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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. R.g. 102/2022, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via della Croce, in Parte_1 C.F._1
Manfredonia (FG) presso lo studio dell'Avv. Lombardi Matteo, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09/10/2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 10/01/2022 Pt_1
pagina 1 di 7 ha esposto: di aver contratto matrimonio con in Manfredonia in data Parte_1 CP_1
24/04/1993 e che dall'unione sono nati due figlie: (n.ta il 20/06/1993) e (n.ta il Per_1 Persona_2
23/01/1999), entrambe economicamente indipendenti;
di essere addivenuta ad una separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Foggia n.1633/2020 del 10/11/2020 (publ. il 18/11/2020); che non è più stata ricostituita la comunione materiale e spirituale;
che, secondo la propria ricostruzione, il si è rifiutato di lasciare la casa coniugale, per cui in attesa di trovare altra abitazione, lei si è CP_1 stabilita, al ritorno dalla Francia, nella vecchia residenza coniugale, “ma senza che sia intervenuta la riconciliazione tra i coniugi, né una ripresa delle relazioni materiali o spirituali”; che è stata anche in
Francia per trovare lavoro, senza esito;
che il marito è pescatore, mentre lei è in cerca di un lavoro e ha percepito il reddito di cittadinanza;
che ha “sempre dedicato tutte le proprie energie per la famiglia”.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi un assegno divorzile in suo favore di “almeno” € 200,00 da corrispondere da parte del , con CP_1
condanna alle spese del convenuto.
, benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi. CP_1
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza di prima comparizione delle parti del 09/03/2022, da tenersi in modalità cartolare, all'esito della quale, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha nominato il Giudice delegato e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 22/06/2022, successivamente rinviata al 20/07/2022.
In tale udienza, il Giudice, su richiesta della ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Il Collegio emessa sentenza non definitiva sullo status ha rimesso la causa sul ruolo e rinviato per l'udienza del 15/05/2023, con concessione dei termini ex art. 183 co 6 c.p.c.
All'udienza del 15/05/2023 il Giudice ha rinviato per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del
09/10/2024, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) Sulla contumacia del convenuto.
è stato regolarmente citato e sebbene abbia avuto conoscenza di tale procedimento, CP_1
essendo stato notificato il ricorso e il decreto a mani proprie (cfr. relata di notificazione), il resistente non ha inteso costituirsi.
Pertanto, va ribadita la dichiarazione di contumacia di . CP_1
pagina 2 di 7 2) Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si ribadisce che con sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n.2222/2022 del 13/09/2022
(pubbl. il 19/09/2022) è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3) Sull'assegno divorzile.
La ricorrente ha chiesto il versamento in suo favore da parte di di un assegno divorzile CP_1 di “almeno” € 200,00.
L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del 2018.
Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ. Sez. Unite n. 11490/1990).
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve:
a) nella fase dell'“an debeatur”, verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base pagina 3 di 7 delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) nella fase del “quantum debeatur”, tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma
(“condizioni dei coniugi”, “ragioni della decisione”, “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”,
“reddito di entrambi”) e valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente.
Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018.
Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art.
143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa.
Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018).
Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-
pagina 4 di 7 patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accetta e condivisa dal coniuge, perché
l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative,
o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite 18287 del
2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche. Incidono, pertanto, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente.
In base ai principi esposti, deve essere riconosciuto in favore di un assegno divorzile. Parte_1
La ricorrente, infatti, nella lunga vita matrimoniale di circa 27 anni, si è dedicata interamente alla famiglia e alla crescita dei due figli, permettendo al marito di dedicarsi alla sua attività di pescatore.
Tale circostanza non le ha permesso, dopo la fine del matrimonio, di avere adeguati redditi propri.
Infatti, se da una parte sembra ancora lavorare come pescatore (cfr. ricorso Bottalico), CP_1
pagina 5 di 7 dall'altra ha svolto, dopo la fine del matrimonio, qualche piccolo e occasionale lavoro, Parte_1
come quello di attività di pulizie (cfr. note precisazioni delle conclusioni ), e ha goduto Parte_1 dell'assegno del reddito di cittadinanza (cfr. ricorso ), assegno di cui attualmente non gode Parte_1
più.
