CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1178 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro Parte_1 appellante
E
con l'avv.to STRAZZULLI FILOMENA CP_1
Appellato-appellante incidentale
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.12.2020 appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, CP_1 conveniva in giudizio il ed esponeva che in data 6 settembre 2005 era Parte_1 stato comandato in un servizio moto-montato ed aggiungeva che durante l'inseguimento di un'autovettura, il cui conducente non aveva ottemperato all'alt imposto e si era dato alla fuga tentando di investire un militare operante, egli era stato veniva speronato dal fuggitivo, rovinando a terra.
Deduceva ancora che in data 20 novembre 2010, intorno alle ore 22.00, era rimasto ferito durante l'espletamento di un servizio di contrasto alla criminalità.
In particolare mentre, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, era in servizio automontato in qualità di gregario, durante le operazioni dirette a fermare un veicolo sospetto in movimento, al quale in precedenza era stato intimato “l'alt carabinieri”, aveva riportato lesioni a seguito della collisione dell'autovettura su cui era a bordo con il citato veicolo che procedeva nel senso opposto di marcia.
Lamentava che, mentre in relazione all'evento occorso in data 6 settembre 2005 gli era stato riconosciuto lo status di vittima del dovere, con conseguente riconoscimento dei relativi benefici, quanto all'incidente verificatosi nella circostanza del 20 novembre 2010 il
[...]
aveva escluso che il ferimento ricadesse “nelle fattispecie previste all'art. 1, Parte_1 comma 563 della legge n. 266/2005”.
Dedotta l'illegittimità della determinazione assunta in sede amministrativa, il ricorrente concludeva chiedendo, previo riconoscimento dello status di vittima del dovere anche in relazione all'evento del 20 novembre 2010 e previa una declaratoria del proprio diritto, la condanna della convenuta pubblica amministrazione della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 in relazione a una invalidità pari al 70%, o a quella ritenuta di giustizia, detratto quanto già corrisposto in relazione a una invalidità pari al 25%, nonché, in relazione all'evento occorsogli il 20 novembre 2010, allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, di euro 1.033,00 mensili, con decorrenza dal 18.02.2011 (data di stabilizzazione delle patologie correlate al medesimo evento), con perequazione automatica, e
- con pari decorrenza - all'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98 nella misura di euro 500,00 mensili, con perequazione automatica.
Nella resistenza dell'amministrazione convenuta, il tribunale di Cosenza ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, dopo avere ritenuto che anche le lesioni dell'evento del 2010 sono state cagionate nel contesto di attività intese al contrasto della criminalità ed a seguito di un'azione violenta, ha ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Quindi, sulla base delle risultanze della disposta ctu medico-legale , ha così statuito:
Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere anche in relazione all'evento del 20 novembre 2010.
Dichiara il diritto del ricorrente al beneficio della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 da commisurarsi alla complessiva, interdipendente, invalidità riportata per le patologie subite negli eventi occorsigli il 6 settembre 2005 e il 20 novembre
2010, pari al 70%, nonché, in relazione all'evento occorsogli il 20 novembre 2010, allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e - con pari decorrenza - all'assegno vitalizio ex art. 2 legge
407/98.
Pag. 2 di 11 Condanna il , in persona del Ministro p.t., alla corresponsione in Parte_1 favore del ricorrente della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 in relazione a una invalidità pari al 70%, detratto quanto già corrisposto in relazione a una invalidità pari al 25%, nonché, in relazione all'evento occorsogli il 20 novembre 2010, allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, di euro 1.033,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con perequazione automatica, e - con pari decorrenza - all'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98 nella misura di euro 500,00 mensili, con perequazione automatica.
Condanna il , in persona del p.t., alla rifusione delle spese di Parte_1 CP_2 lite che liquida in euro 4.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione.
Pone a carico del , in persona del Ministro p.t., le spese di CTU, Parte_1 liquidate con separato decreto.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ed ha lamentato l'erroneità della Parte_1 ctu, acriticamente recepita dal giudice di prime cure, nei termini che seguono.
Il CTU ha riconosciuto una invalidità complessiva in capo al ricorrente pari all'80% - poi giustamente ridotta dal Giudice di primo grado al 70% (perché in ricorso era stata chiesta questa percentuale e quindi in ossequio al principio tra chiesto e pronunciato) – in dipendenza di un quadro menomativo composto dalle seguenti patologie:
1- sindrome algico disfunzionale rachide cervicale con modico deficit funzionale;
2- sindrome algico disfunzionale spalla dx con lesione t. sovraspinato, distacco parcellare della clavicola, segni di artrosi acromio claveare calcificazioni periarticolari;
3- cicatrice al volto;
4- grave sindrome algico disfunzionale ginocchio dx da lesione inveterata LC (già trattata chirurgicamente), meniscopatia, condropatia di IV grado femoro-rotulea e femoro-tibiale, grave gonartrosi secondaria compartimento mediale con pregressa placca osteocondrosica evoluta in necrosi, tendinopatia del t. rotuleo;
5- condropatia ginocchio sx (da sovraccarico funzionale);
6- esiti di lesione muscolare coscia dx;
7- coxartrosi bilaterale con slivellamento delle anche da accorciamento arto inf. Dx;
8- disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS);
9- varici aa inf. Dx in esito di trombosi venosa post traumatica;
10- prostatite cronica con riacutizzazioni, infertilità, deficit erettile, urge e stress incontinence;
Pag. 3 di 11 11- grave sindrome algo disfunzionale caviglia dx da osteonecrosi post-traumatica, tendinite inserzionale del tendine di Achille dx, sinovite astragalo-scafoidea, artrosi tarsale, lesione del leg. Peroneoastragalico anteriore.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto corretta la computabilità, ai fini della determinazione della percentuale invalidante assistibile ai sensi della normativa in materia di benefici alle vittime del dovere, delle patologie di cui ai numeri 2, 3, 6, 8 e 10 in quanto
A) con riferimento alla patologia alla spalla destra (sub 2) si osserva che l'appellato, in occasione dell'evento occorso nel 2005, ha riportato un trauma contusivo di spalla sinistra mentre nell'evento occorso nel 2010 non ha riportato alcuna lesione alle spalle. Inoltre, si rileva che la prima documentazione medica afferente alla spalla destra risale al 26.9.2016
(cfr. pag. 12 della relazione peritale in cui si riferisce della radiografia dello studio . Per_1
B) Quanto alla cicatrice al volto (sub 3), tale patologia risale all'anno 2003 ed è dunque antecedente agli eventi del 2005 e del 2010 rispetto ai quali si chiede il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Ed infatti, dall'esame del verbale modello BL/B dell'1.7.2013 della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto (doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente) si evince che il trauma cranico minore, la distorsione al ginocchio destro, la contusione alla spalla destra e la piccola escoriazione alla guancia destra sono stati riportati in un evento traumatico risalente al 2003.
