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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/10/2025, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G 12077/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 8/10/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. JEANETTE CALABRESE per delega dell'avv.
DE MANITTA;
Per la parte opposta è comparso l'avv. ANDREA SAIA per delega dell'avv. MARIANNA
BENNATI;
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa e il dott. Persona_1
Persona_2
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
L'avv. Saia insiste nella domanda di inammissibilità dell'opposizione formulata da
[...]
; CP_1
L'avv. Calabrese si oppone;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
LU, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12077 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), rappresentati e difesi dall'avv. DE M. G. MANITTA per C.F._2 procura in atti opponenti
E
Controparte_2
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1 opposta contumace
(P.I. ), quale procuratrice di CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura speciale del
[...] P.IVA_3
20.01.2022 in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Bennati per procura in atti intervenuta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.9.2021 e , Parte_1 CP_1 quest'ultimo in qualità di garante/fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1878/2021, emesso da questo Tribunale in data 11.5.2021, notificato alla in data 29.7.2021 e al Terzo in data 12.7.2021, con cui è stato loro ingiunto il Parte_1 pagamento solidale, in favore della – che poi Controparte_5 ha ceduto il credito a - la somma di € 63.535,26, oltre interessi e Controparte_4 spese della procedura, quale debito nascente dal contratto di conto corrente n. 1361389 con apertura di credito del 18.9.2012 e di concessione di ulteriore fido in data 21.1.2013.
Gli opponenti eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Ragusa;
nel merito affermavano la carenza di prova del credito, la illegittima revoca dei rapporti, l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati, nonché la nullità della fideiussione prestata da per violazione della disciplina antitrust e l'intervenuta CP_1 decadenza ex art. 1957 c.c..
Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecuzione.
Si è costituita in giudizio tramite la procuratrice Controparte_4 CP_3
nelle more succeduta alla , ai sensi dell'art. 111
[...] Controparte_2
c.p.c., contestando l'opposizione.
Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione di Terzo, poiché tardiva.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 14.9.2022 – rilevata la tardività dell'opposizione proposta da , proposta oltre il termine di cui all'art. CP_1
641 c.p.c., e la genericità delle censure sollevate dalla – veniva rigettata la richiesta Parte_1 di sospensione della provvisoria esecuzione, così dovendo intendersi la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, che era già esecutivo;
veniva assegnato all'opposta il termine per la mediazione, che ha avuto esito negativo;
quindi, all'udienza del 13.2.2023 venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 11.9.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4.3.2024.
pagina 3 di 7 Seguivano taluni rinvii determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
Infine, all'udienza del 7.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 8.10.2025, alla quale viene decisa.
*****
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'opposta Controparte_5
ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.
[...]
Deve essere dichiarata la improcedibilità dell'opposizione di CP_1 garante/coobbligato, proposta oltre il termine di giorni 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo, perfezionatasi nei suoi confronti il 12.7.2021.
L'opposizione è stata proposta dal Terzo il 24.9.2021, dopo la scadenza del termine ex art. 641 c.p.c. (che è maturata il 21.9.2021).
Va affermata la competenza di questo Tribunale.
Al riguardo occorre, innanzitutto, rilevare che l'eccezione di incompetenza territoriale risulta incompleta. Sul punto la Suprema Corte ha specificamente osservato che Quando la domanda giudiziale è proposta con l'espressa invocazione della sussistenza, dinanzi al giudice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo (nella specie, del foro del consumatore), l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta (C. Cass., n. 21989/2021).
Ebbene, l'opposta ha dichiarato di avere agito dinanzi a questo Tribunale in quanto foro del consumatore, e sul punto nulla l'opponente ha eccepito. Parte_1
Com'è noto, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare pagina 4 di 7 l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
La ha prodotto tutta la documentazione attestante l'apertura del conto CP_3 corrente e la concessione del fido.
Ha, invero, prodotto:
- avviso di cessione;
- procure;
- contratto del 18-09-2012 con specifica delle condizioni applicate;
- contratto del 21-01-2013 con specifica delle condizioni applicate;
- fideiussione del 05-08-2014;
- lettere di revoca dell'apertura di credito a mezzo raccomandata a.r. del 29-11-2019;
- delibera CICR del 09-02-2000;
- estratto conto certificato ed estratti analitici di conto corrente dall'apertura al passaggio in sofferenza.
Nel caso in esame, quindi, l'opposta ha documentato le condizioni economiche applicate e ha depositato gli estratti conto integrali.
L'opponente ha lamentato l'omessa comunicazione degli estratti conto. Parte_1
Tale doglianza, tuttavia, non risulta idonea a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta, dal momento che, come osservato dalla Suprema Corte, In materia di rapporti di conto corrente,
l'estratto conto non debitamente comunicato al correntista o dallo stesso tempestivamente contestato perde il valore probatorio privilegiato, previsto dall'art. 1832 c.c., ma è comunque prudentemente apprezzabile dal giudice come elemento di prova ex artt. 115 e 116 c.p.c. (C. Cass., n. 22551/2018).
Dunque, anche ove gli estratti conto non fossero stati comunicati alla correntista, essi non perderebbero ogni valore probatorio;
peraltro, nel caso di specie, la ha Parte_1 genericamente lamentato la mancata ricezione degli estratti conto, ma non ha specificamente contestato gli stessi e le relative risultanze.
Irrilevante è la censura concernente l'inidoneità del certificato ex art. 50 TUB, avendo comunque la banca, come chiarito, depositato gli estratti conto.
pagina 5 di 7 Anche la doglianza concernente la asserita illegittimità del diritto di recesso della banca risulta infondata.
Tale diritto, sulla base dell'art. 36 del contratto, prevede la facoltà della banca, di recedere dal contratto di apertura di credito con un preavviso non inferiore a un giorno. Nel caso di specie la banca ha effettuato il recesso con effetto immediato, come da comunicazione del
29.11.2019 (all. 3), richiedendo il pagamento dell'importo oggetto di fido nel termine di cinque giorni. La banca ha allegato che la ditta individuale della risultava cancellata dal Parte_1 registro delle imprese già a settembre 2019, e ciò non è contestato.
La banca si è quindi attenuta alle previsioni contrattuali.
Peraltro, anche ove fondata, la censura in esame potrebbe dar luogo a responsabilità della banca per l'illegittimo recesso, ma non potrebbe escludere la pretesa creditoria azionata.
Nel quantum la banca ha depositato gli estratti conto trimestrali, non specificamente contestati, nonché l'estratto conto ex art. 50 TUB, da cui si evince la iniziale posta debitoria, su cui sono stati calcolati gli interessi alla data del 30.9.2020, oltre agli ulteriori interessi poi maturati.
Peraltro, l'opponente non ha sollevato censure sui tassi applicati, essendosi limitata a generiche contestazioni sul quantum, che risultano infondate.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto al rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, conseguentemente gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012
e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della controversia (scaglione fino a € 260.000,00), parametri minimi in considerazione dell'effettiva complessità delle questioni trattate, in € 7.400,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 850,00 per la fase introduttiva, € 2.850,00 per la fase istruttoria, € 2.200,00 per la fase decisionale).
Visto l'art. 8, c. 4 bis, del d. lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile, la parte opponente, che non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione pagina 6 di 7 in ordine alla sua mancata partecipazione, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12077/2021
R.G., vertente tra , (opponenti), Parte_1 CP_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta Controparte_6 contumace), quale procuratrice di , in CP_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t. (interveniente), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di in persona Controparte_6
del legale rappresentante pro tempore;
- Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da;
CP_1
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1878/2021;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'interveniente, delle spese di lite, che liquida in € 7.400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti dell'opposta contumace;
Così deciso in Catania il 08/10/2025.
Il Giudice
Milena LU
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 8/10/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. JEANETTE CALABRESE per delega dell'avv.
DE MANITTA;
Per la parte opposta è comparso l'avv. ANDREA SAIA per delega dell'avv. MARIANNA
BENNATI;
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa e il dott. Persona_1
Persona_2
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
L'avv. Saia insiste nella domanda di inammissibilità dell'opposizione formulata da
[...]
; CP_1
L'avv. Calabrese si oppone;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
LU, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12077 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), rappresentati e difesi dall'avv. DE M. G. MANITTA per C.F._2 procura in atti opponenti
E
Controparte_2
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1 opposta contumace
(P.I. ), quale procuratrice di CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura speciale del
[...] P.IVA_3
20.01.2022 in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Bennati per procura in atti intervenuta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.9.2021 e , Parte_1 CP_1 quest'ultimo in qualità di garante/fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1878/2021, emesso da questo Tribunale in data 11.5.2021, notificato alla in data 29.7.2021 e al Terzo in data 12.7.2021, con cui è stato loro ingiunto il Parte_1 pagamento solidale, in favore della – che poi Controparte_5 ha ceduto il credito a - la somma di € 63.535,26, oltre interessi e Controparte_4 spese della procedura, quale debito nascente dal contratto di conto corrente n. 1361389 con apertura di credito del 18.9.2012 e di concessione di ulteriore fido in data 21.1.2013.
Gli opponenti eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Ragusa;
nel merito affermavano la carenza di prova del credito, la illegittima revoca dei rapporti, l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati, nonché la nullità della fideiussione prestata da per violazione della disciplina antitrust e l'intervenuta CP_1 decadenza ex art. 1957 c.c..
Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecuzione.
Si è costituita in giudizio tramite la procuratrice Controparte_4 CP_3
nelle more succeduta alla , ai sensi dell'art. 111
[...] Controparte_2
c.p.c., contestando l'opposizione.
Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione di Terzo, poiché tardiva.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 14.9.2022 – rilevata la tardività dell'opposizione proposta da , proposta oltre il termine di cui all'art. CP_1
641 c.p.c., e la genericità delle censure sollevate dalla – veniva rigettata la richiesta Parte_1 di sospensione della provvisoria esecuzione, così dovendo intendersi la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, che era già esecutivo;
veniva assegnato all'opposta il termine per la mediazione, che ha avuto esito negativo;
quindi, all'udienza del 13.2.2023 venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 11.9.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4.3.2024.
pagina 3 di 7 Seguivano taluni rinvii determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
Infine, all'udienza del 7.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 8.10.2025, alla quale viene decisa.
*****
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'opposta Controparte_5
ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.
[...]
Deve essere dichiarata la improcedibilità dell'opposizione di CP_1 garante/coobbligato, proposta oltre il termine di giorni 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo, perfezionatasi nei suoi confronti il 12.7.2021.
L'opposizione è stata proposta dal Terzo il 24.9.2021, dopo la scadenza del termine ex art. 641 c.p.c. (che è maturata il 21.9.2021).
Va affermata la competenza di questo Tribunale.
Al riguardo occorre, innanzitutto, rilevare che l'eccezione di incompetenza territoriale risulta incompleta. Sul punto la Suprema Corte ha specificamente osservato che Quando la domanda giudiziale è proposta con l'espressa invocazione della sussistenza, dinanzi al giudice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo (nella specie, del foro del consumatore), l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta (C. Cass., n. 21989/2021).
Ebbene, l'opposta ha dichiarato di avere agito dinanzi a questo Tribunale in quanto foro del consumatore, e sul punto nulla l'opponente ha eccepito. Parte_1
Com'è noto, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare pagina 4 di 7 l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
La ha prodotto tutta la documentazione attestante l'apertura del conto CP_3 corrente e la concessione del fido.
Ha, invero, prodotto:
- avviso di cessione;
- procure;
- contratto del 18-09-2012 con specifica delle condizioni applicate;
- contratto del 21-01-2013 con specifica delle condizioni applicate;
- fideiussione del 05-08-2014;
- lettere di revoca dell'apertura di credito a mezzo raccomandata a.r. del 29-11-2019;
- delibera CICR del 09-02-2000;
- estratto conto certificato ed estratti analitici di conto corrente dall'apertura al passaggio in sofferenza.
Nel caso in esame, quindi, l'opposta ha documentato le condizioni economiche applicate e ha depositato gli estratti conto integrali.
L'opponente ha lamentato l'omessa comunicazione degli estratti conto. Parte_1
Tale doglianza, tuttavia, non risulta idonea a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta, dal momento che, come osservato dalla Suprema Corte, In materia di rapporti di conto corrente,
l'estratto conto non debitamente comunicato al correntista o dallo stesso tempestivamente contestato perde il valore probatorio privilegiato, previsto dall'art. 1832 c.c., ma è comunque prudentemente apprezzabile dal giudice come elemento di prova ex artt. 115 e 116 c.p.c. (C. Cass., n. 22551/2018).
Dunque, anche ove gli estratti conto non fossero stati comunicati alla correntista, essi non perderebbero ogni valore probatorio;
peraltro, nel caso di specie, la ha Parte_1 genericamente lamentato la mancata ricezione degli estratti conto, ma non ha specificamente contestato gli stessi e le relative risultanze.
Irrilevante è la censura concernente l'inidoneità del certificato ex art. 50 TUB, avendo comunque la banca, come chiarito, depositato gli estratti conto.
pagina 5 di 7 Anche la doglianza concernente la asserita illegittimità del diritto di recesso della banca risulta infondata.
Tale diritto, sulla base dell'art. 36 del contratto, prevede la facoltà della banca, di recedere dal contratto di apertura di credito con un preavviso non inferiore a un giorno. Nel caso di specie la banca ha effettuato il recesso con effetto immediato, come da comunicazione del
29.11.2019 (all. 3), richiedendo il pagamento dell'importo oggetto di fido nel termine di cinque giorni. La banca ha allegato che la ditta individuale della risultava cancellata dal Parte_1 registro delle imprese già a settembre 2019, e ciò non è contestato.
La banca si è quindi attenuta alle previsioni contrattuali.
Peraltro, anche ove fondata, la censura in esame potrebbe dar luogo a responsabilità della banca per l'illegittimo recesso, ma non potrebbe escludere la pretesa creditoria azionata.
Nel quantum la banca ha depositato gli estratti conto trimestrali, non specificamente contestati, nonché l'estratto conto ex art. 50 TUB, da cui si evince la iniziale posta debitoria, su cui sono stati calcolati gli interessi alla data del 30.9.2020, oltre agli ulteriori interessi poi maturati.
Peraltro, l'opponente non ha sollevato censure sui tassi applicati, essendosi limitata a generiche contestazioni sul quantum, che risultano infondate.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto al rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, conseguentemente gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012
e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della controversia (scaglione fino a € 260.000,00), parametri minimi in considerazione dell'effettiva complessità delle questioni trattate, in € 7.400,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 850,00 per la fase introduttiva, € 2.850,00 per la fase istruttoria, € 2.200,00 per la fase decisionale).
Visto l'art. 8, c. 4 bis, del d. lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile, la parte opponente, che non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione pagina 6 di 7 in ordine alla sua mancata partecipazione, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12077/2021
R.G., vertente tra , (opponenti), Parte_1 CP_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta Controparte_6 contumace), quale procuratrice di , in CP_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t. (interveniente), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di in persona Controparte_6
del legale rappresentante pro tempore;
- Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da;
CP_1
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1878/2021;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'interveniente, delle spese di lite, che liquida in € 7.400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti dell'opposta contumace;
Così deciso in Catania il 08/10/2025.
Il Giudice
Milena LU
pagina 7 di 7