Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 1384 del 19.04.2023 Oggetto: benefici per le vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mazzeo Parte_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2020 -premesso di: essere stato Parte_1
dipendente del con la qualifica di agente Controparte_2
di custodia dal 12.1.1978 al 13.05.2004, quando era stato congedato per motivi di salute;
essere stato coinvolto, in data 28.12.1980, in una rivolta organizzata da un gruppo di detenuti all'interno del carcere di RA, dove prestava servizio, riportando ferite provocate da un ordigno esplosivo lanciato dai rivoltosi;
essersi assentato dal lavoro per oltre un mese in seguito al trauma psicologico subito, che lo aveva costretto a sottoporsi alle cure di un medico specialista in neurologia e psichiatria presso fino al 15.06.2013, essendogli stato diagnosticato un grave disturbo psico-emotivo prolungato e stabilizzato con psicopatologie cronicizzate in seguito a evento violento di cui era rimasto vittima;
essere stato riconosciuto non idoneo al servizio di polizia penitenziaria ma idoneo al transito in altre
1
aver presentato, in data 12.07.2013, istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere e del terrorismo per la concessione dei relativi benefici, che era stata respinta dal in Controparte_1 quanto il nominativo dell'istante non figurava tra quelli del personale che era stato sequestrato o ferito dai rivoltosi- chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere per quanto occorsogli in data 28.12.1980, ai sensi dell'art. 1, comma 563 lett. a) e b) o comma 564, l.n. 266/2005 e degli artt.
1 e 6 DPR n. 243/2006 e la condanna del al riconoscimento del diritto Controparte_1 all'assegno vitalizio non reversibile e al riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale previdenziale e pensionistiche previste dalla l.n. 206/2004.
Si costituiva in giudizio il (da ora in poi ) il quale Controparte_1 CP_1
preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto e, nel merito, contestava gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava la domanda attorea, compensando le spese di giudizio. In particolare, dopo aver riportato la normativa di riferimento, il Tribunale riteneva corretto il provvedimento di diniego espresso dal in sede amministrativa, difettando CP_1
prova documentale del coinvolgimento del ricorrente nella sommossa avvenuta il 28.12.1980 (in quanto il nominativo del ricorrente non figurava tra quelli dei dipendenti che erano stati sequestrati o feriti dai rivoltosi né tra quelli che avevano riportato lesioni nel corso dell'intervento condotto per sedare la sommossa e neppure risultava nelle sentenze di condanna emesse dal Tribunale penale di
RA e dalla Corte d'Appello di Bari rispettivamente il 19.10.1984 e il 21.11.1985). Rilevava, inoltre, che le patologie che il ricorrente riteneva riconducibili al trauma subito in occasione della rivolta del
1980 non risultavano sufficientemente documentate in atti (il primo certificato successivo all'evento risaliva al 1992 e solo in data 13.05.2004 -dopo oltre 24 anni- il era stato riconosciuto affetto Pt_1 da “disturbo distimico in trattamento da ricontrollare”, ma senza alcun specifico riferimento all'evento del 1980), mentre i certificati del 15.06.2013 e dell'8.01.2020, in quanto redatti dopo oltre 33 anni dall'evento, non rappresentavano prova sufficiente della riconducibilità delle patologie all'evento. In considerazione di tanto, riteneva irrilevante, ai fini probatori, la prova testimoniale richiesta dal ricorrente e la dichiarazione del comandante della polizia penitenziaria, (allegata Testimone_1
in atti e successiva alla presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento dello status di vittima del dovere).
Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurandola per i seguenti Parte_1
motivi: 1) il Tribunale aveva errato nella valutazione della prova documentale in atti, in quanto aveva omesso del tutto di considerare la dichiarazione sottoscritta dal Comandante di Reparto del ricorrente,
2 (allegata in atti), in cui si dava atto che il era stato comandato di Testimone_1 Pt_1
intervenire per sedare la sommossa scoppiata nel carcere di RA, rimanendo ferito dall'esplosione dell'ordigno. A fronte di tale dichiarazione, non appariva rilevante che il nome del non Pt_1
comparisse nelle sentenze penali citate dal Tribunale, non avendo lo stesso inteso partecipare al procedimento penale quale parte civile;
2) il Tribunale aveva errato nel ritenere superflua la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente (anche) con il predetto teste per la ritenuta Tes_1
mancanza di riscontri documentali e nel ritenere inattendibili le certificazioni mediche prodotte in atti, così violando gli artt. 115 e 116 c.p.c. Ha chiesto, quindi l'integrale riforma della sentenza impugnata, reiterando le richieste istruttorie (prova testimoniale e consulenza tecnica) e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito nel presente giudizio il , che ha richiamato le difese svolte nel giudizio di CP_1 primo grado e le motivazioni sottese alla sentenza impugnata, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato per sentire dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dello Pt_1
status di vittima del terrorismo e solo con il ricorso giudiziale aveva chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di appello, stante la loro stretta connessione vanno trattati congiuntamente e devono essere rigettati.
Come è noto, il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni contenute nell'art. 1 l. n. 266/2005, rispettivamente ai commi 563 e 564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere e, nel comma 564, quelle "attività che pericolose lo (siano) o lo (siano) diventate per circostanze eccezionali".
In entrambi i casi, per affermare lo status di vittima del dovere, non è sufficiente che il lavoratore abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, ma occorre che la patologia e la conseguente invalidità sia legata proprio all'evento traumatico rilevante ai sensi della normativa sulle vittime del dovere, non essendo sufficiente che il lavoratore abbia contratto un'infermità in “qualunque tipo di servizio” (cfr. tra le tante Cass. n. 599/2024; n.10954/2023).
Nella specie parte appellante ha dedotto di essere stato in servizio presso il carcere di RA il giorno
3 28.12.1980 e di essere stato comandato a intervenire per sedare la rivolta ivi scoppiata, riportando, a causa dell'esplosione di un ordigno, ferite (non meglio specificate) medicate presso la infermeria del carcere. Ha, altresì, sostenuto di aver subito, a causa di tale evento, un trauma psicologico, successivamente aggravatosi a tal punto che la Commissione Medica, con verbale del 24.08.2004, lo aveva giudicato non idoneo permanentemente al servizio nella polizia penitenziaria, ma idoneo al transito verso altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria. Ha chiesto quindi il riconoscimento dello status di vittima del dovere in relazione a tale ultima patologia.
Ciò posto, ritiene la Corte di dover confermare, anche in questa sede, la valutazione espressa dal
Tribunale, che ha giudicato insufficiente e inadeguata la documentazione prodotta in giudizio al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti in fatto che legittimano il riconoscimento dei benefici richiesti nel presente giudizio.
Per un verso, infatti, pur dovendosi dare atto che il giorno 28.12.1980 l'appellante era in servizio presso il carcere di RA (cfr. attestazione contenente i turni di servizio allegata al fascicolo di primo grado del ricorrente), deve rilevarsi che manca del tutto in atti prova documentale certa che attesti il suo effettivo coinvolgimento nella rivolta verificatasi in tale giornata.
A fronte di siffatte carenze documentali, dunque, deve condividersi la valutazione del Tribunale, che ha giudicato insufficiente la dichiarazione sottoscritta dal comandante della Polizia penitenziaria all'epoca dei fatti, nella quale lo stesso ha riferito che fu comandato di Testimone_1 Pt_1 recarsi al piano ove era scoppiata la sommossa, ma venne bloccato dal lancio di un ordigno che gli provocò “qualche ferita medicata presso la locale infermeria”.
Tale dichiarazione appare insufficiente ai fini probatori sia per ragioni cronologiche -in quanto è stata rilasciata oltre trenta anni dopo il verificarsi degli eventi e in occasione della presentazione della domanda amministrativa da parte dell'appellante- sia per la genericità del suo contenuto, che non consente di individuare il ruolo effettivamente svolto da (e la sua eventuale riconducibilità Pt_1
a una delle fattispecie di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 l. n. 266/2005) e le conseguenze dallo stesso riportate (di cui, come già detto, non vi è alcun riscontro nei documenti dell'epoca).
***
Per altro verso, la prova documentale appare insufficiente e inadeguata anche al fine di dimostrare la riconducibilità della malattia denunciata all'evento del 28.12.1980.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge che il primo certificato successivo all'evento risale al 5.03.1992 (circa dodici anni dopo); in tale certificato -dove per la prima volta è fatta diagnosi di “stato d'ansia reattivo”- si attesta che il paziente “da circa un anno lamenta tensione
4 generale con astenia, insonnia resistente”. La suddetta diagnosi risulta riportata (a distanza di oltre dieci anni dalla prima e di circa venti anni dall'evento del 28.12.1980) nei certificati del 13.03.2003 e del
26.03.2003, che non contengono alcun riferimento all'evento occorso nel dicembre 1980. Solo in data
13.05.2004 (dopo oltre venti anni) il è stato riconosciuto affetto da “disturbo distimico in Pt_1 trattamento da ricontrollare” riconducibile a causa di servizio, anche in questo caso senza alcun riferimento al pregresso evento del 1980.
Ebbene, deve ritenersi che la predetta documentazione medica sia priva di concreta utilità probatoria ai fini dell'individuazione del danno psicofisico eventualmente derivato dall'evento del 28.12.1980,
e ciò -anche in questo caso- sia in considerazione della sua collocazione cronologica (in quanto sopravvenuta a distanza di molti anni dall'evento), sia per regioni legate alla genericità del contenuto
(in mancanza di riferimenti all'evento occorso).
Si evidenzia, in particolare, che nel certificato del 5.03.1992 (il primo successivo all'evento) viene espressamente attestato che il paziente (odierno appellante) riferisce di manifestare i sintomi che hanno portato alla predetta diagnosi “da circa un anno” (e dunque a distanza di oltre dieci anni dall'evento) e che nei successivi certificati (sopravvenuti a distanza di ulteriori dieci anni) non è mai fatto riferimento all'evento occorso nel dicembre 1980.
Solo in data 15.06.2013 il dott. ha redatto una attestazione in cui ha riferito dell'esistenza Persona_1 di uno stato di ansia reattivo del , collegato all'evento del 1980, in ragione del quale lo stesso Pt_1 era stato periodicamente sottoposto a visita. Tuttavia, deve ritenersi che tale attestazione -intervenuta a distanza di oltre trenta anni dell'evento- non rappresenti un elemento di prova utilmente valutabile ai fini per cui è causa, in mancanza di referti medici coevi all'evento, idonei a documentare l'esistenza della patologia sin da quella data. Considerazione analoghe valgono per il certificato redatto in data
8.01.2020 dal dott. . Per_2
Le certificazioni in atti, dunque, appaiono inidonee a comprovare la riconducibilità della malattia denunciata all'evento, laddove- si ribadisce- per il riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere non è sufficiente che il lavoratore abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, ma occorre che la patologia e la conseguente invalidità sia legata proprio all'evento traumatico rilevante ai sensi della normativa sulle vittime del dovere (cfr. giurisprudenza citata).
Peraltro, le carenze documentali sopra evidenziate non possono essere colmate attraverso una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. Si rammenta, invero, che la consulenza tecnica non è mezzo istruttorio in senso proprio -avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze- e non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi
5 legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. tra le tante Cass. n. 15521/2019).
Le considerazioni che precedono inducono, infine, a condividere il giudizio espresso dal Tribunale che -a fronte delle suddette carenze probatorie documentali- ha ritenuto ultroneo procedere all'espletamento della prova testimoniale richiesta da parte ricorrente nel giudizio di primo grado (e reiterata anche nel presente grado giudizio).
In proposito deve rilevarsi che la prova richiesta da parte ricorrente è inammissibile in relazione a quei capitoli nei quali sono contenute circostanze documentali e/o incontestate, o in cui si chiede ai testi di esprimere valutazioni (capitoli sub lettere a, b, d ed e). Quanto al capitolo di prova sub lettera c (“Vero che il ricorrente, nel tentativo di accedere al cancello per soccorrere i colleghi sequestrati fu ferito insieme al comandante e ad altri colleghi dallo scoppio di una bottiglia molotv lanciata contro dai detenuti”), lo stesso appare irrilevante in quanto la sua generica formulazione non appare sufficiente a superare le lacune probatorie evidenziate in relazione ai profili innanzi indicati.
Per quanto detto, allora, l'appello deve essere rigettato, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposta dal . CP_1
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13.10.2023 da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del 19.04.2023 n. 1384 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Assorbito l'appello incidentale.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00 ex DM n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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