C) Con riferimento alla patologia sub 6, si deve rilevare che l'unica documentazione sanitaria attestante la lesione muscolare alla coscia destra è datata 3.7.2013 (cfr. pag. 6 della relazione peritale) allorquando l'appellato si sottopose ad ecografia muscolo tendinea della coscia destra presso il Presidio Ospedaliero di Cosenza. L'omesso rilievo della patologia nell'immediatezza o comunque in prossimità temporale degli eventi del 2005 e del
2010 non consente di ricondurre etiologicamente ad essi la lesione muscolare;
D) con riferimento al disturbo post-traumatico da stress (sub 8) si eccepisce che la documentazione medica presa in considerazione dal Tribunale – per il tramite dell'ausiliare
– è la certificazione relativa alla visita ed ai test psicodiagnostici DSM svolti, in data Cont 4.1.2021, presso l' di Cosenza, di cui si dà atto a pag. 9 della consulenza tecnica. Ancora una volta l'eccessivo lasso temporale intercorrente tra gli eventi traumatici (datati 2005 e
2010) impedisce di ricondurre etiologicamente ad essi la patologia lamentata. Peraltro, si deve rilevare che il Giudice non si è avveduto – ed ha pertanto replicato – dell'errore commesso dal perito che ha irragionevolmente ed in violazione delle regole fondamentali della scienza medico-legale ricondotto il disturbo post-traumatico da stress ad eventi così lontani nel tempo anche in assenza di qualsiasi certificazione specialistica psichiatrica, di
Pag. 4 di 11 eventuali tracce di trattamenti terapeutici, farmacologici o di counseling pregressi o in atto.
Conferma l'errore del Tribunale anche la circostanza che la Commissione medico legale dell'INPS non aveva rilevato tale patologia (cfr. doc. 23 del fascicolo del ricorrente).
E) Infine, con riferimento alla patologia sub 10, ossia la prostatite cronica con riacutizzazioni, infertilità, deficit erettile, urge e stress incontinence, lo stesso CTU nelle pagine 5 e 6 riporta il contenuto della certificazione della U.O. di Urologia del P.O. di
Lamezia Terme, datata 7.12.2011, in cui si attesta che l'appellato era già portatore di varicocele, trattato con varicocelectomia e che lo spermiogramma del 24.11.2005, eseguito a distanza di pochi giorni dall'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (effettuato l'8.11.2005) evidenziava una condizione di lievissima astenospermia. In secondo luogo, nella medesima certificazione viene esplicitamente attestato che il quadro di infertilità è conseguente ad un quadro di tromboflebite con successiva sepsi derivante da un quadro di prostatite verificatasi dopo
l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, subita dal paziente nel novembre del 2005.
Inoltre, analizzando il contenuto del referto di visita urologica dell'11.1.2022 dell'U.O. di
Urologia del P.O. di Lamezia Terme (cfr. pag. 10 della relazione peritale), emerge che le patologie riscontrate a carico dell'apparato genito-urinario sono causalmente ricollegabili alla condizione di allettamento continuo per diversi mesi (circostanza peraltro non comprovata da alcuna evidenza documentale) e che la sepsi ha causato una tromboflebite con successiva prostatite. Tali conseguenze patologiche non possono essere ricondotte causalmente all'evento traumatico del 2005, in quanto l'attività dei medici e degli operatori sanitari che avevano in cura l'appellato costituisce un fatto autonomo e distinto idoneo ad interrompere il nesso causale con il sinistro del 2005.
Ha concluso che la valutazione della percentuale invalidante dipendente dagli eventi del 2005
e del 2010 è eccessiva ed ingiustificata e che è giusta quella del 30% riconosciuta dalla
Commissione Medico Ospedaliera di Taranto.
Ha chiesto il rinnovo della ctu per accertare una percentuale senz'altro minore.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: in accoglimento dell'appello, previa eventuale CTU, annullare e/o riforma l'impugnata sentenza e per l'effetto accertare e dichiarare che
l'invalidità valutabile ai fini del riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere è pari al 30% o alla percentuale minore che sarà accertata in corso di causa;
per l'effetto ridurre proporzionalmente la condanna alla corresponsione dei benefici richiesti dall'appellato.
Pag. 5 di 11 L'appellato si è costituito ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto il Parte_1 aveva omesso di inoltrare le osservazioni alla bozza di ctu, con conseguente tardività delle contestazioni proposte con il gravame.
Ha proposto una domanda riconvenzionale, che con successiva costituzione ha qualificato come appello incidentale, con cui ha chiesto, in parziale riforma della sentenza, di riconoscere che i benefici vanno computati sulla scorta di un'invalidità pari al 80% e ciò perché è stato riconosciuto incollocabile dalla commissione Inps.
Il Collegio ha disposto ctu medico-legale.
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Dalla documentazione in atti emerge quanto segue.
Con nota del 19 novembre 2012, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Taranto convocava il ricorrente a visita presso la CMO. (doc. 8 ricorrente) e con verbale in data 1° luglio 2013, la suddetta CMO, in relazione alle patologie correlate agli eventi traumatici occorsi al ricorrente il 06-09-2005 e 20-11-2010, quantizzava le invalidità riportate in una invalidità complessiva "valutabile con una percentuale del 30%" (doc. 9 ricorrente).
Con decreto in data 15 maggio 2013, notificato in data 17 luglio 2013, il
[...]
respingeva l'istanza, tendente ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla Parte_1 normativa vigente in favore delle "Vittime del Dovere", in relazione all'evento occorsogli il
20 novembre 2010" , assumendo che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per riconoscerlo "Vittima del Dovere" (doc. 10 ricorrente).
Con nota del 3 ottobre 2013, quindi, il rimetteva alla CMO il suddetto Parte_1 verbale del 1° luglio 2013, affinché procedesse "all'indicazione delle sole infermità, con la relativa percentuale d'invalidità riportata dal militare, eziologicamente collegate all'episodio di servizio del 6 settembre 2005" (doc. 11 ricorrente).
