Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1435/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1435/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 31.07.2024, congiuntamente da:
nato a [...] in data [...] e residente Parte_1 in Pistoia (PT), Via della Filiera n. 228 (CF: ), CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Giovannelli e dall'Avv.
Irene Mati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo posto in Pistoia (PT), Via Cavour n. 6, giusta procura in atti;
e nata a [...] in data [...] e CP_1 residente in [...] (CF:
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marica Bruni C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Pistoia
(PT), Piazzetta Romana n. 1, giusta procura in atti;
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 31.07.2024, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] CP_1 matrimonio in data 10.08.2013 in Pistoia (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (in data 28.10.2014). Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che la prosecuzione della convivenza diveniva intollerabile.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
la
IG.ra continuerà ad abitare nell'immobile (già casa coniugale) CP_1 in comproprietà, sito in località Capostrada (PT), Via della Filiera n.
228, che quindi le verrà assegnato.
2. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
avrà domiciliazione prevalente presso la madre, dove manterrà altresì la residenza anagrafica. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del ragazzo . Entrambi i genitori si obbligano a concordare periodicamente le linee guida della crescita del figlio e della sua educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgere il minore ed a tutelare presso di lui l'immagine e la funzione genitoriale l'uno dell'altro.
3. II IG. frequenterà il figlio e trascorrerà del tempo insieme Pt_1
a lui da solo ed in via esclusiva, secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi alia settimana, indicativamente il lunedì ed il giovedì
(salvo diversa determinazione assunta con congruo preavviso e di comune accordo tra i genitori), dall'uscita di scuola (ovvero, durante il periodo non scolastico, dalle ore 10:00 della mattina) fino
2 alla mattina dei giorni successivi di martedì e venerdì quando lo riaccompagnerà a scuola (ivi compreso, quindi, i due pernottamenti) o, durante il periodo non scolastico, fino alle ore
10:00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre
(o nel diverso luogo sui quale i genitori si saranno accordati con congruo preavviso);
- ogni due settimane un weekend dal sabato mattina al lunedì mattina (ivi compresi quindi i due pernottamenti del sabato e della domenica), quando lo riaccompagnerà a scuola o, durante il periodo non scolastico, fino alle ore 10:00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre (o nel diverso luogo sul quale i genitori si saranno accordati con congruo preavviso); in questa settimana il padre potrà avere il figlio con sé solo nella giornata di giovedì con l'orario già sopra precisato;
- i genitori cureranno altresì che le festività Natalizie, Pasquali, di
Capodanno e dell'Epifania, così come le altre festività e ricorrenze speciali (tra cui il compleanno del minore), siano trascorse dal figlio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore
(alternando, a titolo esemplificativo, Capodanno con l'uno ed
Epifania con l'altra, giorno di Pasqua con l'uno e Lunedi dell'Angelo con l'altra e così via, fatta eccezione per il giorno di Natale che, coincidendo con il compleanno della madre, il figlio trascorrerà ogni anno con lei, trascorrendo il giorno della Vigilia con il padre), così come dovranno essere trascorsi alternativamente e per la medesima durata i periodi di vacanza natalizia e pasquale durante il periodo invernale e primaverile. Relativamente al periodo estivo, da intendersi come quello ricadente nei mesi di sospensione dell'attività scolastica di giugno, luglio, agosto e settembre, entrambi i genitori terranno con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, a seconda delle proprie necessità lavorative e nel pieno rispetto delle esigenze del minore, periodi da concordare con congruo preavviso e comunque entro il 31 maggio di ogni anno;
per il rimanente periodo estivo si continuerà ad applicare lo stesso schema concordato per il periodo scolastico invernale. Per quanto concerne la prossima estate, il padre da atto di aver tenuto con sé
3 il figlio nelle ultime due settimane di giugno dal 14 al 30.06 p.v.
