Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 850
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di recupero per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75, D.P.R. n. 445 del 2000 e 24, D.L. n. 34 del 2020

    Il giudice rileva che la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, accertata dall'Agenzia delle Entrate, comporta la decadenza dai benefici ottenuti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. La giurisprudenza consolidata afferma che la non veridicità della dichiarazione implica la decadenza dai benefici, a prescindere dal dolo o dalla colpa del dichiarante, in applicazione del principio di autoresponsabilità. L'errore formale non è equiparabile a un'irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, poiché la dichiarazione è stata accertata come non veritiera.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di recupero per violazione dell'art. 10, co. 1, L. n. 212 del 2020

    Il giudice afferma che il principio di buona fede nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è recessivo rispetto ai principi di autoresponsabilità del dichiarante e del buon andamento della P.A. Il recupero disposto dall'Ufficio è una conseguenza logica e giuridica dell'accertata non veridicità della dichiarazione sostitutiva. L'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000 non è applicabile in casi di dichiarazioni non veritiere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 850
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 850
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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