In data 18 ottobre 2013, la chiedeva alla CMO di Taranto di "procedere Controparte_4 all'indicazione delle sole infermità, con la relativa percentuale d'invalidità riportata dal militare, eziologicamente collegate all'episodio di servizio del 6 settembre 2005" (doc. 12 ricorrente).
Con Verbale del 13 novembre 2013, comunicato dall'INPS, la CML di Cosenza riconosceva il ricorrente "Portatore di Handicap" (doc. 13 ricorrente).
Pag. 6 di 11 Con verbale in data 20 gennaio 2014, quindi, la suddetta CMO di Taranto, in relazione all'evento traumatico occorso il 06-09-2005, quantizzava le invalidità riportate dal ricorrente in una invalidità complessiva "valutabile con una percentuale del 25%" (doc. 14 ricorrente).
Con verbale in data 21 febbraio 2014, la CMO di Messina giudicava il ricorrente "NON idoneo permanentemente al S.M. e d'Istituto nei CC., in modo parziale è si impiegabile, quale parzialmente inidoneo (DPR 738/81), controindicato l'impiego in attività e servizi che comportino prolungata stazione eretta e deambulazione protratta" (doc. 15 ricorrente).
Con note del 4.3.2014, 9.4.2014 e 23.4.2014, il Comando Legione Carabinieri Calabria comunicava ai relativi comandi di riferimento che il ricorrente "E' NON Idoneo permanentemente al S.M. e d'istituto nei CC., in modo parziale è si impiegabile, quale parzialmente inidoneo (DPR 738/81), controindicato l'impiego in attività e servizi che comportino prolungata stazione eretta e deambulazione protratta" (docc. 16, 17 e 18 ricorrente).
In relazione all'episodio di servizio del 6 settembre 2005, il riconosceva Parte_1 il ricorrente "Vittima del Dovere", concedendogli la speciale elargizione, nonché l'assegno vitalizio, non reversibile, ex art. 4, comma 1, lett. b) del DPR n. 243 del 2006, e lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, ex art. 2, comma 105, della Legge n. 244/2007 (docc. 19 e
20 ricorrente).
Con nota del 08.02.2016, il Comando Legione CC. Calabria trasmetteva agli uffici di riferimento "il "Modello GL" del nominato in oggetto da compilare nella parte di pertinenza,
e successiva trasmissione alla C.M.O. del D.M.M.L. di Messina per gli "accertamenti di idoneità ad altre forme di inabilità" (Art.15 DPR 20.10.2001 n. 461) anche alla luce delle patologie riscontrate in sede di visita collegiale eseguita c/o la Commissione Medica (C.M.L.
INPS Cosenza) in data 21.02.2014" (doc. 21 ricorrente).
Con nota del 11.02.2016, quindi, il Comando Compagnia CC di Rogliano (CS) chiedeva al
CMO di Messina di sottoporre il ricorrente a visita collegiale (doc. 22 ricorrente).
Con Verbale del 24 luglio 2017, comunicato dall'INPS, la CML di Cosenza riconosceva il ricorrente " con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% Pt_2
(art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) Percentuale: 80 % Data decorrenza: 3/5/2017" (doc.
23 ricorrente).
Con verbale in data 22 luglio 2020, la CMO del Dipartimento Militare di Medicina Legale di
Messina, in relazione alla patologia correlata all'evento traumatico occorso il 20-11-2010, e già oggetto della visita del 25 novembre 2010 (doc. 2 ricorrente, cit.), confermandone la dipendenza da causa di servizio, la giudicava aggravata con data di stabilizzazione del
Pag. 7 di 11 18/02/2011, ascrivendola alla "Tab. A 8 ctg" , e determinante "in modo prevalente la non idoneità parziale al s.m.i." (doc. 24 ricorrente).
Il giudice di prime cure ha affermato che anche il secondo evento del 20 novembre 2010 rientra “nelle fattispecie previste all'art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005” e ciò perché il ricorrente era impegnato in una attività di contrasto alla criminalità, durante lo svolgimento di operazioni, alle quali era stato comandato, finalizzate al controllo di un veicolo sospetto, al quale era stato intimato l'”Alt Carabinieri” ed il cui conducente non solo non rallentava la marcia ma addirittura accelerava, deliberatamente provocando una collisione con l'autovettura militare, così provocando al ricorrente lesioni diagnosticate nell'immediatezza come “distorsione medio tarsica e trauma distorsivo cervicale” (cfr. la relazione a firma del comandante del reparto in data 23 novembre 2010).
Conseguentemente ha affermato il riconoscimento dello status di vittima del dovere anche in relazione all'evento del 20 novembre 2010 e tale statuizione non è stata oggetto di alcuna censura.
Invero i motivi di gravame dell'Amministrazione sono incentrati esclusivamente sulla percentuale complessiva di invalidità, accertata con la ctu di primo grado.
Solo con le note di trattazione scritta l'Amministrazione ha testualmente lamentato “l'errore materiale nella sentenza nella parte in cui condanna l'Amministrazione al pagamento dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio che erano già stati corrisposti all'interessato al raggiungimento della percentuale di invalidità del 25%. L'errore è palese in quanto detti benefici spettano a coloro che subiscono un'invalidità pari al 25%, ma, ovviamente, spettano una sola volta” , ma l'affermazione introduce una questione di merito sulla spettanza di tali emolumenti anche per il secondo infortunio risultando evidentemente tardiva e quindi inammissibile.
Ciò posto, premesso che non sussiste alcun onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal consulente tecnico d'ufficio (così Cass. 30744/2017), sicchè alcun rilievo può essere attribuito alla mancata contestazione degli esiti della ctu in primo grado e conseguentemente ammissibili sono le censure aventi ad oggetto proprio le risultanze peritali recepite nella decisione sfavorevole all'Amministrazione, il perito nominato in secondo grado, dott.ssa , con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che Persona_2
, risulta affetto quali postumi con nesso di causalità con gli eventi da: CP_1
“Sindrome algico disfunzionale del rachide cervicale con lieve deficit funzionale. Sindrome algico disfunzionale ginocchio dx da lesione inveterata completa LC trattata chirurgicamente, meniscopatia, condropatia di IV grado femoro-rotulea e femoro-tibiale,
Pag. 8 di 11 gonartrosi secondaria del compartimento mediale, tendinopatia del t. rotuleo;
Condropatia ginocchio sx (da sovraccarico funzionale) e coxoartrosi bilaterale con dismetria arti inferiori con obliquità del bacino (+2 cm) e deficit deambulatorio. Pregressa tromboflebite superficiale arto inferiore destro post chirurgica per intervento ricostruzione LC. Prostatite cronica e infertilità (impotenza generandi)”.
