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Sentenza 19 agosto 2024
Sentenza 19 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/08/2024, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 2188/2017 R.G.A.C. avente ad oggetto: Proprietà e promossa
DA
, E nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di Persona_1
Avv. GHERARDI GIULIANA -PARTE ATTRICE-
C O N T R O
, nella persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
Avv. COZZANI FABIO -PARTE CONVENUTA-
Sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti all'udienza del 7.3.2024:
1 PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis,
- Accertare e dichiarare che l'occupazione dell'area di proprietà del sig.
è avvenuta illegittimamente e per l'effetto condannare il CP_2 [...]
in persona del Sindaco pro tempore a corrispondere ai sig.ri CP_1
, e , il valore venale dell'area oltre al Parte_4 Pt_1 Pt_2
risarcimento del danno patrimoniale subito da parte attrice commisurato al
5% del valore venale del bene secondo i parametri di cui al D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, art. 42 bis richiamato dalle Sezioni Unite della Cassazione e condannare il al risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale da calcolarsi nella misura del 10% del valore venale del terreno per il periodo di occupazione illegittima”.
PER PARTE CONVENUTA: chiede rinnovazione della CTU e in subordine precisa:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare dichiarare la propria incompetenza in quanto la presente controversia è di esclusiva competenza del TAR Liguria ai sensi dell'art. 117 e 133 cda.
In via principale, nella denegata ipotesi di non accoglimento del capo di cui sopra, rigettare le richieste nei confronti del in quanto Controparte_1
prescritte e/o infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui in premessa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.7.2017, ha Parte_5
convenuto in giudizio il , chiedendone la condanna alla Controparte_1
2 corresponsione dell'indennità del valore del terreno edificabile di cui è comproprietario (censito ai mapp. 466 e 467 fg 41 CT Comune di ) CP_1 previo accertamento dell'illegittima occupazione dello stesso da parte dell'Ente, nonchè alla corresponsione dell'indennità di occupazione e per le opere murarie insistenti sull'area.
A tal fine l'attore ha dedotto di avere acquistato nel 1972 in comproprietà con
(che ha poi venduto la sua quota parte nel 1993 a Immobiliare Persona_2
Luni s.n.c.) un terreno edificabile di mq 1130 situato in Sarzana (SP), contraddistinto al catasto fabbricati al Fg. 41 mapp. 133 (frazionato d'ufficio nell'anno 1993 nei mapp. 465, 466 e 467 fg. 41); di aver ricevuto in data
29.6.1977 notifica di preavviso di esproprio da parte del Controparte_1
relativo ad una porzione di circa 130 mq. del suddetto terreno, con contestuale proposta di indennità di esproprio quantificata in £. 19.500 per il terreno e in
£. 997.000 per il muro e l'aia ivi insistenti, alla quale tuttavia non ha fatto seguito alcun ulteriore atto formale da parte del che pure procedeva CP_1 ad occupare l'area per realizzarvi una strada;
di aver più volte nel corso degli anni rivendicato il proprio diritto di comproprietà sul terreno, oggetto di esproprio solo per quanto attiene al mapp. 465; di aver proposto domanda di mediazione obbligatoria, senza esito positivo, in data 5.4.2017.
Il si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice ordinario, nonché la prescrizione del diritto azionato dall'attore in assenza di domande giudiziali a far data dal 1985 e sino all'introduzione della presente controversia;
nel merito il ha eccepito CP_1
l'avvenuta usucapione del terreno oggetto di causa occupato sine titulo dal
1982 ad oggi senza che i comproprietari avessero mai posto in essere atti interruttivi del decorso del termine ventennale, ed ha contestato la quantificazione della richiesta risarcitoria, basata sul valore medio delle aree edificabili limitrofe, trattandosi invece di relitto stradale non valutabile con i parametri delle aree edificabili.
3 Con sentenza parziale n. 676/2018 del 2.10.2018 sono state affermate la giurisdizione del Tribunale ordinario e la competenza territoriale del Tribunale della Spezia ed è stata rigettata l'eccezione di prescrizione.
Con ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria e quindi sospesa ex art. 279 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio d'appello instaurato a seguito dell'impugnazione proposta dal avverso la succitata Controparte_1
sentenza, confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n.
897/2021 del 2.8.2021.
Il giudizio è stato quindi riassunto su istanza degli eredi di Parte_5
(deceduto in data 2.3.2020).
La causa, istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU sullo stato dei luoghi, giunge ora nuovamente in decisione.
Preliminarmente deve ribadirsi che l'eccezione di difetto di giurisdizione e di prescrizione del diritto di parte attrice, ribadite dal nelle difese CP_1
successive alla pronuncia n. 676/2018 e nelle conclusioni precisate, non possono essere ulteriormente affrontate in questa sede in quanto già decise con la citata sentenza, confermata in sede di appello.
Vanno poi rigettate le istanze probatorie reiterate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto aventi ad oggetto circostanze in parte documentalmente comprovate o comprovabili, non contestate e in parte superate dalle risultanze della CTU.
Va infine rigettata l'istanza di rinnovazione peritale, per i motivi indicati da parte convenuta, in quanto fondata su osservazioni critiche già espresse dal CTP ed alle quali il CTU d.ssa a esaustivamente risposto, pur anticipandosi fin Per_3
da ora la necessità di un supplemento di perizia per le ragioni che si andranno ad esporre in prosieguo.
Tanto premesso, costituiscono oggetto di causa “due aree ubicate nel sito urbanizzato del centro cittadino del Comune di , a livello dell'incrocio CP_1
stradale tra via Gori, via 8 Marzo, via Ronzano e via IV Novembre, in prossimità
4 della Piazza Martiri (Hotel Laurina), del complesso edilizio “Botta” e del quartiere Trinità”, rispettivamente censite al fg. 41 mapp. 466 (di mq. 30 e utilizzata quale parcheggio a pettine ad uso pubblico) e mapp. 467 (di mq.160
e costituente parte della strada all'incrocio tra v. Ronzano e v. Gori), entrambe perimetrate nel P.U.C. vigente al 100% nel tessuto urbano con destinazione urbanistica “viabilità da P.R.G.” (così descritte nella relazione peritale della d.ssa . Per_3
Nel merito, è palese, e non revocabile in dubbio, l'irreversibile destinazione delle due aree, in quanto trasformate in “strada e parcheggio ad uso pubblico”.
La documentazione in atti e le risultanze della CTU hanno comprovato che il
è entrato in possesso delle suddette aree (classificate Controparte_1 come “edificabile di fatto” anche dal dirigente della Ripartizione Territorio del
Comune nella perizia di stima redatta il 25.5.1994) disponendone materialmente ed attuandone una irreversibile trasformazione (destinando definitivamente la particella 466 a “parcheggio a pettine ad uso pubblico” e la particella 467 a “porzione di strada” sempre ad uso pubblico) quantomeno dalla data dell'1.9.1985 (come correttamente accertato dal CTU), senza aver avviato
(o concluso) una procedura di esproprio e senza aver corrisposto alcuna indennità ai comproprietari dello stesso.
Dalla lettura del documento allegato alla delibera di G.C. n. 1137 dell'11 9.1995 risulta infatti che in data 6.2.1995 era stato emesso dal Comune di CP_1 decreto di occupazione d'urgenza dei mappali 466 e 467 (non prodotto in atti); decreto che è stato revocato proprio con la suddetta delibera, con la motivazione della indebita inclusione di tali aree (mapp. 466 e 467) nel novero degli immobili espropriandi, in quanto “già divenute pubbliche per effetto della pregressa realizzazione di strade comunali nei relativi suoli “.
L'occupazione protratta nel tempo, venuto meno il decreto di urgenza, senza alcun provvedimento ablativo, deve dunque ritenersi illegittima, rilevandosi al riguardo che a seguito della pronuncia della Suprema Corte n. 735/2015 è stato superato il distinguo tra occupazione acquisitiva (che ricorre quando la P.A.
5 occupa un bene del privato dopo l'emanazione di una legittima dichiarazione di pubblica utilità, senza che poi la procedura espropriativa si concluda, o perché non viene emesso il decreto finale di esproprio, oppure perché quest'ultimo viene adottato dopo il decorso dei termini all'uopo stabiliti nella dichiarazione di pubblica utilità) e occupazione usurpativa, caratterizzata dalla mancanza di dichiarazione di pubblica utilità e costituente un illecito a carattere permanente (cfr. anche Cass. Sez. I ord. 29992/2018: “ogni distinzione tra
l'occupazione acquisitiva e l'occupazione usurpativa, su cui la doglianza si spende, non ha più ragion d'essere: la sentenza n. 735 del 2015 delle SU di questa Corte le ha esattamente equiparate, escludendo in entrambe le ipotesi
l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, riconoscendo al proprietario la tutela reale, cautelare e risarcitoria apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento, e specificando che si è, sempre, in presenza di un'ipotesi d'illecito permanente, che viene a cessare per effetto della restituzione, o di un accordo transattivo, o della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, caso quest'ultimo che ricorre nella specie”).
In entrambi i casi, resta, dunque, esclusa l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, e va riconosciuto al proprietario -rimasto tale nonostante la manipolazione, illecita, del bene da parte dell'amministrazione -la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento
(restituzione, riduzione in pristino stato dell'immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell'art. 2043 c.c.
In comparsa di costituzione, depositata tempestivamente, il ha CP_1 eccepito l'usucapione dei mappali oggetto di causa.
La questione giuridica dell'usucapibilità del bene da parte di un ente pubblico, anche nelle ipotesi in cui venga collegata a quella più generale dell'occupazione sine titulo, in particolare laddove inerisca ad un procedimento
6 espropriativo lato sensu, è stata oggetto di ampio dibattito sia da parte della
CEDU, che da parte della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e del
Consiglio di Stato e può ritenersi risolta positivamente secondo il principio anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, che ne delinea i confini di ammissibilità: “In tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della P.A. incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto) l'acquisizione del fondo, nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla P.A. come detenzione – in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, ecc.) –, occorre l'allegazione e la prova da parte della P.A. della trasformazione della detenzione in possesso utile "ad usucapionem", ex art. 1141, comma 2, c.c., cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario- possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene”. (così Cass. sez. I ord. n. 10289 del
27.4.2018).
Detto altrimenti, l'istituto dell'usucapione, disciplinato come un modo di acquisto della proprietà senza condizione e senza distinzioni riconducibili alla tipologia soggettiva delle parti coinvolte, va riconosciuto anche all'ente pubblico, tuttavia a parità di armi con il cittadino (solo in tal modo venendone garantita la compatibilità con quanto prescritto dall'art. 1 del protocollo addizionale 1 della CEDU - Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale).
Conseguentemente, come precisato nella pronuncia succitata “il prolungato possesso del bene, anche illecitamente acquisito dalla P.A., goduto uti
7 dominus nell'inerzia del proprietario per un ventennio, ben può produrre
l'acquisto della proprietà ex art.1158 cod.civ., purché ne ricorrano tutte le condizioni e i presupposti (così Cass. 18791/2021 e Cass. 10289/2018; cfr. anche Cass.28297/2020, Cass. 18566/2020 e Cass.3646/2020 sui modi di acquisto della proprietà in “buona e debita forma” ex art.1 prot. add. 1 CEDU e sul diritto di restituzione al privato del bene occupato dalla P.A. in via di fatto e irreversibilmente trasformato;
Cass.9682/2014 in tema di usucapione di un bene privato ritenuto erroneamente demaniale dalla P.A. e concesso in uso a terzi)”.
Conclude quindi la Corte affermando che deve tuttavia porsi attenzione alle attività compiute dall'ente pubblico rilevanti alla stregua dell'art. 1158 c.c., “con rigorosa esclusione, per quanto ora interessa, di ciò che sia direttamente riconducibile all'eventuale pregresso esercizio di pubblico potere, onde evitare
l'abuso di situazioni di vantaggio e la configurabilità di “espropriazione larvata” da parte della P.A., in questo connotandosi peculiarmente la fattispecie di cui si discute nel rapporto privatistico fatto valere in giudizio dalla stessa amministrazione. In detto particolare contesto, soprattutto con riferimento alla dimostrazione dell'interversione della detenzione in possesso ad usucapionem, di cui, secondo le ordinarie regole, è onerata la P.A. occupante, andranno individuate puntualmente dai giudici di merito idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il privato proprietario-possessore, non essendo sufficienti a tal fine né il prolungarsi della detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso, né tanto meno attività o atti rivolti a una generalità indistinta di soggetti, ossia di natura latamente amministrativa e/o tipizzante la pubblica soggettività, certamente non qualificabili come oppositivi ai fini civilistici che qui rilevano”
Nel caso di specie è documentalmente comprovato che già con lettere in data
24.6.1983 e 4 ottobre 1985 il Podestà aveva lamentato l'occupazione dell'area da parte del mediante deposito di detriti, mentre con missiva CP_1 protocollata in data 19.3.1986 i comproprietari dell'area (tutta ancora
8 contraddistinta al mapp. 133) chiedevano l'inclusione della stessa nel P.P.A. al fine di attuare un intervento edificatorio.