La ha, anche, dichiarato che ha tentato, dopo la separazione, di reperire un'occupazione Parte_1 lavorativa all'estero, in Francia, ma che non è riuscita a reperirla, anche a causa dei suoi titoli di studio, consistente nella “sola licenza di scuola elementare” (cfr. note precisazioni conclusioni ). Parte_1
Da considerare anche l'età della ricorrente, 54 anni, tale per cui risulta difficile un suo reinserimento nel mondo del lavoro, anche in considerazione del suo titolo di studio e delle poche competenze lavorative maturate.
Pertanto, deve essere riconosciuto un assegno divorzile in funzione perequativa, compensativa e assistenziale in favore di , sia a causa dell'aver profuso le proprie energie e attitudini, in Parte_1
maniera prevalente, in seno alla famiglia sia per la circostanza che attualmente non gode di sufficienti redditi.
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno, in assenza di dichiarazioni reddituali del resistente, il
Tribunale ritiene opportuno quantificarlo in € 200,00 mensili che dovrà corrispondere CP_1
in favore di entro il 05 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente mediante Parte_1
rivalutazione come per legge secondo gli indici ISTAT, confermando sul punto l'ordinanza presidenziale del 16/03/2022.
3) Sulle spese di lite.
Nulla sulle spese del giudizio tenuto conto della contumacia del resistente che ha favorito la più celere definizione del giudizio, al pari di quanto sarebbe accaduto in caso di ricorso congiunto.
Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso del procuratore di parte ricorrente ex art. 83 D.P.R. 115/2002, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
• Dà atto che con sentenza n. 2222/2022 è stata dichiarata tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• Dispone che corrisponda quale assegno divorzile in favore di , CP_1 Parte_1
l'importo di € 200,00 da versare entro il giorno 05 di ciascun mese e da aggiornarsi pagina 6 di 7 annualmente mediante rivalutazione come per legge secondo gli indici ISTAT;
• Nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 26.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. R.g. 102/2022, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via della Croce, in Parte_1 C.F._1
Manfredonia (FG) presso lo studio dell'Avv. Lombardi Matteo, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09/10/2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 10/01/2022 Pt_1
pagina 1 di 7 ha esposto: di aver contratto matrimonio con in Manfredonia in data Parte_1 CP_1
24/04/1993 e che dall'unione sono nati due figlie: (n.ta il 20/06/1993) e (n.ta il Per_1 Persona_2
23/01/1999), entrambe economicamente indipendenti;
di essere addivenuta ad una separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Foggia n.1633/2020 del 10/11/2020 (publ. il 18/11/2020); che non è più stata ricostituita la comunione materiale e spirituale;
che, secondo la propria ricostruzione, il si è rifiutato di lasciare la casa coniugale, per cui in attesa di trovare altra abitazione, lei si è CP_1 stabilita, al ritorno dalla Francia, nella vecchia residenza coniugale, “ma senza che sia intervenuta la riconciliazione tra i coniugi, né una ripresa delle relazioni materiali o spirituali”; che è stata anche in
Francia per trovare lavoro, senza esito;
che il marito è pescatore, mentre lei è in cerca di un lavoro e ha percepito il reddito di cittadinanza;
che ha “sempre dedicato tutte le proprie energie per la famiglia”.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi un assegno divorzile in suo favore di “almeno” € 200,00 da corrispondere da parte del , con CP_1
condanna alle spese del convenuto.
, benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi. CP_1
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza di prima comparizione delle parti del 09/03/2022, da tenersi in modalità cartolare, all'esito della quale, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha nominato il Giudice delegato e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 22/06/2022, successivamente rinviata al 20/07/2022.
In tale udienza, il Giudice, su richiesta della ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Il Collegio emessa sentenza non definitiva sullo status ha rimesso la causa sul ruolo e rinviato per l'udienza del 15/05/2023, con concessione dei termini ex art. 183 co 6 c.p.c.
All'udienza del 15/05/2023 il Giudice ha rinviato per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del
09/10/2024, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) Sulla contumacia del convenuto.
è stato regolarmente citato e sebbene abbia avuto conoscenza di tale procedimento, CP_1
essendo stato notificato il ricorso e il decreto a mani proprie (cfr. relata di notificazione), il resistente non ha inteso costituirsi.
Pertanto, va ribadita la dichiarazione di contumacia di . CP_1
pagina 2 di 7 2) Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si ribadisce che con sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n.2222/2022 del 13/09/2022
(pubbl. il 19/09/2022) è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3) Sull'assegno divorzile.
La ricorrente ha chiesto il versamento in suo favore da parte di di un assegno divorzile CP_1 di “almeno” € 200,00.
L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del 2018.
Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ. Sez. Unite n. 11490/1990).
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve:
a) nella fase dell'“an debeatur”, verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base pagina 3 di 7 delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) nella fase del “quantum debeatur”, tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma
(“condizioni dei coniugi”, “ragioni della decisione”, “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”,
“reddito di entrambi”) e valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente.
Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018.
Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art.
143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa.
Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018).
Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-
pagina 4 di 7 patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accetta e condivisa dal coniuge, perché
l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative,
o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite 18287 del
2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche. Incidono, pertanto, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente.
In base ai principi esposti, deve essere riconosciuto in favore di un assegno divorzile. Parte_1
La ricorrente, infatti, nella lunga vita matrimoniale di circa 27 anni, si è dedicata interamente alla famiglia e alla crescita dei due figli, permettendo al marito di dedicarsi alla sua attività di pescatore.
Tale circostanza non le ha permesso, dopo la fine del matrimonio, di avere adeguati redditi propri.
Infatti, se da una parte sembra ancora lavorare come pescatore (cfr. ricorso Bottalico), CP_1
pagina 5 di 7 dall'altra ha svolto, dopo la fine del matrimonio, qualche piccolo e occasionale lavoro, Parte_1
come quello di attività di pulizie (cfr. note precisazioni delle conclusioni ), e ha goduto Parte_1 dell'assegno del reddito di cittadinanza (cfr. ricorso ), assegno di cui attualmente non gode Parte_1
più.
La ha, anche, dichiarato che ha tentato, dopo la separazione, di reperire un'occupazione Parte_1 lavorativa all'estero, in Francia, ma che non è riuscita a reperirla, anche a causa dei suoi titoli di studio, consistente nella “sola licenza di scuola elementare” (cfr. note precisazioni conclusioni ). Parte_1
Da considerare anche l'età della ricorrente, 54 anni, tale per cui risulta difficile un suo reinserimento nel mondo del lavoro, anche in considerazione del suo titolo di studio e delle poche competenze lavorative maturate.
Pertanto, deve essere riconosciuto un assegno divorzile in funzione perequativa, compensativa e assistenziale in favore di , sia a causa dell'aver profuso le proprie energie e attitudini, in Parte_1
maniera prevalente, in seno alla famiglia sia per la circostanza che attualmente non gode di sufficienti redditi.
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno, in assenza di dichiarazioni reddituali del resistente, il
Tribunale ritiene opportuno quantificarlo in € 200,00 mensili che dovrà corrispondere CP_1
in favore di entro il 05 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente mediante Parte_1
rivalutazione come per legge secondo gli indici ISTAT, confermando sul punto l'ordinanza presidenziale del 16/03/2022.
3) Sulle spese di lite.
Nulla sulle spese del giudizio tenuto conto della contumacia del resistente che ha favorito la più celere definizione del giudizio, al pari di quanto sarebbe accaduto in caso di ricorso congiunto.
Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso del procuratore di parte ricorrente ex art. 83 D.P.R. 115/2002, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
• Dà atto che con sentenza n. 2222/2022 è stata dichiarata tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• Dispone che corrisponda quale assegno divorzile in favore di , CP_1 Parte_1
l'importo di € 200,00 da versare entro il giorno 05 di ciascun mese e da aggiornarsi pagina 6 di 7 annualmente mediante rivalutazione come per legge secondo gli indici ISTAT;
• Nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 26.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7