“Sindrome algico disfunzionale della caviglia destra da osteonecrosi scafoide tarsale dx post- traumatica, esiti di lesione completa del legamento peroneo astragalico anteriore, tendinite del T. Achille dx, sinovite astragalo scafoidea, artrosi tarsale. Trombosi venosa di una vena accessoria superficiale al terzo inferiore della gamba post traumatica arto inferiore destro con ematoma in prossimità parzialmente organizzato”.
Ha ritenuto una invalidità complessiva del 45%, con decorrenza dalla data del 20/11/2010, secondo evento traumatico, rispondendo esaurientemente alle osservazioni alla bozza.
In particolare in merito al rilievo del consulente dell'Amministrazione - secondo cui sarebbe incerto il collegamento causale dell'infertilità con evento traumatico del 2005, non essendo tale problematica emersa nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera distaccata di
Taranto del 01/07/2013 – ha evidenziato che il era stato operato in data 4/3/2005 di CP_1 varicocelectomia con spermiogranna del 24/01/2005 con solo lievissima astenospermia e spermiogramma nella norma in data 24/5/2005 e quindi all'atto dell'intervento per LC con ricovero del 08/11/2005 era fertile e che la prostatite cronica e la infertilità sono connesse alla tromboflebite venosa superficiale dell'arto inferiore destro post chirurgica diagnosticata in data 14/11/2005.
Per quanto riguarda, poi, le osservazioni della difesa dell'appellato, fondate sulla congruità della valutazione del ctu di primo grado, dott. e sull'erroneità di quella del Persona_3 ctu di secondo grado per l'utilizzo di tabelle non applicabili, si rileva che il perito di primo grado aveva compiuto la sua valutazione richiamando i criteri di cui all'art. 3 del dpr n.
181/2009 (regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidita' e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206) secondo cui nel determinare l'Invalidità Permanente (IP) si deve ricercare il valore più favorevole tra quello previsto per la menomazione nelle Tabelle della Invalidità Civile (DM 05/02/92) e quello invece previsto per le infermità da causalità di servizio (tabelle di cui al DPR 834/81); la dott.ssa nel rispondere ai rilievi della parte appellata ha rifatto i calcoli utilizzando le Per_2 medesime tabelle per le invalidità civili del DM del 5/2/1992 (più favorevoli), così come il perito di primo grado, ma indicando anche le voci tabellari (omesse dal ctu di primo grado) e
Pag. 9 di 11 con convincente ragionamento non ha considerato alcune patologie/menomazioni
(considerate invece dal perito di primo grado) per assenza di nesso di causalità e cioè il DPT
Disturbo post traumatico da stress, il cui primo certificato risale al 4/01/2021 e, dunque, a distanza di oltre 15 anni dall'evento del 2005 e di oltre dieci anni dall'evento 2010, in totale assenza di cronologia causale;
ha evidenziato, inoltre, per quanto concerne la spalla destra che non risultano lesioni in tale sede e che nella diagnosi del P.S è descritta una contusione della spalla sx. che in quanto tale non comporta esiti permanenti così come non sono descritte ferite e cicatrici al volto ma solo ferite escoriate alle mani così come non ha riportato delle lesioni alle spalle nel 2010 e la documentazione medica spalla destra risale al 2016, a distanza di oltre dieci anni dal 2005 e sei anni dal 2010; che la lesione della coscia destra è diagnosticata nel 2013 e quindi a distanza di tre anni dall'evento del 2010 e non in nesso causale con l'evento sia del 2005 che del 2010; ha altresì escluso alcune delle patologie di cui al verbale della Commissione Inps del 24.7.2017 che ha giudicato il ricorrente invalido all'80% (e cioè “Broncopatia cronico ostruttiva di grado medio, cardiopatia ipertensiva con retinopatia ipertensiva e crisi di cefalea, OSAS di grado severo”), anch'esse in assenza di nesso causale.
E'giunta coerentemente alla minore percentuale di invalidità complessiva del 45%
(comprensiva del danno biologico e danno morale, essendo espressa la valutazione della percentuale d'invalidita' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in una percentuale unica d'invalidita', comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale, a norma dell'art. 2 del citato dpr n. 181/2009)
Per i motivi suesposti, in riforma parziale della gravata sentenza, si dichiara il diritto del ricorrente al beneficio della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 da commisurarsi alla complessiva, interdipendente, invalidità riportata per le patologie subite negli eventi occorsigli il 6 settembre 2005 e il 20 novembre 2010, pari al 45% e si condanna il
, in persona del Ministro p.t., alla corresponsione in favore del Parte_1 ricorrente della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 in relazione a una invalidità pari al 45%, detratto quanto già corrisposto in relazione a una invalidità pari al
25%; confermando nel resto la statuizione.
Assorbito l'appello incidentale.
2.In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della parziale soccombenza reciproca, le spese del doppio grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, vengono compensate per un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico del con distrazione, Parte_1 oltre a quelle dell'espletata ctu, nella misura liquidata con separato decreto.
Pag. 10 di 11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato il 25.11.2022, nonché sull'appello incidentale Parte_1 proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del CP_1 lavoro, n. 1558/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, dichiara il diritto del ricorrente al beneficio della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 da commisurarsi alla complessiva, interdipendente, invalidità riportata per le patologie subite negli eventi occorsigli il 6 settembre 2005 e il 20 novembre
2010, pari al 45% e condanna il , in persona del p.t., alla Parte_1 CP_2 corresponsione in favore del ricorrente della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 in relazione a una invalidità pari al 45%, detratto quanto già corrisposto in relazione a una invalidità pari al 25%;
2. conferma nel resto la statuizione;
3. dichiara assorbito l'appello incidentale;
4. liquida le spese del doppio grado di giudizio in € 4.638,00 per il primo ed in € 4.996,00 per il secondo, oltre accessori come per legge, compensandole per un terzo e ponendo i restanti due terzi a carico del con distrazione;
Parte_1
5. pone le spese relative all'espletata ctu , liquidate con separato decreto, a carico del
. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 11 di 11
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1178 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro Parte_1 appellante
E
con l'avv.to STRAZZULLI FILOMENA CP_1
Appellato-appellante incidentale
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.12.2020 appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, CP_1 conveniva in giudizio il ed esponeva che in data 6 settembre 2005 era Parte_1 stato comandato in un servizio moto-montato ed aggiungeva che durante l'inseguimento di un'autovettura, il cui conducente non aveva ottemperato all'alt imposto e si era dato alla fuga tentando di investire un militare operante, egli era stato veniva speronato dal fuggitivo, rovinando a terra.
Deduceva ancora che in data 20 novembre 2010, intorno alle ore 22.00, era rimasto ferito durante l'espletamento di un servizio di contrasto alla criminalità.
In particolare mentre, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, era in servizio automontato in qualità di gregario, durante le operazioni dirette a fermare un veicolo sospetto in movimento, al quale in precedenza era stato intimato “l'alt carabinieri”, aveva riportato lesioni a seguito della collisione dell'autovettura su cui era a bordo con il citato veicolo che procedeva nel senso opposto di marcia.
Lamentava che, mentre in relazione all'evento occorso in data 6 settembre 2005 gli era stato riconosciuto lo status di vittima del dovere, con conseguente riconoscimento dei relativi benefici, quanto all'incidente verificatosi nella circostanza del 20 novembre 2010 il
[...]
aveva escluso che il ferimento ricadesse “nelle fattispecie previste all'art. 1, Parte_1 comma 563 della legge n. 266/2005”.
Dedotta l'illegittimità della determinazione assunta in sede amministrativa, il ricorrente concludeva chiedendo, previo riconoscimento dello status di vittima del dovere anche in relazione all'evento del 20 novembre 2010 e previa una declaratoria del proprio diritto, la condanna della convenuta pubblica amministrazione della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 in relazione a una invalidità pari al 70%, o a quella ritenuta di giustizia, detratto quanto già corrisposto in relazione a una invalidità pari al 25%, nonché, in relazione all'evento occorsogli il 20 novembre 2010, allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, di euro 1.033,00 mensili, con decorrenza dal 18.02.2011 (data di stabilizzazione delle patologie correlate al medesimo evento), con perequazione automatica, e
- con pari decorrenza - all'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98 nella misura di euro 500,00 mensili, con perequazione automatica.
Nella resistenza dell'amministrazione convenuta, il tribunale di Cosenza ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, dopo avere ritenuto che anche le lesioni dell'evento del 2010 sono state cagionate nel contesto di attività intese al contrasto della criminalità ed a seguito di un'azione violenta, ha ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Quindi, sulla base delle risultanze della disposta ctu medico-legale , ha così statuito:
Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere anche in relazione all'evento del 20 novembre 2010.
Dichiara il diritto del ricorrente al beneficio della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 da commisurarsi alla complessiva, interdipendente, invalidità riportata per le patologie subite negli eventi occorsigli il 6 settembre 2005 e il 20 novembre
2010, pari al 70%, nonché, in relazione all'evento occorsogli il 20 novembre 2010, allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e - con pari decorrenza - all'assegno vitalizio ex art. 2 legge
407/98.
Pag. 2 di 11 Condanna il , in persona del Ministro p.t., alla corresponsione in Parte_1 favore del ricorrente della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 in relazione a una invalidità pari al 70%, detratto quanto già corrisposto in relazione a una invalidità pari al 25%, nonché, in relazione all'evento occorsogli il 20 novembre 2010, allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, di euro 1.033,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con perequazione automatica, e - con pari decorrenza - all'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98 nella misura di euro 500,00 mensili, con perequazione automatica.
Condanna il , in persona del p.t., alla rifusione delle spese di Parte_1 CP_2 lite che liquida in euro 4.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione.
Pone a carico del , in persona del Ministro p.t., le spese di CTU, Parte_1 liquidate con separato decreto.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ed ha lamentato l'erroneità della Parte_1 ctu, acriticamente recepita dal giudice di prime cure, nei termini che seguono.
Il CTU ha riconosciuto una invalidità complessiva in capo al ricorrente pari all'80% - poi giustamente ridotta dal Giudice di primo grado al 70% (perché in ricorso era stata chiesta questa percentuale e quindi in ossequio al principio tra chiesto e pronunciato) – in dipendenza di un quadro menomativo composto dalle seguenti patologie:
1- sindrome algico disfunzionale rachide cervicale con modico deficit funzionale;
2- sindrome algico disfunzionale spalla dx con lesione t. sovraspinato, distacco parcellare della clavicola, segni di artrosi acromio claveare calcificazioni periarticolari;
3- cicatrice al volto;
4- grave sindrome algico disfunzionale ginocchio dx da lesione inveterata LC (già trattata chirurgicamente), meniscopatia, condropatia di IV grado femoro-rotulea e femoro-tibiale, grave gonartrosi secondaria compartimento mediale con pregressa placca osteocondrosica evoluta in necrosi, tendinopatia del t. rotuleo;
5- condropatia ginocchio sx (da sovraccarico funzionale);
6- esiti di lesione muscolare coscia dx;
7- coxartrosi bilaterale con slivellamento delle anche da accorciamento arto inf. Dx;
8- disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS);
9- varici aa inf. Dx in esito di trombosi venosa post traumatica;
10- prostatite cronica con riacutizzazioni, infertilità, deficit erettile, urge e stress incontinence;
Pag. 3 di 11 11- grave sindrome algo disfunzionale caviglia dx da osteonecrosi post-traumatica, tendinite inserzionale del tendine di Achille dx, sinovite astragalo-scafoidea, artrosi tarsale, lesione del leg. Peroneoastragalico anteriore.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto corretta la computabilità, ai fini della determinazione della percentuale invalidante assistibile ai sensi della normativa in materia di benefici alle vittime del dovere, delle patologie di cui ai numeri 2, 3, 6, 8 e 10 in quanto
A) con riferimento alla patologia alla spalla destra (sub 2) si osserva che l'appellato, in occasione dell'evento occorso nel 2005, ha riportato un trauma contusivo di spalla sinistra mentre nell'evento occorso nel 2010 non ha riportato alcuna lesione alle spalle. Inoltre, si rileva che la prima documentazione medica afferente alla spalla destra risale al 26.9.2016
(cfr. pag. 12 della relazione peritale in cui si riferisce della radiografia dello studio . Per_1
B) Quanto alla cicatrice al volto (sub 3), tale patologia risale all'anno 2003 ed è dunque antecedente agli eventi del 2005 e del 2010 rispetto ai quali si chiede il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Ed infatti, dall'esame del verbale modello BL/B dell'1.7.2013 della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto (doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente) si evince che il trauma cranico minore, la distorsione al ginocchio destro, la contusione alla spalla destra e la piccola escoriazione alla guancia destra sono stati riportati in un evento traumatico risalente al 2003.
C) Con riferimento alla patologia sub 6, si deve rilevare che l'unica documentazione sanitaria attestante la lesione muscolare alla coscia destra è datata 3.7.2013 (cfr. pag. 6 della relazione peritale) allorquando l'appellato si sottopose ad ecografia muscolo tendinea della coscia destra presso il Presidio Ospedaliero di Cosenza. L'omesso rilievo della patologia nell'immediatezza o comunque in prossimità temporale degli eventi del 2005 e del
2010 non consente di ricondurre etiologicamente ad essi la lesione muscolare;
D) con riferimento al disturbo post-traumatico da stress (sub 8) si eccepisce che la documentazione medica presa in considerazione dal Tribunale – per il tramite dell'ausiliare
– è la certificazione relativa alla visita ed ai test psicodiagnostici DSM svolti, in data Cont 4.1.2021, presso l' di Cosenza, di cui si dà atto a pag. 9 della consulenza tecnica. Ancora una volta l'eccessivo lasso temporale intercorrente tra gli eventi traumatici (datati 2005 e
2010) impedisce di ricondurre etiologicamente ad essi la patologia lamentata. Peraltro, si deve rilevare che il Giudice non si è avveduto – ed ha pertanto replicato – dell'errore commesso dal perito che ha irragionevolmente ed in violazione delle regole fondamentali della scienza medico-legale ricondotto il disturbo post-traumatico da stress ad eventi così lontani nel tempo anche in assenza di qualsiasi certificazione specialistica psichiatrica, di
Pag. 4 di 11 eventuali tracce di trattamenti terapeutici, farmacologici o di counseling pregressi o in atto.
Conferma l'errore del Tribunale anche la circostanza che la Commissione medico legale dell'INPS non aveva rilevato tale patologia (cfr. doc. 23 del fascicolo del ricorrente).
E) Infine, con riferimento alla patologia sub 10, ossia la prostatite cronica con riacutizzazioni, infertilità, deficit erettile, urge e stress incontinence, lo stesso CTU nelle pagine 5 e 6 riporta il contenuto della certificazione della U.O. di Urologia del P.O. di
Lamezia Terme, datata 7.12.2011, in cui si attesta che l'appellato era già portatore di varicocele, trattato con varicocelectomia e che lo spermiogramma del 24.11.2005, eseguito a distanza di pochi giorni dall'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (effettuato l'8.11.2005) evidenziava una condizione di lievissima astenospermia. In secondo luogo, nella medesima certificazione viene esplicitamente attestato che il quadro di infertilità è conseguente ad un quadro di tromboflebite con successiva sepsi derivante da un quadro di prostatite verificatasi dopo
l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, subita dal paziente nel novembre del 2005.
Inoltre, analizzando il contenuto del referto di visita urologica dell'11.1.2022 dell'U.O. di
Urologia del P.O. di Lamezia Terme (cfr. pag. 10 della relazione peritale), emerge che le patologie riscontrate a carico dell'apparato genito-urinario sono causalmente ricollegabili alla condizione di allettamento continuo per diversi mesi (circostanza peraltro non comprovata da alcuna evidenza documentale) e che la sepsi ha causato una tromboflebite con successiva prostatite. Tali conseguenze patologiche non possono essere ricondotte causalmente all'evento traumatico del 2005, in quanto l'attività dei medici e degli operatori sanitari che avevano in cura l'appellato costituisce un fatto autonomo e distinto idoneo ad interrompere il nesso causale con il sinistro del 2005.
Ha concluso che la valutazione della percentuale invalidante dipendente dagli eventi del 2005
e del 2010 è eccessiva ed ingiustificata e che è giusta quella del 30% riconosciuta dalla
Commissione Medico Ospedaliera di Taranto.
Ha chiesto il rinnovo della ctu per accertare una percentuale senz'altro minore.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: in accoglimento dell'appello, previa eventuale CTU, annullare e/o riforma l'impugnata sentenza e per l'effetto accertare e dichiarare che
l'invalidità valutabile ai fini del riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere è pari al 30% o alla percentuale minore che sarà accertata in corso di causa;
per l'effetto ridurre proporzionalmente la condanna alla corresponsione dei benefici richiesti dall'appellato.
Pag. 5 di 11 L'appellato si è costituito ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto il Parte_1 aveva omesso di inoltrare le osservazioni alla bozza di ctu, con conseguente tardività delle contestazioni proposte con il gravame.
Ha proposto una domanda riconvenzionale, che con successiva costituzione ha qualificato come appello incidentale, con cui ha chiesto, in parziale riforma della sentenza, di riconoscere che i benefici vanno computati sulla scorta di un'invalidità pari al 80% e ciò perché è stato riconosciuto incollocabile dalla commissione Inps.
Il Collegio ha disposto ctu medico-legale.
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Dalla documentazione in atti emerge quanto segue.
Con nota del 19 novembre 2012, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Taranto convocava il ricorrente a visita presso la CMO. (doc. 8 ricorrente) e con verbale in data 1° luglio 2013, la suddetta CMO, in relazione alle patologie correlate agli eventi traumatici occorsi al ricorrente il 06-09-2005 e 20-11-2010, quantizzava le invalidità riportate in una invalidità complessiva "valutabile con una percentuale del 30%" (doc. 9 ricorrente).
Con decreto in data 15 maggio 2013, notificato in data 17 luglio 2013, il
[...]
respingeva l'istanza, tendente ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla Parte_1 normativa vigente in favore delle "Vittime del Dovere", in relazione all'evento occorsogli il
20 novembre 2010" , assumendo che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per riconoscerlo "Vittima del Dovere" (doc. 10 ricorrente).
Con nota del 3 ottobre 2013, quindi, il rimetteva alla CMO il suddetto Parte_1 verbale del 1° luglio 2013, affinché procedesse "all'indicazione delle sole infermità, con la relativa percentuale d'invalidità riportata dal militare, eziologicamente collegate all'episodio di servizio del 6 settembre 2005" (doc. 11 ricorrente).
In data 18 ottobre 2013, la chiedeva alla CMO di Taranto di "procedere Controparte_4 all'indicazione delle sole infermità, con la relativa percentuale d'invalidità riportata dal militare, eziologicamente collegate all'episodio di servizio del 6 settembre 2005" (doc. 12 ricorrente).
Con Verbale del 13 novembre 2013, comunicato dall'INPS, la CML di Cosenza riconosceva il ricorrente "Portatore di Handicap" (doc. 13 ricorrente).
Pag. 6 di 11 Con verbale in data 20 gennaio 2014, quindi, la suddetta CMO di Taranto, in relazione all'evento traumatico occorso il 06-09-2005, quantizzava le invalidità riportate dal ricorrente in una invalidità complessiva "valutabile con una percentuale del 25%" (doc. 14 ricorrente).
Con verbale in data 21 febbraio 2014, la CMO di Messina giudicava il ricorrente "NON idoneo permanentemente al S.M. e d'Istituto nei CC., in modo parziale è si impiegabile, quale parzialmente inidoneo (DPR 738/81), controindicato l'impiego in attività e servizi che comportino prolungata stazione eretta e deambulazione protratta" (doc. 15 ricorrente).
Con note del 4.3.2014, 9.4.2014 e 23.4.2014, il Comando Legione Carabinieri Calabria comunicava ai relativi comandi di riferimento che il ricorrente "E' NON Idoneo permanentemente al S.M. e d'istituto nei CC., in modo parziale è si impiegabile, quale parzialmente inidoneo (DPR 738/81), controindicato l'impiego in attività e servizi che comportino prolungata stazione eretta e deambulazione protratta" (docc. 16, 17 e 18 ricorrente).
In relazione all'episodio di servizio del 6 settembre 2005, il riconosceva Parte_1 il ricorrente "Vittima del Dovere", concedendogli la speciale elargizione, nonché l'assegno vitalizio, non reversibile, ex art. 4, comma 1, lett. b) del DPR n. 243 del 2006, e lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, ex art. 2, comma 105, della Legge n. 244/2007 (docc. 19 e
20 ricorrente).
Con nota del 08.02.2016, il Comando Legione CC. Calabria trasmetteva agli uffici di riferimento "il "Modello GL" del nominato in oggetto da compilare nella parte di pertinenza,
e successiva trasmissione alla C.M.O. del D.M.M.L. di Messina per gli "accertamenti di idoneità ad altre forme di inabilità" (Art.15 DPR 20.10.2001 n. 461) anche alla luce delle patologie riscontrate in sede di visita collegiale eseguita c/o la Commissione Medica (C.M.L.
INPS Cosenza) in data 21.02.2014" (doc. 21 ricorrente).
Con nota del 11.02.2016, quindi, il Comando Compagnia CC di Rogliano (CS) chiedeva al
CMO di Messina di sottoporre il ricorrente a visita collegiale (doc. 22 ricorrente).
Con Verbale del 24 luglio 2017, comunicato dall'INPS, la CML di Cosenza riconosceva il ricorrente " con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% Pt_2
(art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) Percentuale: 80 % Data decorrenza: 3/5/2017" (doc.
23 ricorrente).
Con verbale in data 22 luglio 2020, la CMO del Dipartimento Militare di Medicina Legale di
Messina, in relazione alla patologia correlata all'evento traumatico occorso il 20-11-2010, e già oggetto della visita del 25 novembre 2010 (doc. 2 ricorrente, cit.), confermandone la dipendenza da causa di servizio, la giudicava aggravata con data di stabilizzazione del
Pag. 7 di 11 18/02/2011, ascrivendola alla "Tab. A 8 ctg" , e determinante "in modo prevalente la non idoneità parziale al s.m.i." (doc. 24 ricorrente).
Il giudice di prime cure ha affermato che anche il secondo evento del 20 novembre 2010 rientra “nelle fattispecie previste all'art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005” e ciò perché il ricorrente era impegnato in una attività di contrasto alla criminalità, durante lo svolgimento di operazioni, alle quali era stato comandato, finalizzate al controllo di un veicolo sospetto, al quale era stato intimato l'”Alt Carabinieri” ed il cui conducente non solo non rallentava la marcia ma addirittura accelerava, deliberatamente provocando una collisione con l'autovettura militare, così provocando al ricorrente lesioni diagnosticate nell'immediatezza come “distorsione medio tarsica e trauma distorsivo cervicale” (cfr. la relazione a firma del comandante del reparto in data 23 novembre 2010).
Conseguentemente ha affermato il riconoscimento dello status di vittima del dovere anche in relazione all'evento del 20 novembre 2010 e tale statuizione non è stata oggetto di alcuna censura.
Invero i motivi di gravame dell'Amministrazione sono incentrati esclusivamente sulla percentuale complessiva di invalidità, accertata con la ctu di primo grado.
Solo con le note di trattazione scritta l'Amministrazione ha testualmente lamentato “l'errore materiale nella sentenza nella parte in cui condanna l'Amministrazione al pagamento dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio che erano già stati corrisposti all'interessato al raggiungimento della percentuale di invalidità del 25%. L'errore è palese in quanto detti benefici spettano a coloro che subiscono un'invalidità pari al 25%, ma, ovviamente, spettano una sola volta” , ma l'affermazione introduce una questione di merito sulla spettanza di tali emolumenti anche per il secondo infortunio risultando evidentemente tardiva e quindi inammissibile.
Ciò posto, premesso che non sussiste alcun onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal consulente tecnico d'ufficio (così Cass. 30744/2017), sicchè alcun rilievo può essere attribuito alla mancata contestazione degli esiti della ctu in primo grado e conseguentemente ammissibili sono le censure aventi ad oggetto proprio le risultanze peritali recepite nella decisione sfavorevole all'Amministrazione, il perito nominato in secondo grado, dott.ssa , con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che Persona_2
, risulta affetto quali postumi con nesso di causalità con gli eventi da: CP_1
“Sindrome algico disfunzionale del rachide cervicale con lieve deficit funzionale. Sindrome algico disfunzionale ginocchio dx da lesione inveterata completa LC trattata chirurgicamente, meniscopatia, condropatia di IV grado femoro-rotulea e femoro-tibiale,
Pag. 8 di 11 gonartrosi secondaria del compartimento mediale, tendinopatia del t. rotuleo;
Condropatia ginocchio sx (da sovraccarico funzionale) e coxoartrosi bilaterale con dismetria arti inferiori con obliquità del bacino (+2 cm) e deficit deambulatorio. Pregressa tromboflebite superficiale arto inferiore destro post chirurgica per intervento ricostruzione LC. Prostatite cronica e infertilità (impotenza generandi)”.
“Sindrome algico disfunzionale della caviglia destra da osteonecrosi scafoide tarsale dx post- traumatica, esiti di lesione completa del legamento peroneo astragalico anteriore, tendinite del T. Achille dx, sinovite astragalo scafoidea, artrosi tarsale. Trombosi venosa di una vena accessoria superficiale al terzo inferiore della gamba post traumatica arto inferiore destro con ematoma in prossimità parzialmente organizzato”.
Ha ritenuto una invalidità complessiva del 45%, con decorrenza dalla data del 20/11/2010, secondo evento traumatico, rispondendo esaurientemente alle osservazioni alla bozza.
In particolare in merito al rilievo del consulente dell'Amministrazione - secondo cui sarebbe incerto il collegamento causale dell'infertilità con evento traumatico del 2005, non essendo tale problematica emersa nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera distaccata di
Taranto del 01/07/2013 – ha evidenziato che il era stato operato in data 4/3/2005 di CP_1 varicocelectomia con spermiogranna del 24/01/2005 con solo lievissima astenospermia e spermiogramma nella norma in data 24/5/2005 e quindi all'atto dell'intervento per LC con ricovero del 08/11/2005 era fertile e che la prostatite cronica e la infertilità sono connesse alla tromboflebite venosa superficiale dell'arto inferiore destro post chirurgica diagnosticata in data 14/11/2005.
Per quanto riguarda, poi, le osservazioni della difesa dell'appellato, fondate sulla congruità della valutazione del ctu di primo grado, dott. e sull'erroneità di quella del Persona_3 ctu di secondo grado per l'utilizzo di tabelle non applicabili, si rileva che il perito di primo grado aveva compiuto la sua valutazione richiamando i criteri di cui all'art. 3 del dpr n.
181/2009 (regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidita' e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206) secondo cui nel determinare l'Invalidità Permanente (IP) si deve ricercare il valore più favorevole tra quello previsto per la menomazione nelle Tabelle della Invalidità Civile (DM 05/02/92) e quello invece previsto per le infermità da causalità di servizio (tabelle di cui al DPR 834/81); la dott.ssa nel rispondere ai rilievi della parte appellata ha rifatto i calcoli utilizzando le Per_2 medesime tabelle per le invalidità civili del DM del 5/2/1992 (più favorevoli), così come il perito di primo grado, ma indicando anche le voci tabellari (omesse dal ctu di primo grado) e
Pag. 9 di 11 con convincente ragionamento non ha considerato alcune patologie/menomazioni
(considerate invece dal perito di primo grado) per assenza di nesso di causalità e cioè il DPT
Disturbo post traumatico da stress, il cui primo certificato risale al 4/01/2021 e, dunque, a distanza di oltre 15 anni dall'evento del 2005 e di oltre dieci anni dall'evento 2010, in totale assenza di cronologia causale;
ha evidenziato, inoltre, per quanto concerne la spalla destra che non risultano lesioni in tale sede e che nella diagnosi del P.S è descritta una contusione della spalla sx. che in quanto tale non comporta esiti permanenti così come non sono descritte ferite e cicatrici al volto ma solo ferite escoriate alle mani così come non ha riportato delle lesioni alle spalle nel 2010 e la documentazione medica spalla destra risale al 2016, a distanza di oltre dieci anni dal 2005 e sei anni dal 2010; che la lesione della coscia destra è diagnosticata nel 2013 e quindi a distanza di tre anni dall'evento del 2010 e non in nesso causale con l'evento sia del 2005 che del 2010; ha altresì escluso alcune delle patologie di cui al verbale della Commissione Inps del 24.7.2017 che ha giudicato il ricorrente invalido all'80% (e cioè “Broncopatia cronico ostruttiva di grado medio, cardiopatia ipertensiva con retinopatia ipertensiva e crisi di cefalea, OSAS di grado severo”), anch'esse in assenza di nesso causale.
E'giunta coerentemente alla minore percentuale di invalidità complessiva del 45%
(comprensiva del danno biologico e danno morale, essendo espressa la valutazione della percentuale d'invalidita' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in una percentuale unica d'invalidita', comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale, a norma dell'art. 2 del citato dpr n. 181/2009)
Per i motivi suesposti, in riforma parziale della gravata sentenza, si dichiara il diritto del ricorrente al beneficio della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 da commisurarsi alla complessiva, interdipendente, invalidità riportata per le patologie subite negli eventi occorsigli il 6 settembre 2005 e il 20 novembre 2010, pari al 45% e si condanna il
, in persona del Ministro p.t., alla corresponsione in favore del Parte_1 ricorrente della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 in relazione a una invalidità pari al 45%, detratto quanto già corrisposto in relazione a una invalidità pari al
25%; confermando nel resto la statuizione.
Assorbito l'appello incidentale.
2.In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della parziale soccombenza reciproca, le spese del doppio grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, vengono compensate per un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico del con distrazione, Parte_1 oltre a quelle dell'espletata ctu, nella misura liquidata con separato decreto.
Pag. 10 di 11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato il 25.11.2022, nonché sull'appello incidentale Parte_1 proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del CP_1 lavoro, n. 1558/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, dichiara il diritto del ricorrente al beneficio della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 da commisurarsi alla complessiva, interdipendente, invalidità riportata per le patologie subite negli eventi occorsigli il 6 settembre 2005 e il 20 novembre
2010, pari al 45% e condanna il , in persona del p.t., alla Parte_1 CP_2 corresponsione in favore del ricorrente della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 in relazione a una invalidità pari al 45%, detratto quanto già corrisposto in relazione a una invalidità pari al 25%;
2. conferma nel resto la statuizione;
3. dichiara assorbito l'appello incidentale;
4. liquida le spese del doppio grado di giudizio in € 4.638,00 per il primo ed in € 4.996,00 per il secondo, oltre accessori come per legge, compensandole per un terzo e ponendo i restanti due terzi a carico del con distrazione;
Parte_1
5. pone le spese relative all'espletata ctu , liquidate con separato decreto, a carico del
. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 11 di 11