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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2829/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 22 maggio 2025.
Sono presenti l'avv. Alessia Cecchi per parte attrice opponente in sostituzione dell'avv. Cinelli
Pierluigi, e per parte opposta l'avv. Alessia Arzani in sostituzione dell'avv. Francesca Del Carlo, le quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , con sede in Roseto degli Parte_1
Abruzzi (TE), codice fiscale e partita IVA , spiegava opposizione avverso il Decreto P.IVA_1
Ingiuntivo n. 827/2023 emesso in data 29 giugno 2023 dal Tribunale di Lucca nel procedimento di cui a R.G. n. 2174/2023, con il quale all'odierna opponente era ingiunto di pagare la somma di € 16.507,82 oltre interessi come da domanda e spese liquidate in favore dell'odierna opposta e ingiungente, società “ con sede in Capannori (LU), P.IVA , in ragione Parte_2 P.IVA_2 di servizi non pagati e di fatture inevase che quest'ultima produceva, relative alla fornitura di un programma software di gestione aziendale.
L'opponente motivava la sua opposizione soffermandosi in diverse pagine sui pretesi malfunzionamenti del programma. Sosteneva quindi che il contratto intercorso tra le parti non consisteva soltanto nell'acquisto di una licenza d'uso, bensì in un rapporto che comprendeva una serie di prestazioni ulteriori rispetto a quelle che caratterizzano un semplice contratto di licenza, consistendo in un'obbligazione di risultato, nella fattispecie non conseguito. Ne domandava pertanto la risoluzione, oltre al risarcimento del danno, nelle due categorie del danno emergente, consistente nelle spese per acquisto di materiali e personale, e del lucro cessante, consistente nel danno conseguente al mancato aggiornamento e nel danno dovuto alla perdita economica per minor fatturato.
Si costituiva l'opposta società “ ”, contestando le domande svolte da parte opponente e Pt_2 sostenendo che il software era stato acquistato senza alcuna richiesta specifica e che non era stato svolta l'attività di implementazione prevista contrattualmente per fatto imputabile a parte opponente. La domanda di parte opponente doveva inoltre considerarsi generica e non
1 evidenziante i pretesi malfunzionamenti del programma. Domandava pertanto il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma del Decreto Ingiuntivo.
Il processo si svolgeva dapprima con la formulazione di proposta conciliativa da parte del Giudice, quindi con l'ammissione e l'espletamento delle prove orali ammesse e in seguito con la nomina di
CTU affinché accertasse l'esistenza di malfunzionamenti nel programma e la corrispondenza del software alle specifiche contrattuali. Depositata la relazione di consulenza le parti precisavano infine le rispettive conclusioni e il Giudice rinviava per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e note spese.
Nel merito si rileva che l'espletata C.T.U. non ha riscontrato né difformità del software rispetto alle specifiche contrattuali né la presenza di vizi o malfunzionamenti del programma rispetto alle specifiche e alle modalità contrattuali pattuite.
Riguardo alla idoneità del programma in relazione alle esigenze di parte attrice il C.T.U. ha provveduto ad effettuare delle prove di funzionamento in relazione a quattro aspetti oggetto di contestazione da parte dell'opponente, consistenti in: pretesa errata contabilizzazione competenza provvigioni, gestione dell'extra budget, erogazioni parziali e gestione del prepagato.
Di tali aspetti il primo non è stato considerato un'anomalia in quanto facilmente rimediabile con una semplice modifica al software, il secondo, per il quale parte attrice ha lamentato un blocco, è stato del pari considerato rimediabile con lo sviluppo ad ore del software, il terzo consiste in un errore di conteggio delle provvigioni, per il quale il C.T.U. ha rilevato che il programma non avrebbe dovuto consentirne la presenza. Il quarto elemento, infine, consiste nel fatto che il software non consente di liquidare la provvigione all'agente sul valore venduto finché questo non viene erogato.
In sintesi, pur riconoscendo la sostanziale assenza di vizi e malfunzionamenti del programma, il
C.T.U. ne ha rilevato l'inidoneità rispetto alle esigenze di parte attrice, rilevando altresì che “tali esigenze peculiari del cliente emerse durante le operazioni peritali, erano molto molto distanti dal funzionamento dei moduli standard acquistati”.
Quanto sopra esposto, occorre pertanto verificare se effettivamente le parti avessero concordato l'acquisizione del programma con le relative ore di sviluppo senza altro specificare in ordine alle sue caratteristiche ovvero se le parti avessero contrattualmente e specificamente previsto che il programma dovesse adattarsi alle dichiarate esigenze dell'acquirente.
A riguardo, dal contratto prodotto in atti emergono soltanto le caratteristiche generali del prodotto, senza che vi sia la prova della necessità di specifici adeguamenti dello stesso in base alle esigenze del cliente. Al contrario, dalla testimonianza di , la cui deposizione Testimone_1 deve ritenersi ammissibile non rivestendo lo stesso la qualità di socio amministratore, emerge come sia stato richiesto espressamente che il software dovesse gestire le provvigioni dei consulenti junior e senior sulla base del tempo dedicato ai clienti e che lo sviluppo dello stesso dovesse seguire le esigenze della ditta opponente.
Per contro, dalle testimonianze di parte opposta emerge come a parte opponente sia stato rappresentato (cfr. deposizione teste che effettivamente l'offerta era relativa ad una Tes_2
2 versione “standard” del programma, con la previsione specifica di formazione del personale per l'utilizzo del software. Il teste ha quindi chiarito che la richiesta di personalizzazione del programma era stata avanzata soltanto dopo la conclusione del contratto. Altro teste di parte opposta ha quindi chiarito che la personalizzazione del programma era in ogni caso prevista e che la richiesta specifica di personalizzazione riguardo alla distinzione fra consulenti junior e senior era stata effettivamente avanzata.
Altro elemento emergente dalle prove testimoniali riguarda la mancata presenza dell'opponente sul progetto di funzionamento del software, che parte opposta sostiene essere stata assente dal marzo 2021, come riferito dai suoi due testimoni.
Le prove raccolte sono pertanto contraddittorie, da un lato sostenendo l'opponente che le richieste di personalizzazione fossero state avanzate prima della stipula del contratto e dall'altro che la richiesta di personalizzazione non fosse prevista nel contratto e che fosse stata richiesta dopo la sua stipula. La prima tesi è sostenuta dal teste la seconda dai due testi di parte Tes_1 opposta.
Emerge in ogni caso che la personalizzazione non è andata a buon fine, non avendo il programma raggiunto l'obiettivo che perseguiva parte opponente, rimanendo “molto molto” distante dallo stesso, come indicato espressamente dal C.T.U. Le ragioni di tale distanza saranno approfondite in seguito, trattandosi ora di verificare il tipo di obbligazione contratto da parte opposta, ossia se si tratti di obbligazione di risultato, come sostiene parte opponente, specificando che si trattava di un contratto standard ma a formazione progressiva, nel quale sussiste “una serie di accordi parziali
o progressivi, che possono essere formalizzati attraverso trattative o comunicazioni scritte (come lettere d'intenti, email, ecc.) che specificano progressivamente i dettagli del contratto”.
In particolare, parte opponente sostiene che nel caso di specie il fornitore si era obbligato a soddisfare le esigenze di business del committente mediante la personalizzazione di alcune funzionalità non previste dalla versione base del programma, assumendo pertanto, ma successivamente alla stipula del contratto, una obbligazione di risultato, in quanto si era impegnato a garantire il raggiungimento dell'utilità concreta perseguita dal creditore.
Sul punto si è espresso il Tribunale di Milano, – Sezione Specializzata in materia di impresa – con la pronuncia del 22 maggio 2017 n. 5752, nella quale il contratto di fornitura di software deve ritenersi, per il fornitore, un'obbligazione di risultato qualora siano previsti ulteriori implementazioni a richiesta del cliente.
In concreto, nel contratto intercorso tra le parti deve ritenersi la sussistenza dell'obbligazione di risultato ma le esigenze prospettate da parte opponente, state quanto dichiarato dai testimoni di parte opposta, sono emerse soltanto dopo la stipulazione del contratto. Ne segue che l'ipotesi più attinente alla fattispecie ora in esame è che l'obbligazione di risultato sia sorta successivamente alla stipulazione del contratto.
Occorre a questo punto verificare per quale motivo gli accordi, successivi, non siano andati a buon fine. A tal proposito, le prove testimoniali espletate (due testimoni) confermano che l'opponente era stata “assente sul progetto di funzionamento del software” da marzo 2021, dovendo ciò imputarsi, evidentemente, alla stessa società opponente, la quale avrebbe dovuto attivarsi e
3 collaborare per consentire gli interventi necessari, indicati da parte opposta nella sua pec del 28 marzo 2022, e per verificare se le sue richieste fossero state soddisfatte o meno.
La responsabilità per il non adeguato funzionamento del software ricade, pertanto, su parte opponente, che ha contratto inizialmente un'obbligazione di mezzi e solo successivamente di risultato e che in ogni caso non ha fornito, a quanto risulta ex actis, la necessaria collaborazione per consentire l'adeguamento del programma alle proprie esigenze, non adempiendo, per contro, all'obbligo di pagare le prestazioni effettivamente fornite da parte opposta.
Per tali motivi l'opposizione andrà rigettata, dovendosi confermare il Decreto opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza, restando le spese di C.T.U. definitivamente ad integrale carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
Par 2) Condanna l'opponente società “ alla rifusione delle spese processuali Parte_1 dell'opposta società “ , che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre a Parte_2 rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Pone definitivamente ad integrale carico di parte opponente le spese di C.T.U., liquidate come in atti.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 22 maggio 2025.
Sono presenti l'avv. Alessia Cecchi per parte attrice opponente in sostituzione dell'avv. Cinelli
Pierluigi, e per parte opposta l'avv. Alessia Arzani in sostituzione dell'avv. Francesca Del Carlo, le quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , con sede in Roseto degli Parte_1
Abruzzi (TE), codice fiscale e partita IVA , spiegava opposizione avverso il Decreto P.IVA_1
Ingiuntivo n. 827/2023 emesso in data 29 giugno 2023 dal Tribunale di Lucca nel procedimento di cui a R.G. n. 2174/2023, con il quale all'odierna opponente era ingiunto di pagare la somma di € 16.507,82 oltre interessi come da domanda e spese liquidate in favore dell'odierna opposta e ingiungente, società “ con sede in Capannori (LU), P.IVA , in ragione Parte_2 P.IVA_2 di servizi non pagati e di fatture inevase che quest'ultima produceva, relative alla fornitura di un programma software di gestione aziendale.
L'opponente motivava la sua opposizione soffermandosi in diverse pagine sui pretesi malfunzionamenti del programma. Sosteneva quindi che il contratto intercorso tra le parti non consisteva soltanto nell'acquisto di una licenza d'uso, bensì in un rapporto che comprendeva una serie di prestazioni ulteriori rispetto a quelle che caratterizzano un semplice contratto di licenza, consistendo in un'obbligazione di risultato, nella fattispecie non conseguito. Ne domandava pertanto la risoluzione, oltre al risarcimento del danno, nelle due categorie del danno emergente, consistente nelle spese per acquisto di materiali e personale, e del lucro cessante, consistente nel danno conseguente al mancato aggiornamento e nel danno dovuto alla perdita economica per minor fatturato.
Si costituiva l'opposta società “ ”, contestando le domande svolte da parte opponente e Pt_2 sostenendo che il software era stato acquistato senza alcuna richiesta specifica e che non era stato svolta l'attività di implementazione prevista contrattualmente per fatto imputabile a parte opponente. La domanda di parte opponente doveva inoltre considerarsi generica e non
1 evidenziante i pretesi malfunzionamenti del programma. Domandava pertanto il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma del Decreto Ingiuntivo.
Il processo si svolgeva dapprima con la formulazione di proposta conciliativa da parte del Giudice, quindi con l'ammissione e l'espletamento delle prove orali ammesse e in seguito con la nomina di
CTU affinché accertasse l'esistenza di malfunzionamenti nel programma e la corrispondenza del software alle specifiche contrattuali. Depositata la relazione di consulenza le parti precisavano infine le rispettive conclusioni e il Giudice rinviava per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e note spese.
Nel merito si rileva che l'espletata C.T.U. non ha riscontrato né difformità del software rispetto alle specifiche contrattuali né la presenza di vizi o malfunzionamenti del programma rispetto alle specifiche e alle modalità contrattuali pattuite.
Riguardo alla idoneità del programma in relazione alle esigenze di parte attrice il C.T.U. ha provveduto ad effettuare delle prove di funzionamento in relazione a quattro aspetti oggetto di contestazione da parte dell'opponente, consistenti in: pretesa errata contabilizzazione competenza provvigioni, gestione dell'extra budget, erogazioni parziali e gestione del prepagato.
Di tali aspetti il primo non è stato considerato un'anomalia in quanto facilmente rimediabile con una semplice modifica al software, il secondo, per il quale parte attrice ha lamentato un blocco, è stato del pari considerato rimediabile con lo sviluppo ad ore del software, il terzo consiste in un errore di conteggio delle provvigioni, per il quale il C.T.U. ha rilevato che il programma non avrebbe dovuto consentirne la presenza. Il quarto elemento, infine, consiste nel fatto che il software non consente di liquidare la provvigione all'agente sul valore venduto finché questo non viene erogato.
In sintesi, pur riconoscendo la sostanziale assenza di vizi e malfunzionamenti del programma, il
C.T.U. ne ha rilevato l'inidoneità rispetto alle esigenze di parte attrice, rilevando altresì che “tali esigenze peculiari del cliente emerse durante le operazioni peritali, erano molto molto distanti dal funzionamento dei moduli standard acquistati”.
Quanto sopra esposto, occorre pertanto verificare se effettivamente le parti avessero concordato l'acquisizione del programma con le relative ore di sviluppo senza altro specificare in ordine alle sue caratteristiche ovvero se le parti avessero contrattualmente e specificamente previsto che il programma dovesse adattarsi alle dichiarate esigenze dell'acquirente.
A riguardo, dal contratto prodotto in atti emergono soltanto le caratteristiche generali del prodotto, senza che vi sia la prova della necessità di specifici adeguamenti dello stesso in base alle esigenze del cliente. Al contrario, dalla testimonianza di , la cui deposizione Testimone_1 deve ritenersi ammissibile non rivestendo lo stesso la qualità di socio amministratore, emerge come sia stato richiesto espressamente che il software dovesse gestire le provvigioni dei consulenti junior e senior sulla base del tempo dedicato ai clienti e che lo sviluppo dello stesso dovesse seguire le esigenze della ditta opponente.
Per contro, dalle testimonianze di parte opposta emerge come a parte opponente sia stato rappresentato (cfr. deposizione teste che effettivamente l'offerta era relativa ad una Tes_2
2 versione “standard” del programma, con la previsione specifica di formazione del personale per l'utilizzo del software. Il teste ha quindi chiarito che la richiesta di personalizzazione del programma era stata avanzata soltanto dopo la conclusione del contratto. Altro teste di parte opposta ha quindi chiarito che la personalizzazione del programma era in ogni caso prevista e che la richiesta specifica di personalizzazione riguardo alla distinzione fra consulenti junior e senior era stata effettivamente avanzata.
Altro elemento emergente dalle prove testimoniali riguarda la mancata presenza dell'opponente sul progetto di funzionamento del software, che parte opposta sostiene essere stata assente dal marzo 2021, come riferito dai suoi due testimoni.
Le prove raccolte sono pertanto contraddittorie, da un lato sostenendo l'opponente che le richieste di personalizzazione fossero state avanzate prima della stipula del contratto e dall'altro che la richiesta di personalizzazione non fosse prevista nel contratto e che fosse stata richiesta dopo la sua stipula. La prima tesi è sostenuta dal teste la seconda dai due testi di parte Tes_1 opposta.
Emerge in ogni caso che la personalizzazione non è andata a buon fine, non avendo il programma raggiunto l'obiettivo che perseguiva parte opponente, rimanendo “molto molto” distante dallo stesso, come indicato espressamente dal C.T.U. Le ragioni di tale distanza saranno approfondite in seguito, trattandosi ora di verificare il tipo di obbligazione contratto da parte opposta, ossia se si tratti di obbligazione di risultato, come sostiene parte opponente, specificando che si trattava di un contratto standard ma a formazione progressiva, nel quale sussiste “una serie di accordi parziali
o progressivi, che possono essere formalizzati attraverso trattative o comunicazioni scritte (come lettere d'intenti, email, ecc.) che specificano progressivamente i dettagli del contratto”.
In particolare, parte opponente sostiene che nel caso di specie il fornitore si era obbligato a soddisfare le esigenze di business del committente mediante la personalizzazione di alcune funzionalità non previste dalla versione base del programma, assumendo pertanto, ma successivamente alla stipula del contratto, una obbligazione di risultato, in quanto si era impegnato a garantire il raggiungimento dell'utilità concreta perseguita dal creditore.
Sul punto si è espresso il Tribunale di Milano, – Sezione Specializzata in materia di impresa – con la pronuncia del 22 maggio 2017 n. 5752, nella quale il contratto di fornitura di software deve ritenersi, per il fornitore, un'obbligazione di risultato qualora siano previsti ulteriori implementazioni a richiesta del cliente.
In concreto, nel contratto intercorso tra le parti deve ritenersi la sussistenza dell'obbligazione di risultato ma le esigenze prospettate da parte opponente, state quanto dichiarato dai testimoni di parte opposta, sono emerse soltanto dopo la stipulazione del contratto. Ne segue che l'ipotesi più attinente alla fattispecie ora in esame è che l'obbligazione di risultato sia sorta successivamente alla stipulazione del contratto.
Occorre a questo punto verificare per quale motivo gli accordi, successivi, non siano andati a buon fine. A tal proposito, le prove testimoniali espletate (due testimoni) confermano che l'opponente era stata “assente sul progetto di funzionamento del software” da marzo 2021, dovendo ciò imputarsi, evidentemente, alla stessa società opponente, la quale avrebbe dovuto attivarsi e
3 collaborare per consentire gli interventi necessari, indicati da parte opposta nella sua pec del 28 marzo 2022, e per verificare se le sue richieste fossero state soddisfatte o meno.
La responsabilità per il non adeguato funzionamento del software ricade, pertanto, su parte opponente, che ha contratto inizialmente un'obbligazione di mezzi e solo successivamente di risultato e che in ogni caso non ha fornito, a quanto risulta ex actis, la necessaria collaborazione per consentire l'adeguamento del programma alle proprie esigenze, non adempiendo, per contro, all'obbligo di pagare le prestazioni effettivamente fornite da parte opposta.
Per tali motivi l'opposizione andrà rigettata, dovendosi confermare il Decreto opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza, restando le spese di C.T.U. definitivamente ad integrale carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
Par 2) Condanna l'opponente società “ alla rifusione delle spese processuali Parte_1 dell'opposta società “ , che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre a Parte_2 rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Pone definitivamente ad integrale carico di parte opponente le spese di C.T.U., liquidate come in atti.
Il Giudice.
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