di Bertinoro e distinto al
Catasto terreni di detto comune al foglio 64, particelle 5, 22, 24, 26, 54, 119 e 284”, contratto con il quale l' odierna resistente ha assunto (per quanto maggiormente rileva ai CP_1
presenti fini) lo specifico impegno “a mantenere le iniziali condizioni di fertilità e produttività con il limite del rispetto della destinazione economica, dell'ordinamento colturale del bene e con l'impegno di regimare le acque superficiali mantenendo puliti e ben efficienti i fossi e le scoline, oltre al sistema di drenaggio che serve il terreno affittato” nonché di versare il canone di affitto annuo di € 400,00 “da corrispondere per il primo anno
l'11 novembre 2021 e successivamente ogni 12 mesi da tale data”. Il ha quindi Parte_1 allegato plurimi profili di inadempienza contrattuale ascritti all'odierna controparte, lamentando in particolare che fin dalla stipulazione del contratto l'Azienda affittuaria non aveva “proceduto alla coltivazione ed alla semina del terreno, con la conseguenza che il fondo risultava incolto ed infestato da erbacce ed arbusti che diffondevano semi nocivi anche alle coltivazioni circostanti”, che “l'aratura del terreno, realizzata nel 2022 a seguito di sollecito del sig. era stata eseguita in malo modo, tale per cui, anche a causa della Parte_1
realizzazione di un nuovo fosso senza il consenso del sig. si era creata una frana Parte_1
che in parte si era riversata sul piccolo stagno menzionato nel contratto, rendendolo inutilizzabile”, che “Il fosso arbitrariamente realizzato era a tutt'oggi causa di piccoli smottamenti e danni al terreno” ed infine che “Non era stato pagato il canone di affitto di €
400 per l'annualità del 2023, che andava corrisposto entro l'11/11/2023”; l'odierno ricorrente ha inoltre prodotto la lettera di contestazione ritualmente inviata alla controparte ai sensi art. 5 l. n° 203/1982, norma a mente della quale – per quanto maggiormente rileva nella presente sede – “La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione. Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre
4 mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto. La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. È in ogni caso applicabile il terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508”; ha poi dedotto che
“l'affittuario non aveva proceduto a sanare gli inadempimenti contestati entro il termine assegnato”, ragione per la quale “con comunicazione via pec del 26 giugno 2024 il sig. comunicava all' la risoluzione del contratto per Parte_1 Controparte_1
inadempimento”; il ha infine debitamente documentato l'assolvimento della Parte_1
condizione di procedibilità prevista dall'art. 11, commi 3 e segg., d.lgs. n° 150/2011 producendo altresì – per quanto occorrer possa – una “Relazione sull'attuale situazione di un terreno situato in Bertinoro, via Collinello, 45 di proprietà della Famiglia Parte_1
redatta in data 15 maggio 2024 dal fiduciario di parte p.a. (corredata da CP_2
eloquente documentazione fotografica) dalla quale emerge una generale condizione di abbandono del fondo oggetto del contratto [“il terreno presenta ancora le zolle ma le stesse si sono ricoperte di erbacce infestanti, che si diffondono anche sui terreni vicini, il seme viene infatti facilmente trasportato dal vento e altri agenti atmosferici (…) L'affittuario non provvede alla coltivazione, a rispettare la fertilità del suolo e non provvede alla regimazione delle acque meteoriche superficiali, non provvede a mantenere fossi e scoline efficenti. In particolare la riserva d'acqua, posizionata nella punta in basso del terreno, di circa 4 metri per 12 di cui espressamente l'affittuario avrebbe dovuto curare la pulizia è quasi completamente invasa da terra smossasi per la creazione, durante la citata aratura, di un fosso spontaneo creato dalle acque superficiali non governate a dovere, prima inesistente e dannoso per la corretta regimazione delle acque stesse”] oggettivamente incompatibile con il corretto assolvimento agli obblighi gravanti ex contractu sulla parte affittuaria. A ciò si aggiunga – per quanto occorrer possa – che all'udienza collegiale del 30 gennaio 2025 ha rappresentato che neppure il canone di affitto relativo all'annualità Parte_1
2024 è stato corrisposto dall' sicché la morosità di quest'ultima CP_1 Controparte_1
ammonta ormai a due annualità consecutive di canone.
5 A fronte di quanto sopra, l'odierna parte resistente ha omesso di costituirsi in giudizio e di confutare la propria condizione di inadempienza contrattuale debitamente allegata da controparte, ciò da cui consegue – in applicazione dei princìpi giurisprudenziali già sopra diffusamente richiamati – l'accoglimento della domanda del dovendosi pertanto Parte_1
considerare accertata la legittimità della risoluzione contrattuale comunicata da quest'ultimo con pec del 26 giugno 2024 per gravi inadempimenti dell'affittuaria Controparte_1
dichiarando risolto il contratto di affitto sottoscritto dalle parti in data 4 novembre
[...]
2021 con effetto a far data dal 26 giugno 2024; parte resistente va conseguentemente condannata a rilasciare l'immobile oggetto di causa – come sopra meglio identificato – libero da persone e/o cose, restituendolo al con termine da fissare in data non anteriore al Parte_1
termine della corrente annata agraria (10 novembre 2025).
L' in ragione della propria conclamata inadempienza, va inoltre Controparte_1
condannata al pagamento in favore del concedente del canone di affitto Parte_1
non pagato fino alla data della risoluzione contrattuale, pari ad € 400,00 (considerando come detto l'efficacia della dichiarata risoluzione alla data del 26 giugno 2024) nonché al pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità per occupazione sine titulo del fondo dalla suddetta data sino all'effettivo rilascio, importo che (in analogia a quanto previsto dall'art. 1591 c.c. e non sussistendo valide ragioni per discostarsi da tale parametro legale) appare congruo quantificare in € 400,00 all'anno. I suddetti importi vanno infine rivalutati dall'origine ai sensi dell'art. 11 co. 8° d.lgs. n° 150/2011 ed ulteriormente maggiorati degli interessi di mora sulle somme via via annualmente rivalutate sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, quantificate – in difetto di notula – come in dispositivo con riferimento al
D.M. n° 55/2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) ed in ragione del valore del disputatum come dichiarato in atti dal medesimo ricorrente, seguono l'integrale soccombenza dell' resistente e vanno quindi liquidate in favore del facendo CP_1 Parte_1
applicazione di valori prossimi ai medi tabellari, non ravvisandosi ragioni per discostarsene in misura significativa.
P.Q.M.
6 il Tribunale di Forlì – Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando all'esito della camera di consiglio sulle domande proposte da nei Parte_1
confronti dell così dispone: Controparte_1
accerta la legittimità della risoluzione contrattuale comunicata da con Parte_1
pec del 26 giugno 2024 per gravi inadempienze contrattuali dell'affittuaria Controparte_1
e, per l'effetto, dichiara risolto il “CONTRATTO DI AFFITTO IN DEROGA EX
[...]
ART. 45 LEGGE 203/82” stipulato dalle odierne parti in causa in Forlì in data 4 novembre
2021, con effetto a far data dal 26 giugno 2024; condanna l' in persona del titolare a rilasciare Controparte_1 Controparte_1
in favore di liberi da persone e/o cose, i fondi oggetto del contratto sopra Parte_1
citato, fissando per il rilascio la data non anteriore all'11 novembre 2025; condanna l' in persona del titolare al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 400,00 per canoni scaduti Parte_1 relativi all'annualità 2023 nonché al pagamento dell'indennizzo annuo di pari importo per ritardata restituzione ex art. 1591 c.c. fino alla effettiva riconsegna, con rivalutazione delle suddette somme dall'origine ai sensi dell'art.11, co. 8°, d.lgs. n° 150/2011 ed interessi di mora ex art. 1284 co. 4° c.c. sulle somme via via annualmente rivalutate fino al saldo;
condanna l in persona del titolare al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, che liquida nel Parte_1
complessivo importo di € 743,00 (di cui € 43,00 per esborsi, € 150,00 per la fase di studio, €
150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione ed € 200,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Massimo Di Patria dott. Danilo Maffa
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