Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11286/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giacomo Berrino,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paola Gambaro;
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del 26.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 16.12.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato il 7.12.2023 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
la pronuncia di separazione personale dal marito, alle condizioni ivi Controparte_1
indicate;
con comparsa di risposta del 27.3.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, prestando adesione alla domanda di separazione personale, ma formulando, per il resto, richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
con ordinanza del 27.3.2024 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha provvisoriamente autorizzato le parti a vivere separate;
con provvedimento del 16.7.2024 la Corte di Appello di Genova, provvedendo sul reclamo interposto da vverso la predetta ordinanza del 27.3.2024, ha in via provvisoria posto Pt_1
a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo di euro 400,00 mensili, CP_1
quale contributo al proprio mantenimento;
all'udienza del 26.11.2024 i coniugi, personalmente comparsi, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della propria separazione personale (prestando adesione alla proposta transattiva formulata dal giudice delegato), e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione è nata la figlia il 27.8.1976, ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente) hanno contratto matrimonio in Genova il 18.7.1971, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2 2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- la moglie continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Genova, via Giglioli 23/14 scala sinistra;
- il marito rilascerà l'immobile libero da cose di sua pertinenza entro il 15.2.2025;
- erserà a a far data dalla mensilità di dicembre Controparte_1 Parte_1
2024, la somma mensile di euro 600,00, a titolo di contributo al suo mantenimento, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- le parti danno atto che il sig. ha regolarmente versato per il pregresso l'importo CP_1
di euro 400 mensili per il mantenimento della moglie;
nulla più pretende al riguardo (ossia per il pregresso) la sig.ra Pt_1
3 - a fronte dell'accordo raggiunto, la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della Pt_1
separazione personale al marito;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 1285, parte II, serie A, anno 1971) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.12.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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