Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 29/06/1972, residente in [...]58 16029
TORRIGLIA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PICCO ILARIA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], Parte_2 C.F._3
il 20/06/1981, residente in [...]52 16021 BARGAGLI
ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PICCO
ILARIA (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
14.11.2024;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 23/09/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 23/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 23/09/2007 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) I coniugi dichiarano e danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento reciproco.
2) I figli minori ed , rispettivamente di Per_1 Per_2 Persona_3
15, 12 e 5 anni, vengono affidato ad entrambi i genitori, in affido condiviso. I genitori provvederanno quindi ad assumere di comune accordo le decisioni più rilevanti riguardanti i figli, in particolare quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, nel preminente interesse degli stessi;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa.
3) I figli continueranno a risiedere presso la madre, nella casa di proprietà esclusiva di quest'ultima, in BARGAGLI (GE), Via Aimone Martini, 52.
4) I genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni, capacità ed aspirazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il tutto secondo il piano genitoriale condiviso di seguito esteso nelle condizioni di separazione che riguardano la prole.
5) Il padre verserà alla madre la somma mensile di € 990,00 complessivi, per il mantenimento dei figli, pari ad € 330,00 per ciascun figlio. L'importo verrà accreditato sul conto corrente intestato alla Signora entro il giorno 15 Parte_2
di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Per quanto concerne le spese di natura straordinaria (sanitarie, scolastiche, extrascolastiche e sportive) relative ai figli, i coniugi dichiarano di fare riferimento per la loro identificazione e necessità di concordarle al verbale della riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova (ex art. 47-quater ord.
Giudiziario) in data 15.9.2016, che dichiarano di conoscere e recepire in toto. Le spese verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo ciascun genitore provvederà a far avere all'altro l'estratto delle spese anticipate e l'altro dovrà provvedere al rimborso nel termine di un mese.
7) Per quanto riguarda il regime di frequentazioni, il padre potrà esercitare il diritto di visita compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli
3 1 regime minimo:
Un fine settimana alternato tra i genitori, a partire dalle ore 18 del venerdì fino al lunedì mattina, quando provvederà a riaccompagnarli a scuola (e asilo);
Un giorno infrasettimanale, preferibilmente il martedì dalle ore 18 fino alla mattina del giorno successivo. Nella settimana in cui il week end è di competenza della mamma, il padre potrà tenere con sé i figli anche nella giornata di giovedì (o altro giorno diverso dal venerdì).
8) Le figlie e sono in grado di andare a scuola e tornare a casa Per_2 Per_1
da sole. viene accompagnato alla scuola materna e ripreso (alle 3 o Per_3
alle 4 del pomeriggio) dalla mamma o, in caso di impossibilità di questa, dai nonni materni. Non si prevede l'utilizzo di servizio di baby-sitter. La figlia che frequenta il liceo economico sociale FIRPO, non svolge per sua Per_1
volontà attività sportive o ludiche. I genitori si impegnano ad assecondare eventuali scelte future in tal senso. che frequenta la seconda media, Per_2
svolge pallavolo con allenamenti 3 volte alla settimana, accompagnata dalla mamma o, talvolta, da altro genitore di compagne di allenamento.
9) Nel periodo estivo i genitori potranno tenere i figli per 2 settimane consecutive con sospensione del regime di visita dell'altro, in periodo da concordarsi in base alle esigenze lavorative. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove intendono portare i figli per le vacanze.
10) I genitori concordano sin da ora che i figli potranno effettuare anche durante l'anno scolastico in periodi diversi da quello Parte_4
estivo, compatibilmente con le esigenze di studio, per la durata di una settimana in cui verrà quindi sospeso il regime di visita dell'altro genitore. Si specifica inoltre che nei periodi in cui i genitori avranno i figli con sé saranno liberi di effettuare viaggi anche all'estero, preavvisando l'altro genitore ed informandolo su meta, itinerario e durata;
11) I figli trascorreranno il giorno di Natale e quello di Santo Stefano con uno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza della festività ed annuale;
4 ugualmente trascorreranno con l'uno o l'altro genitore secondo alternanza annuale il giorno di Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Ugualmente si seguirà il regime dell'alternanza annuale per il giorno del compleanno dei figli. Entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, nonché rispettivamente la Festa del Papà e della Mamma. Saranno possibili accordi diversi, anche nell'interesse dei figli.
Per quanto concerne tutte le altre festività tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno i coniugi si accorderanno di volta in volta in un'ottica di fattiva collaborazione, in base anche agli impegni lavorativi reciproci e nel rispetto del preminente interesse dei figli.
12) Le comunicazioni tra genitori verranno effettuate (se non possibile di persona) telefonicamente, via messaggio o via mail e comunque con ogni mezzo idoneo e disponibile;
ugualmente le comunicazioni dei figli con il genitore presso cui non si trovano al momento potranno essere telefoniche o via messaggio (le figlie sono già dotate entrambe di telefono cellulare personale), con orario libero compatibilmente con quanto consentito dalla loro età.
13) I genitori si impegnano a scegliere e/o cambiare il pediatra/medico di base dei figli di comune accordo nonché a comunicare all'altro ogni informazione necessaria relativa alla salute dei figli.
14) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 735, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
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