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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 35994/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. Valentina Di Peppe Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
SMARANDACHE RODICA con studio in CORSO TRAPANI 25 TORINO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: , CONTUMACE Controparte_1 CodiceFiscale_2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: confermare l'ordinanza urgente ex 473-bis.22 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti si sono divorziate con sentenza del Tribunale di Storozhynets (Ucraina) in data 7/11/2019; che dall'unione coniugale sono nati in data 21/9/2010 e in data Persona_1 Persona_2
12/10/2007; che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 16/10/2024, ha chiesto Parte_1
– a modifica della sentenza di cui sopra – la regolamentazione della responsabilità genitoriale, non disciplinata dalla sentenza di divorzio;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza presso il suo indirizzo estero, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 24/2/2025 celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: il padre non sente e vede i figli da anni e non versa nulla;
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore chiedeva che il tribunale confermasse l'ordinanza del Giudice Delegato.
La causa veniva rimessa al Collegio.
La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 26/2/2025
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che il nucleo composto dalla madre e dai figli è giunto in Italia nel 2019, mentre il padre è rimasto sempre in Ucraina. La ricorrente ha allegato gravi problemi di alcolismo in capo all'ex marito. Il resistente non ha più sentito i figli da quando questi si sono trasferiti in Italia;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore si renda sostanzialmente assente dalla vita dei figli;
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate e in particolare l'assenza di un contatto con la figura paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
che, quanto alla frequentazione tra i figli e il padre, tenuto conto dell'età dei minori deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'uomo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro, sempre considerando la volontà dei minori;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento dei minori che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: ha un regolare rapporto di lavoro con redditi in crescita (il 730 per il 2024 riporta un netto di euro 19.705,00); il padre: del padre nulla si conosce se non il fatto che è persona in piena età lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento dei minori;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 200,00 euro al mese come richiesto dalla madre;
importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT.
Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., Controparte_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Storozhynets (Ucraina) in data
7/11/2019:
Affida i minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, Per_1 Per_2 anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio e il passaporto, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione del padre con i figli ferma la tutela dell'interesse dei minori e previa interlocuzione con gli stessi;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Controparte_1 ottobre 2024, nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 200,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 26/2/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Anna Cattaneo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. Valentina Di Peppe Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
SMARANDACHE RODICA con studio in CORSO TRAPANI 25 TORINO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: , CONTUMACE Controparte_1 CodiceFiscale_2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: confermare l'ordinanza urgente ex 473-bis.22 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti si sono divorziate con sentenza del Tribunale di Storozhynets (Ucraina) in data 7/11/2019; che dall'unione coniugale sono nati in data 21/9/2010 e in data Persona_1 Persona_2
12/10/2007; che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 16/10/2024, ha chiesto Parte_1
– a modifica della sentenza di cui sopra – la regolamentazione della responsabilità genitoriale, non disciplinata dalla sentenza di divorzio;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza presso il suo indirizzo estero, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 24/2/2025 celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: il padre non sente e vede i figli da anni e non versa nulla;
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore chiedeva che il tribunale confermasse l'ordinanza del Giudice Delegato.
La causa veniva rimessa al Collegio.
La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 26/2/2025
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Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che il nucleo composto dalla madre e dai figli è giunto in Italia nel 2019, mentre il padre è rimasto sempre in Ucraina. La ricorrente ha allegato gravi problemi di alcolismo in capo all'ex marito. Il resistente non ha più sentito i figli da quando questi si sono trasferiti in Italia;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore si renda sostanzialmente assente dalla vita dei figli;
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate e in particolare l'assenza di un contatto con la figura paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
che, quanto alla frequentazione tra i figli e il padre, tenuto conto dell'età dei minori deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'uomo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro, sempre considerando la volontà dei minori;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento dei minori che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: ha un regolare rapporto di lavoro con redditi in crescita (il 730 per il 2024 riporta un netto di euro 19.705,00); il padre: del padre nulla si conosce se non il fatto che è persona in piena età lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento dei minori;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 200,00 euro al mese come richiesto dalla madre;
importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT.
Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., Controparte_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Storozhynets (Ucraina) in data
7/11/2019:
Affida i minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, Per_1 Per_2 anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio e il passaporto, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione del padre con i figli ferma la tutela dell'interesse dei minori e previa interlocuzione con gli stessi;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Controparte_1 ottobre 2024, nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 200,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 26/2/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Anna Cattaneo