Resta bene inteso che, ove lo richiedano le rispettive esigenze lavorative e/ o personali oltre che quelle scolastiche, ricreative e sportive del minore, i genitori potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza del figlio presso di loro, avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al suo primario interesse. In relazione ai giorni di festività infrannuali (25 aprile,
1°maggio, 2 giugno, 8 dicembre), i genitori si alterneranno trascorrendone uno a testa con il figlio a prescindere dal giorno della settimana in cui detti giorni ricadono.
4. I coniugi continueranno a pagare le rate mensili del mutuo cointestato gravante sull'immobile già casa coniugale, con rata variabile mensile di circa € 700,00 (euro settecento/00) e scadenza al 20.04.2045, in misura pari al 50% ciascuno, continuando altresì a ripartirsi in misura pari al 50% ciascuno i rimborsi derivanti dal bonus legato alia ristrutturazione.
5. La IG.ra , a partire dal mese successivo alla CP_1 sottoscrizione del presente ricorso, si accolla il pagamento integrale della rata mensile del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autoveicolo Jeep Compass, fino ad oggi sempre onorato al 50% dai ricorrenti, e si impegna a venderlo a terzi entro il termine ultimo del 30.09.2024, ad estinguere anticipatamente il finanziamento con il ricavato della vendita ed a suddividere l'importo residua con il IG. in misura pari al 50% Parte_1 oppure, in alternativa, a sua discrezione e comunque entro il ridetto termine, a corrispondere il 50% del valore dell'autoveicolo riportato in quel momento sulle quotazioni delle riviste specializzate in favore del IG. il quale, a sua volta, si impegna entro 10 Pt_1 giorni dal ricevimento della somma ad estinguere anticipatamente la propria quota pari al50% del finanziamento;
6. Il IG. , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio verserà mensilmente alla madre entro il giorno Per_1
27 (ventisette) di ogni mese la somma di € 300,00 (Euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, a mezzo bonifico bancario. I genitori si danno
4 reciprocamente atto che nel ridetto assegno di mantenimento si intendono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il vitto (compresa la mensa scolastica), l'abbigliamento ordinario e/ o di uso quotidiano, il materiale scolastico di cancelleria, le visite pediatriche di routine ed i medicinali da banco che non necessitano di prescrizione medica, i trattamenti estetici (parrucchiere), la ricarica del telefono cellulare e le attività ricreative abituali (cinema, feste, compleanni, uscite con gli amici e/ o nel weekend ed attività conviviali in genere).
7. I ricorrenti contribuiranno altresì in misura pari al 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario da sostenere nell'interesse del minore, come di seguito specificate a titolo esemplificativo nonché in sostanziale osservanza del Protocollo di Intesa del Tribunale di
Pistoia del 1.10.2018:
- a) sanitarie: spese mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i relativi tickets, con le ridette spese che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale dell'avente diritto su ciascun scontrino;
- b) scolastiche: tasse di iscrizione e rette scolastiche, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, tablet e p.c. per uso scolastico, ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private, lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'ingresso nel mondo del lavoro, spese per studi universitari all'estero e/o per l'alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post-universitari (specializzazioni e/o master), viaggi di studio all'estero, scuole e università private;
-c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (comprensive dell'abbigliamento di base, dell'attrezzatura, di quanto necessaria per la partecipazione a gare e tornei, delle spese di trasporto e degli stages), le spese di trasporto urbano, quali autobus, scuolabus e carburante per gli eventuali mezzi di locomozione, le
5 gite organizzate dalla scuola sia di carattere giornaliero che non, spese di acquisto e manutenzione (sia ordinaria che straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) dei mezzi di locomozione in uso al minore quali, ad esempio, bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo e mini-car, oltre alle relative spese connesse (casco, corso per il conseguimento della patente di guida, bollo e assicurazione), viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, ivi comprese le attività ludico ricreative (centri estivi), acquisto telefono cellulare ed acquisti di servizi e/o applicazioni tramite il medesimo, gli acquisti on-line di videogiochi, video o altri servizi in streaming, attività artistiche, culturali e ricreative (corsi di informatica, acquisto strumenti musicali non scolastici); spese per i festeggiamenti dedicati al figlio;
trattamenti estetici (estetista) .
Le spese straordinarie che precedono, per le quali e necessaria il previo accordo tra i genitori (fatta eccezione per quelle medico- sanitarie urgenti), dovranno, oltre che appunto essere previamente concordate - precisando, a tale proposito, che il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, dal momento che, in difetto di risposta, il silenzio dovrà essere inteso come assenso alla spesa - venire documentate con le relative ricevute
(che, ove possibile, dovranno essere intestate al figlio), pena, in entrambi i casi, il venir meno dell'obbligo di rimborso nella misura del 50% posto a carico del genitore non anticipatario. Il relativo rendiconto avrà cadenza mensile e, salvo diverso accordo tra le parti, verrà trasmesso dal genitore che ha sostenuto la spesa all'altro entro l'ultimo giorno del mese, con conseguente rimborso da effettuarsi entro la fine del mese successivo.
8. l'assegno unico universale (AUU), al momento di circa € 202,00
(Euro duecentodue/00) mensili, rimarrà a beneficio esclusivo della
IG.ra le deduzioni e detrazioni fiscali ed ogni e qualsivoglia CP_1 agevolazione disposta per legge relativamente alia prole a carico
(ivi compresi gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e/o privati per spese scolastiche e/o sanitarie) andranno a
6 beneficia di entrambi in misura pari al 50% e comunque corrispondente alla misura in cui i genitori hanno sostenuto la relativa spesa .
9. I coniugi convengono di tenere aperto il fondo pensione del quale risulta beneficiario il figlio nonché il piano di Per_1 accumulo destinato, per accordo tra le parti, alle esigenze del minore (piani che prevedono il versamento di n . 2 quote mensili dell'importo di € 50,00 [Euro cinquanta/00] ciascuna) continuando a sostenerne il costo in pari misura;
convengono, invece, di chiudere il terzo piano di accumulo in essere, versando il ricavato
(circa €1.600,00 [Euro milleseicento/00]) sul piano di accumulo aperto in favore del figlio mantenuto in vita.
10. Relativamente alla polizza sanitaria accesa presso Banca
Alta Toscana con trattenuta in busta paga del IG. estesa Pt_1 ai familiari (moglie e figlio), lo stesso si impegna a mantenere quale beneficiaria la moglie IG.ra fino a quando le condizioni della CP_1 polizza stessa lo consentiranno, continuando a sostenere il pagamento del premio, attualmente di € 55,00 (Euro cinquantacinque/00) mensili, secondo le consuete modalità
(trattenuta del corrispondente importo direttamente in busta paga), mentre la IG.ra a far data dalla sottoscrizione del CP_1 presente ricorso, si impegna a rimborsare mensilmente al IG. la cifra dal medesimo pagata a mezzo bonifico bancario da Pt_1 effettuarsi entro la fine del mese nel quale e stata operata la relativa trattenuta.
11. I coniugi i coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto a qualsiasi pretesa economica e/o ad assegni di mantenimento l'uno verso l'altra.
12. I coniugi concordano nel mantenere in essere il conto corrente cointestato acceso presso Banca Alta Toscana sui quale si impegnano a versare con cadenza mensile esclusivamente la quota della rata del mutuo di spettanza, come previsto al punto 4), e la somma di € 50,00 (Euro cinquanta/00) a testa per il fondo pensione ed il piano di accumulo di cui al punto 9); concordano
7 altresì di mantenere sul conto corrente cointestato la liquidità di denaro attualmente presente, rinunciando quindi sin d'ora reciprocamente a disporne liberamente, fatta eccezione per la possibilità di utilizzarla, previo accordo e fino ad esaurimento della stessa, per il pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio.
13. I coniugi si prestano reciprocamente consenso al compimento delle formalità necessarie per il rilascio dei passaporti e dei documenti di identità validi l'espatrio relativi agli stessi ed al figlio minore.
14. Spese legali compensate, con i legali che sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alia solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 L.P. forense.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nato a [...] in data [...] e
[...] CP_1 nata a [...] in data [...], che hanno contratto matrimonio in data 10.08.2013 in Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 88, P. 1, anno 2013);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 28.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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