E' altresì comprovato che con missiva in data 25.3.1995 il Comune di CP_1
aveva formulato ai comproprietari dei mappali oggetto di causa proposta di indennizzo per addivenire a cessione volontaria, previa stipula del relativo atto di compravendita, avvisando che in difetto di accettazione avrebbe dato seguito alla procedura espropriativa: trattasi di atto amministrativo che da un lato non può essere considerato quale espressione di possesso ad usucapionem, in quanto ricompreso nell'attività pubblicistica dell'ente, e dall'altro assume la valenza di riconoscimento del diritto di proprietà dei soggetti privati, idoneo ad interrompere ogni eventuale decorso del termine ventennale per usucapire.
E' poi in atti delibera della Giunta Comunale di in data 12.10.1998, CP_1
con la quale a fronte della richiesta di restituzione e della richiesta di indennizzo formulata dal per le aree contraddistinte ai mapp. 465,466,467, il CP_2
Comune ha affermato, per quanto qui interessa, che i mapp. 466 e 467 non erano interessati dalle procedure espropriative per il completamento della sistemazione di via Gori, così da un lato ammettendo che non vi era stato esproprio di tali aree, e dall'altro non prendendo alcuna posizione sulla restituzione delle stesse ai legittimi comproprietari, continuando fino ad oggi ad occuparle illegittimamente (circostanza pacifica).
Anche in riferimento a tale atto valgono quindi le argomentazioni sopra esposte sulla inidoneità a costituire atto di espressione di un possesso ad usucapionem.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Deve infine rilevarsi che la costituzione di servitù per “dicatio ad patriam” è oggetto di eccezione tardiva e infondata in difetto di prova della volontà del proprietario di assoggettarla a tale uso (volontà che va anzi espressamente esclusa, alla luce delle plurime diffide in atti con le quali l'attore ha sempre
9 rivendicato la proprietà del bene: cfr. allegati all'atto di citazione n. 3, 4, 5, 7,
9, 11, 12).
Rigettate quindi tutte le eccezioni di parte convenuta, deve ora rilevarsi che, avendo parte attrice proposto una domanda di risarcimento del danno da perdita della proprietà, senza chiedere la restituzione del bene, deve ritenersi integrata un'ipotesi di rinuncia abdicativa del diritto di proprietà (alla luce della giuripsrudenza più sopra richiamata).
Al soggetto che ha in tal modo rinunciato al proprio diritto di comproprietà
(proponendo domanda risarcitoria) va riconosciuto il risarcimento del danno per il periodo (non coperto da eventuale occupazione legittima), durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene oggetto di occupazione e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà dello stesso (v. già citata Sez. U, n. 735 del 19/01/2015), nonché il risarcimento del danno per equivalente per la perdita della proprietà, tenendo conto del valore venale del bene (sent. Corte Cost. n. 349 del 3 luglio 2007).
Al comproprietario , e per esso ai suoi eredi oggi parti in giudizio, tali CP_2
risarcimenti devono essere riconosciuti limitatamente alla quota di spettanza
(50%).
Non essendo esaustiva la Ctu in punto valutazione del danno, si impone la rimessione della causa in istruttoria per disporre supplemento peritale che tenga conto dei principi sopraenunciati, previa richiesta di chiarimenti alla CTU sui criteri dalla stessa adottati, anche alla luce della più recente giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 2188/2017 R.G.A.C. avente ad oggetto: Proprietà, così provvede:
RIGETTA le istanze istruttorie di parte convenuta
10 ACCERTA l'illegittimità dell'occupazione delle aree contraddistinte ai mapp.
466 e 467 Fg 41 CT Comune e già in comproprietà indivisa di CP_1
(e per esso oggi dei suoi coeredi , Parte_5 Parte_4 CP_3
e ) e di Luni Immobiliare s.n.c. di Musetti geom.
[...] Persona_4
Mimmo & c., da parte del a far data dall'1.9.1985; Controparte_1
RIGETTA le eccezioni di parte convenuta;
DICHIARA sussistente il diritto di parte attrice al risarcimento del danno
DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria in ordine alla domanda di condanna risarcitoria per la quantificazione e liquidazione del danno
Spese al definitivo
La Spezia 13 agosto 2024 Il Giudice
Lucia Sebastiani
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