Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1121/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1121/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Angela Mazzetti, presso il cui studio in Chiusi (SI), Via Fabio Filzi n. 33 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex. art. 127-ter c.p.c., del 11.02.2025, entrambi i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
“Voglia l'Il.mo Tribunale di Siena pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI:
1. La situazione reddituale e patrimoniale - casa familiare
- La casa familiare sita in Cetona (SI) assegnata al Sig. rimarrà nella Parte_1
disponibilità dello stesso e della figlia e la Sig.ra si trasferirà in altra abitazione, Per_1 Pt_2
che attualmente sta cercando in affitto appoggiandosi temporaneamente a casa del padre o del cugino e si trasferirà definitivamente dalla casa coniugale entro il 10 agosto 2024;
- Il Sig. ha un lavoro da operaio edile, mentre la GN svolge lavori saltuari Pt_1 Pt_2 ma, avendo proceduto ad effettuare diversi colloqui di lavoro conta di avere un'occupazione stabile a breve anche se dovesse cercare un lavoro stagionale presso il suo paese di origine, la
Romania,
- I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni tipo di richiesta di mantenimento;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. Affidamento dei figli minori
- La figlia è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione e le situazioni urgenti che non permettono l'immediato contatto con l'altro genitore, che saranno prese singolarmente da ciascun genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisone stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica, in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- La figlia avrà prevalente collocazione presso l'abitazione del padre a Cetona (SI) in via G.
Boccaccio n. 21, dove vive dalla nascita e dove ha il centro dei propri interessi affettivi, ludici, scolastici e dove frequenta e coltiva giornalmente le proprie amicizie,
- Al fine di meglio gestire la genitorialità e le tempistiche di frequentazione genitori - figlia, che garantiscano tempi il più possibili consoni per l'età della stessa, onde garantire quella continuità affettiva, educativa e relazionale sia negli aspetti impegnativi, sia in quelli ludici - condizione necessaria per un sereno ed equilibrato sviluppo della personalità - che si chiederà a Cod. Ill.mo
Tribunale di omologare, previa verifica di rispondenza al superiore interesse della prole.
- I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le informazioni riguardanti la figlia sulla scuola o altro.
- I genitori saranno liberi di gestire i giorni e gli orari inerenti la vita della figlia, sempre previo accordo fra loro e, laddove questo non vi fosse, seguiranno le seguenti regole:
• La madre potrà tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alla sera ore 20,00 o a scelta dall'uscita di scuola sino alla mattina del giorno successivo in cui alle 3 / 5
ore 8,00 la riaccompagnerà a scuola;
fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato sino alle ore 20,30 della domenica quando dovrà essere riaccompagnata a casa del padre;
• per il periodo Natale - Capodanno la figlia trascorrerà, con il principio dell'alternanza, dalla vigilia di natale (sera del 24) sino a dopo pranzo del 25 con la madre e dal pomeriggio del 25
(ore 16) sino alla sera del 26 con il padre;
stessa modalità per fine anno, pasqua e pasquetta
(qualora la madre per lavoro si trovasse presso il suo Paese di origine, previo accordo scritto con il padre, potrà venire a prendere la figlia e tenerla una settimana o per il Natale o per il
Capodanno a totali spese della madre che provvederà a riportarla presso l'abitazione del padre alla fine di detta settimana).
- I genitori potranno portare la figlia in vacanza durante il periodo estivo o comunque durante l'anno 15 giorni anche non consecutivi da comunicare entro il 10 giugno di ogni anno;
il tutto tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
- Tutte le altre festività, la figlia trascorrerà alternativamente con i genitori;
entrambi i genitori si garantiscono reciprocamente una effettiva e costante reperibilità in particolare con utenze telefoniche personali per garantire qualsiasi esigenza o urgenza legata alla figlia minore.
- I genitori si impegnano, reciprocamente, a far mantenere buoni e cordiali i rapporti con i parenti più stretti del gentilizio di appartenenza e, comunque, a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ed eviteranno di far conoscere nuovi compagni e/o compagne fino a quando la relazione non si dimostri duratura;
3. – Mantenimento figlia - coniuge
- il Sig. provvederà al completo mantenimento della figlia minore sino al mese di Pt_1
ottobre 2024; a decorrere dal mese di ottobre 2024 la signora verserà al a titolo di Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore € 150,00 mensili entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione
ISTAT; sempre da ottobre 2024, le spese straordinarie verranno ripartire tra le parti al 50%.
- la GN , rinuncia a qualsiasi contributo per sè essendo nella capacità di Pt_2
provvedere economicamente alle sue esigenze in quanto lavora seppur saltuariamente e da settembre lavorerà come cameriera;
- le spese del presente procedimento verranno sostenute per entrambi i coniugi dal Sig.
. Pt_1 4 / 5
Per quanto sopra esposto i coniugi e danno atto che anche dopo la Parte_1 Parte_2 trascrizione della separazione consensuale, vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto”.
Pubblico Ministero: Visto in data 24.9.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.6.2024, e esponevano che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio in data 16.11.2019 in Cetona (SI), matrimonio trascritto nel
Registro del Comune di Cetona (SI) per l'anno 2019, Parte I, n. 5, che dal matrimonio era nata la figlia (il 15.5.2012), ancora minorenne, e che il rapporto coniugale si era deteriorato;
Per_1
chiedevano la separazione e, cumulativamente, il divorzio, alle condizioni concordate.
Il Tribunale di Siena con sentenza n. 566/2024 del 19.7.2024 omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 11.2.02025, i coniugi, con note scritte, ribadivano la richiesta di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e la propria volontà di non riconciliarsi;
la procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate.
Il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno cumulativamente chiesto la pronuncia della separazione Pt_1 Pt_2
consensuale e del divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 566/2024 del 19.7.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive della figlia minorenne.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, 5 / 5
fermo il diverso accordo tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in Cetona C.F._1 Parte_2 C.F._2
(SI) il 16.11.2019, matrimonio trascritto nel Registro del Comune di Cetona (SI) per l'anno 2019,
Parte I, n. 5, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi