Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2020/2021 R.G.
Avente ad OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
Promossa da
Parte 1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Miele
Contro
CP 1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Girardi
Conclusioni
Per parte attrice:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, adversis reiectis, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della nella persona del legale rappresentante pro tempore, in CP 1 qualità di società proprietaria dell'esercizio commerciale Upim di Sarzana (SP) via Variante Aurelia n. 96, nella determinazione del sinistro di cui è causa, e per l'effetto condannare la convenuta nella persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento CP 1
,
delle lesioni riportate a dalla sig.ra Parte 1 mediante pagamento, a favore della stessa, della somma complessiva di €. 51.000,00 di cui €. 49.636,85 per le lesioni riportate, €. 1.263,15 per spese mediche ed €.100,00 per l'acquisto di una montatura per gli occhiali, oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla domanda al saldo. Vittoria di spese, diritti, onorari di causa e rimborso ex art. 15 TPF."
Per parte convenuta:
"In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata: contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
FATTO E DIRITTO
CP 1L'attrice notificava atto di citazione nei confronti della società chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 18.1.2020 nei locali commerciali del punto vendita "Upim" posto in Sarzana, di proprietà della medesima [...] Nello specifico, CP 1 Parte 1 affermava di aver perso l'equilibrio mentre stava percorrendo, in discesa, la rampa di scale presente nei predetti locali e di essere caduta a terra, ciò a causa dei gradini non a norma e dell'assenza di corrimano.
In particolare, l'attrice deduceva e documentava quanto segue:
-in data 18.01.2020 Parte 1 insieme alla figlia Persona 1 entrava all'interno dell'esercizio commerciale "Upim", situato in Sarzana, Via Variante Aurelia n. 96 - di proprietà dell'odierna convenuta e si recava al terzo piano al fine di acquistare alcuni capi presso il reparto tessile;
-dopo aver effettuato la scelta dei prodotti di loro interesse, l'attrice e la di lei figlia si dirigevano verso le casse, collocate al piano terra, utilizzando le scale;
percorsa la prima rampa di scale, mentre stavano quindi impegnando la seconda rampa, Parte 1 scivolava in avanti con rotazione del busto in senso antiorario, rovinava a terra e ruzzolava fino al termine della scala, sbattendo la testa;
-secondo l'attrice la caduta si sarebbe verificata a causa dei gradini non a norma e per l'assenza del corrimano, cui aggrapparsi per impedire o frenare la caduta;
-interveniva sul posto un'ambulanza del 118 la quale, dopo aver stabilizzato l'attrice, trasportava la stessa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale della Spezia, ove veniva ricoverata -a seguito degli opportuni accertamenti medici- con la seguente diagnosi: "Emorragia Subaracnoidea post traumatica"; in data 11.02.2020 Parte_1 era dimessa con diagnosi “trauma cranico con emorragia subaracnoidea e frattura dell'osso occipitale". Seguivano ulteriori 180 giorni di cura e riposo. In data 10.08.2020 le veniva diagnosticata la guarigione con postumi da valutare in sede medico legale (docc.1-6);
-l'attrice, durante il periodo di cure, si sottoponeva ad ulteriori visite e controlli (docc. 7-12);
Parte_1 in data 29.11.2020 si sottoponeva ad una visita medica specialistica la quale a accertava quanto segue: "la sig.ra Parte 1 a seguito dell'infortunio di cui è rimasta vittima, ha riportato "Trauma cranico contusivo con emorragia subaracnoidea e frattura occipitale estesa sino al foram" In termini di valutazione del danno indennizzabile in responsabilità civile possono essere sintetizzati nel modo seguente: periodo di inabilità temporanea assoluta: 30 giorni;
periodo di inabilità temporanea parziale 75%: 30 giorni;
periodo di inabilità temporanea parziale 50%: 90 giorni;
periodo di inabilità temporanea parziale 25%: 60 giorni;
Postumi permanenti incidenti sulla validità biologica quantificabili nella misura del 15%". (doc. 13)
-l'attrice, inoltre, a causa del sinistro sosteneva spese mediche quantificate complessivamente in euro 1263,15 nonché euro 100,00 per l'acquisto di una nuova montatura di occhiali, sostitutiva di quella danneggiata, a seguito della caduta oggetto di giudizio;
-Adriana Pt 1 incaricava inoltre un ingegnere di fiducia al fine di redigere una valutazione tecnica riguardante la conformazione delle scale teatro del sinistro. Dalla perizia eseguita sarebbero emerse alcune irregolarità plano-altimetrico "che consentono di affermare con certezza come esista una pericolosità intrinseca al transito ed alla percorrenza a piedi della scalinata in parola, soprattutto a maggior danno e carico delle persone meno giovani" (doc.25);
-l'attrice, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte della CP_1 in merito alla richiesta di risarcimento dei danni patiti, conveniva in giudizio quest'ultima chiedendo il pagamento della somma complessiva pari ad euro 51.000,00 di cui 49.636,85 per le lesioni psico-fisiche riportate, euro 1.263,15 per spese mediche ed euro 100,00 per l'acquisto della nuova montatura degli occhiali da vista;
-si costituiva in giudizio la contestando l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa CP 1 in custodia e l'evento lesivo -dedotto da controparte- in ragione della sussistenza del caso fortuito, costituito dalla condotta incauta della danneggiata;
la Società contestava altresì la quantificazione dei danni prospettati da Parte 1 deducendo il difetto di prova degli stessi. La CP 1
[...], dunque chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, che la domanda venisse accolta nei limiti della prova del danno raggiunta in giudizio;
-nel corso della fase istruttoria era assunta la testimonianza della figlia di parte attrice, Sig.ra Persona 1 e disposta CTU medico-legale in ordine al seguente quesito: "Dica il CTU, esaminati i fascicoli e la documentazione medica agli atti, visitata la perizianda, quali lesioni ebbe a riportare la sig.ra Parte_1 a seguito del sinistro per cui è causa. In caso di sussistenza di postumi invalidanti di natura permanente, li descriva e li quantifichi come Danno Biologico. Si esprima sulla presenza di eventuale danno specifico. Indichi l'inabilità temporanea sia assoluta che relativa e si esprima sulla congruità e pertinenza delle spese mediche in atti".
Prima di entrare nel merito della presente vertenza occorre segnalare che l'eccezione relativa al difetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., sollevata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co 4 n.2 c.p.c. in ordine alle circostanze esposte nella comparsa di costituzione e risposta, deve ritenersi priva di fondamento. Le suddette circostanze, infatti, sono state specificamente contestate da parte attrice in sede di prima udienza di comparizione, nonché in occasione della prima difesa utile costituita dalla memoria ex art. 183 co. 4 n.2 c.p.c.
Nel merito
Terminata la narrazione del fatto, indispensabile al fine di esaminare le diverse posizioni e domande nel merito, occorre preliminarmente osservare che nel caso in esame per accertare l'asserita
- -
responsabilità dell'odierna convenuta ex art. 2051 c.c., è necessario ricostruire la dinamica dei fatti oggetto della presente vertenza, alla luce del quadro probatorio emerso nel presente giudizio.
A tal fine si deve richiamare la testimonianza resa dalla figlia dell'odierna attrice, Per 1
[...] le cui dichiarazioni hanno rivelato coerenza interna e non si pongono in contraddizione con la documentazione in atti - la quale, all'udienza del 06.12.2022, confermava che in data 18.01.2020 -prima del sinistro - stava percorrendo insieme alla madre, la scala che collega il primo piano al piano terra dell'esercizio commerciale Upim di Sarzana e che in quel frangente Pt 1
[...] era posizionata alla sua sinistra.
Ella, inoltre, in ordine al capitolo di parte attrice "Vero è che, in fase di discesa, nell'intraprendere la seconda rampa di scale (rappresentata nelle fotografie allegate alla presente memoria che le si rammostrano all.1-2) la signora Parte 1 scivolava in avanti perdendo l'equilibrio?" "
dichiarava: "confermo adr non sono in grado di dire per quale motivo sia scivolata adr siamo salite utilizzando le medesime due rampe di scale adr non ricordo cosa c'è sul lato destro della scala ma Per 1vedendo le foto si trova una vetrata”. Si deve osservare che la poca precisione con cui
[...] ha descritto i fatti oggetto di prova esprime il carattere genuino della sua dichiarazione ed esclude ulteriormente- qualsiasi eventuale dubbio, derivante dall'esistenza di uno stretto rapporto di parentela tra quest'ultima ed Parte 1 in merito all'attendibilità della teste. Persona 1 infine, precisava che l'odierna attrice "...scendeva autonomamente (le scale) come era in grado di fare, anche perché io avevo le mani occupate dalla merce che avevamo scelto e stavamo portando alla cassa per il pagamento" e che quest'ultima, al momento della perdita di equilibrio, ha ruotato verso sinistra cercando un appiglio al quale aggrapparsi. 66
Appare dunque evidente, alla luce della testimonianza appena esposta e della documentazione in atti, che Parte 1 in data 18.01.2020, presso l'esercizio commerciale Upim di Sarzana (Sp), nell'atto di scendere le scale che collegano il primo piano e il piano terra del negozio- abbia perso l'equilibrio e che, non potendo sorreggersi in alcun modo, attesa l'inesistenza dell'apposito corrimano (come risulta dalla documentazione fotografica in atti), sia caduta rovinosamente a terra rotolando lungo i gradini.
Oltre a ciò si deve segnalare che dall'istruttoria non è emerso che l'attrice avesse difficoltà di deambulazione, come dedotto da parte convenuta, atteso che, poco prima di cadere, ella stava scendendo le scale "autonomamente, come era in grado di fare" e che nessun elemento di prova è stato fornito da parte convenuta al fine di provare il contrario.
Peraltro, nel caso di specie, non risulta in alcuno modo provata l'esistenza del caso fortuito, costituito da un comportamento imprudente (come asserito da parte convenuta) della danneggiata idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra il bene oggetto di custodia e l'evento dannoso. CP 1Si deve altresì precisare che la circostanza dedotta dalla secondo cui l'attrice fosse già a conoscenza dello stato in cui versavano le scale, avendo percorso le stesse -prima dell'incidente- per salire al piano terzo del locale, risulta ininfluente. Parte 1Nel caso in esame infatti non appare ragionevole pretendere che al momento di salire per la prima volta le scale del negozio Upim, avrebbe dovuto accorgersi -immediatamente- dell'inesistenza del corrimano (peraltro prescritto dalla legge), al fine di assumere la dovuta accortezza nella successiva condotta di discesa delle medesime o, addirittura, di optare per l'uso dell'ascensore (come asserito da parte convenuta). Un siffatto contegno, infatti, sotto il profilo della diligenza richiesta al danneggiato (e di qualsiasi utente del negozio), risulta del tutto inesigibile.
A tal proposito è necessario segnalare che, come indicato da parte attrice, il DM n. 236/1989, all'art. 4.1.10, in ordine alla struttura delle scale nei locali aperti al pubblico, prescrive quanto segue:
"le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile e' necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata...
....Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilita' e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
...Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:
...3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati." Si deve ritenere che lo scopo dell'obbligo di dotazione del corrimano -su entrambi i lati- previsto dalla disposizione sopracitata, sia quello di evitare eventuali cadute da parte degli utenti che intendano percorre le scale collocate all'interno dei locali aperti al pubblico.
Risulta quindi evidente che, nel caso di specie, le scale teatro del sinistro de quo, attesa l'insussistenza del corrimano in entrambi i lati (come confermato dalla teste Persona 1 e dalla documentazione fotografica agli atti ), non fossero conformi alle norme "cautelari" volte ad evitare il verificarsi dello stesso evento dannoso occorso, in concreto, all'odierna attrice.
Quest'ultima, invero, durante la discesa delle scale non ha trovato il supporto (ossia il corrimano) prescritto dalla legge al fine di evitare possibili cadute.
Alla luce di quanto sin qui esposto si deve ritenere che, nel caso in esame, non solo ricorra il nesso di causalità tra il bene in custodia costituito dalle scale- e l'evento dannoso (ossia la caduta ) prevista dall'art. 2051 c.c., ma risulta altresì raggiunta la prova in ordine alla intrinseca pericolosità della cosa in custodia “seppure inerte”, non essendo stati rispettati gli obblighi di legge relativi alle dotazioni di sicurezza riguardanti le scale poste in esercizi aperti al pubblico, ciò ha determinato l'impossibilità per la Sig.ra Pt 1 di frenare/arrestare la caduta accidentale, ovvero limitarne i danni, in assenza del corrimano al quale aggrapparsi.
Era altresì prevedibile per il Custode che, l'assenza della necessaria dotazione di sicurezza, potesse cagionare danni agli utenti dell'esercizio commerciale, a prescindere dall'età e dalle loro condizioni fisiche.
Si deve inoltre ribadire che nessuna prova è stata fornita dalla parte convenuta in ordine alla sussistenza di caso fortuito, rappresentato da un comportamento abnorme da parte della Sig.ra Pt 1 nell'uso della cosa, tale da interrompere il nesso causale tra quest'ultima ed il danno.
Pertanto la CP 1 attesa la sua qualità di proprietaria-custode dei locali ove si è verificato il sinistro oggetto di giudizio, dovrà essere condannata ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni patiti da Parte 1
Sul quantum
In ordine al quantum del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale si deve segnalare che la CTU espletata nel presente giudizio -il cui metodo e conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo giudicante e devono intendersi qui integralmente trascritte- ha accertato quanto segue:
Parte 1"-la Sig.ra nell'evento del 18.01.20 ha riportato lesioni personali di natura traumatica per: trauma cranico con emorragia subaracnoidea e frattura dell'osso occipitale;
-sono residuati postumi di natura permanente, precedentemente descritti, riconducibili a trauma cranico con emorragia subaracnoideo e frattura dell'osso occipitale da ritenersi stabilizzati e quindi non suscettibili di prevedibili miglioramenti o peggioramenti, attenenti al danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 11 - 12 %;
-detti postumi si ritiene non inficino la capacità lavorativa specifica della Perizianda;
-il periodo di inabilità temporanea conseguente all'evento de quo è da ritenersi compreso in giorni 123 di cui giorni 23 di I.T.A., giorni 30 di I.T.P. al 75 %, giorni 40 di I.T.P. al 50 % e giorni 30 di
I.T.P. al 25%;
-presenti in atti spese sanitarie documentate da ritenersi congrue per: Ticket sanitario Euro 46,15, Rm encefalo Euro 250,00, visita ORL Dr.ssa Per_2 Euro 102,00, visita medica Dr. Per_3 Euro 61,00, n.8 sedute fkt ( Persona_4 massoterapista) Euro 282,00, affitto deambulatore Euro 60,00; perizia medico legale Persona 5 Euro 400,00 da considerarsi congrua, ma la cui rimborsabilità si rimette all'ill.mo sig. Giudice;
incongrue spese per pantofola elastica Euro 50,00, fotocopie c/o Asl 5 Euro 4,00 e cd/lastre Euro 8,00".
Tanto premesso, in virtù delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale patito da Parte 1 può essere così quantificato:
Età della danneggiata 72 anni;
Invalidità permanente 11,5% = € 26.357,18 ( comprensiva di incremento per sofferenza soggettiva
)
Invalidità temporanea totale 23 gg = € 2.645,00
Invalidità temporanea parziale al 75% 30 gg = € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% 40 gg = € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% 30 = € 862,50
Totale danno biologico temporaneo =€ 8.395,00
Per un totale generale di € 34.752,18 corrispondente all'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale dovuto ad Parte 1
Non può viceversa essere riconosciuta alcuna personalizzazione che non sia duplicato del già riconosciuto incremento per sofferenza soggettiva, in quanto non dimostrato e neppure allegato, che la danneggiata abbia subito un danno diverso ed ulteriore rispetto a qualunque altro soggetto di pari età, in presenza della medesima lesione alla propria integrità fisica.
Riguardo al danno patrimoniale, parte attrice ha altresì documentato di aver sostenuto le seguenti spese, ritenute congrue dal CTU, come indicato nella perizia:
"-presenti in atti spese sanitarie documentate da ritenersi congrue per: Ticket sanitario Euro 46,15, Rm encefalo Euro 250,00, visita ORL Dr.ssa Per_2 Euro 102,00, visita medica Dr. Per_3 Euro 61,00, n.8 sedute fkt ( Persona_4 massoterapista) Euro 282,00, affitto deambulatore Euro 60,00; perizia medico legale Persona 5 Euro 400,00 da considerarsi congrua, ma la cui rimborsabilità si rimette all'ill.mo sig.Giudice".
In ordine alle spese relative alla perizia medico legale ante causam si ritiene che le stesse, alla luce dell'attività professionale prestata, debbano considerarsi congrue.
Deve altresì essere riconosciuto l'importo di € 100,00 corrisposto per l'acquisto di una nuova montatura per gli occhiali da vista in sostituzione di quella danneggiata ( doc. 14).
Pertanto, le spese dovute da CP 1 a titolo di danno patrimoniale, possono essere riconosciute per l'importo complessivo di € 1.313,15. inAlla luce di quanto sin qui esposto, attesa la responsabilità ex art. 2051 c.c. della CP 1 ordine al pregiudizio subito da Parte 1 in conseguenza dell'evento dannoso avvenuto
28.01.2020 presso l'esercizio commerciale “Upim” di Sarzana (SP), la convenuta dovrà essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come sopra determinato. Quanto agli accessori: sul danno non patrimoniale in ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della pronuncia della -sentenza quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - calcolata al mese di giugno 2024 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle del Tribunale di Milano) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (c.d. aestimatio).
Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo. Sul danno patrimoniale sono dovuti gli interessi nella misura legale dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Parte attrice ha documentato di avere sostenuto spese per il proprio CTP, pari ad € 488,00 - da ritenersi congrue - e per la CTU pari ad euro 732,00 entrambe da porsi a carico di parte convenuta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. della CP 1 per i danni patiti da in conseguenza del sinistro occorso a quest'ultima in data 28.01.2020 presso Parte 1
l'esercizio commerciale "Upim” di Sarzana;
-accerta e dichiara che il danno non patrimoniale ammonta ad € 34.752,18 e il danno patrimoniale ad € 1.313,15;
per l'effetto della somma di €
-condanna CP 1 al pagamento, a favore di Parte 1
34.752,18 per danno non patrimoniale ed € 1.313,15 per danno patrimoniale, oltre accessori come indicati in parte motiva;
CP 1 al pagamento, a favore di Parte 1-condanna delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, € 572,00 per spese, oltre accessori di legge, nonché delle spese di CTP pari ad € 488,00 ed al rimborso delle spese di CTU pari ad € 732,00.
La Spezia, 24/3/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi