Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 2211/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2211/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 12.2.2025, e vertente
TRA
, Partita IVA Parte_1
, in persona del Direttore Generale, dott. , P.IVA_1 Controparte_1
legale rappresentante pro - tempore, con sede in , Via Unità Italiana n. Pt_1
28, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 207, presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone, c.f. , che la CodiceFiscale_1
rappresenta e difende, giusta procura su foglio separato, in virtù di delibera di
conferimento incarico n. 625 del 22 aprile 2022, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni al fax 081 2481361 e alla PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_2
già
[...] [...]
Controparte_3
P.Iva , in persona del legale rappresentante pro - tempore Dott. P.IVA_2
elettivamente domiciliata per la carica presso la sede legale Controparte_2
della società, corrente in Aversa (Ce), alla via Giotto n°38, rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciato su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, dagli avv.ti Andrea Ferraro, c.f. C.F._2
, PEC: Vincenzo Mirra, c.f.
[...] Email_2 [...]
PEC: e con questi C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Santa Maria Capua Vetere
alla via Melorio n. 21, nonché presso i suddetti indirizzi di posta elettronica certificata, quale domicilio digitale;
si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0823.62.02.49, oppure agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in AR
persona del legale rapp.te pro- tempore, come da note depositate in data 3
11.2.2025 ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 12.2.2025 e, quindi,
reiterando l'impugnativa di quanto ex adverso dedotto e prodotto, nonché
insistendo per l'accoglimento delle eccezioni sollevate, richieste formulate e conclusioni rassegnate.
Per l'appellata TE
(già TE
, in persona del legale rapp.te pro- tempore, come da
[...]
note depositate in data 6.2.2025 ai fini della trattazione scritta della udienza del 12.2.2025 e, quindi, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta,
ai fini del rigetto dell'appello, risultando i motivi di impugnativa, privi di concreti elementi di critica alla sentenza e limitati alla mera riproposizione di motivi pretestuosi, alla luce degli accertati inadempimenti contrattuali dell' nonché del disatteso onere della prova, anche in ragione Parte_1
dell'irrilevanza della documentazione prodotta in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 9.5.2022 la AR
, in persona del legale rapp.te pro- tempore proponeva impugnazione
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3639/2021 del 9.11.2021, con la quale era stata rigettata l'originaria opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1061/2018 del
5.4.2018, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della ricorrente
della Dott.ssa TE [...]
in persona del legale rapp.te pro- tempore, della Controparte_3
somma di € 127.744,96, oltre interessi come richiesti dalle singole fatture,
quale saldo relativo al corrispettivo per l'erogazione in regime di 4
accreditamento con il SSN Regione Campania delle prestazioni relative all'anno 2017, come da fatture ivi meglio indicate.
L'istante conveniva pertanto innanzi all'intestata Corte di Appello il
TE
in persona del legale rapp.te pro- tempore, chiedendo,
[...]
in riforma della gravata decisione e previa sospensione della provvisoria esecuzione della stessa, per le motivazioni ivi meglio indicate, accogliersi le seguenti conclusioni:
“…b) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle
domande avanzate dall'appellata per le ragioni esposte;
c) accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la
concessione degli interessi moratori richiesti da controparte;
per l'effetto,
d) dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo
opposto in prime cure;
in ogni caso,
e) condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze
del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 3.10.2022 si costituiva il (già TE [...]
TE
, in persona del legale rapp.te pro- tempore, il quale, per le ragioni ivi
[...]
meglio indicate, eccepiva l'inammissibilità del gravame e contestava il fondamento nel merito della proposta impugnazione, precisando le proprie conclusioni, previa richiesta di rigetto della richiesta di sospensione della 5
provvisoria esecuzione della gravata decisione, come di seguito indicato:
“- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai
sensi degli artt. 342 e 434, comma I, c.p.c., in quanto privo dei requisiti e delle
indicazioni ivi previste;
- ancora in via preliminare, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., dichiarare
inammissibile l'appello, in quanto palesemente sprovvisto di elementi di
plausibile fondatezza;
- ancora in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione degli
effetti esecutivi della sentenza di primo grado;
- in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare
integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza con
sentenza n°3639/2021, resa dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua
Vetere, Prima Sezione;
- di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze
del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
All'esito della trattazione e del rigetto, con ordinanza del 26.10.2022,
della richiesta di sospensiva, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellata . AR 6
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Ed invero, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la motivazione adottata dal Tribunale, ritenendo la stessa insufficiente,
incongrua, illogica ed erronea, nella parte in cui era stata ritenuta non provata e, quindi, infondata l'eccezione da essa sollevata quanto al superamento del tetto di spesa da parte del Centro, con applicazione della regressione tariffaria unica e non liquidabilità delle somme ingiunte.
Al fine di meglio comprendere i motivi di censura e le motivazioni sul punto adottate da questa Corte per giungere al relativo superamento, pare utile 7
richiamare le argomentazioni fatte proprie dal primo giudice, come di seguito riportate:
“…l'opponente si è limitato a dedurre che all'ipotesi in esame
andrebbe applicata la disciplina della regressione tariffaria in ragione del
superamento dei tetti di spesa.
Al riguardo la suprema Corte, con la sentenza n. 17437/2016, del
10.12.2015, depositata il 31.08.2016, ha chiarito che il superamento dei tetti
di spesa rappresenta un fatto impeditivo rispetto alla pretesa azionata dalla
struttura sanitaria e come tale, in aderenza al noto riparto dell'onere
probatorio indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
13533/2001, deve essere dimostrato dalla parte che lo eccepisce, ossia, nel
Part caso in esame dall' e non già dalla struttura sanitaria privata.
Tanto premesso, nel caso in esame tale onere non può ritenersi
assolto, non avendo provato l'opponente l'effettivo superamento del tetto di
spesa, che non può ritenersi emergente dalle dichiarazioni unilaterali
dell'opponente, ritualmente contestate dall'opposta.
In secondo luogo , i monitoraggi previsti dagli artt. 5 e 6 del contratto
non risulta provato che siano pervenuti all'opponente rispetto ai singoli
periodi analizzati con conseguente inutilizzabilità da parte dell'opponente
(come chiarito dal giudice di legittimità sul punto, “pur rappresentando il
rispetto del tetto di spesa per tutti i soggetti operanti nel sistema sanitario un
vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni convenzionate
che il S.S.N. può erogare, è sull' competente che deve ritenersi imposto Pt_2
l'obbligo di far osservare il relativo limite massimo di impegno finanziario
(programmato dalle singole Regioni) alle strutture che operano in regime di 8
convenzionamento e, perciò, di portare tempestivamente a conoscenza di
queste ultime il raggiungimento di tale tetto. Solo una volta che si sia venuta
a verificare questa condizione e l' abbia perciò sospeso - con ufficiale Pt_2
determinazione provvedimentale dell'organo a ciò legittimato - il sistema di
convenzionamento, non essendovi obbligo di erogare la prestazione, la
struttura privata è tenuta ad avvertire l'utente richiedente ulteriori
prestazioni eccedenti il tetto -il cui superamento deve essere stato già attestato
e formalmente comunicato dalla della non rimborsabilità a carico del Pt_2
Servizio sanitario regionale -che agisce per conto del S.S.N.- delle medesime,
e, in caso di indisponibilità a sopportarne il relativo costo, rifiutare la
prestazione (o erogarla sopportandone i costi;
Cass. 2019\26234).
Posto che nella specie la doglianza risulta riguardare i soli primo e
secondo semestre del 2017, deve rilevarsi che parte opponente si è limitata a
produrre in giudizio le sole determine dirigenziali (atti interni ) senza in alcun
modo dare prova né dell'approvazione del consuntivo 2017, né
dell'espletamento del monitoraggio, elementi necessari ed imprescindibili di
una corretta regressione tariffaria: l'omessa prova di espletamento del
monitoraggio (non avendo nella specie l'opponente prodotto copia dei
monitoraggi effettuati, senza neppure provare di averli comunicati
all'opposta) preclude di per sé ogni efficacia dello stesso con conseguente
inopponibilità all'opponente dell'eccepito superamento del tetto di spesa”.
Tanto premesso, secondo l'appellante, sarebbero proprio gli accordi contrattuali a escludere qualsivoglia credito in capo al
[...]
in quanto TE
i provvedimenti di liquidazione disposti in relazione alle prestazioni 2016 e 9
2017 erano stati “adottati in aderenza ai contratti sottoscritti dal Legale
Rappresentante del Centro ed all'intervenuto tariffario ex DCA n. 89/2016”.
Più nel dettaglio, la Regione Campania, con il menzionato DCA n.
891/2016, aveva definito per il biennio 2016/2017 i limiti di spesa e i relativi contratti con gli erogatori privati;
in particolare, l'allegata Sezione III forniva indicazioni utili alla stipula con le strutture private accreditate dei contratti di acquisto, per gli anni 2016 e 2017, delle prestazioni afferenti alla macroarea di specialistica ambulatoriale.
L'Ente Regionale, inoltre, al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero anno 2017, prevedeva, al capoverso nove (9) del disposto di cui alla Sezione III, l'applicazione trimestrale della Regressione Tariffaria Unica
(RTU) secondo le indicazioni riportate nell'art 5 bis dello schema di Protocollo
d'Intesa con le Associazioni di Categoria, nonché dello schema di contratto.
Le suddette indicazioni, considerando il minor fabbisogno assistenziale che in genere si registra nel periodo estivo (Agosto in particolare), stabilivano la suddivisione del tetto annuale di ogni singola branca specialistica in undicesimi, consentendo la possibilità di “riassorbire”
nel trimestre successivo e, comunque, entro l'anno gli eventuali sforamenti di budget trimestrale.
In aderenza alla richiamata normativa, nonché all'art. 5bis del contratto ex DCA 8912016, il tetto di spesa per la branca di Radiologia di €
23.312,000,00 (assistiti Regione Campania e fuori Regione) era stato suddiviso in undicesimi per cui, in applicazione della trimestralizzazione del tetto di spesa, come disposto al punto 6 dell'art. 5, era stato determinato come di seguito: 10
a) 1° trimestre 3/11 € 5.812.363,64;
b) 2° trimestre 6/11 € 5.812.363,64;
c) 3° trimestre 2/11 (tenuto conto del minor fabbisogno che generalmente si registra nel periodo estivo, art. 5 contratto) € 3.874.909.
In conseguenza, le Strutture accreditate per la branca di Radiologia
avevano fatturato per il 1° trimestre 2017 complessivamente € 7.982.747,61,
importo che, a seguito dei tagli per controlli analitici sulle impegnative pari a
€ 14.064,48, veniva rideterminato in € 7.968.683,13.
Inoltre, a dire dell'appellante, a fronte di un budget trimestrale di €
5.812.363,64, era stata registrata un'eccedenza di € 2.156.319,49,
corrispondente a una RTU del 27% da recuperare successivamente in due quote: € 1.330.668,99 sugli acconti 3° e 4° trimestre ed € 825.650,50 a consuntivo.
Ciò posto, in applicazione del coefficiente della RTU pari a 0,0383,
per il Centro appellato - relativamente al 1° trimestre – era stato determinato un budget liquidabile, nel rispetto dei limiti di spesa, di € 222.877,50, in quanto dal fatturato di € 305.562,47 venivano decurtati € 82.648,97 per RTU.
A fronte del limite di spesa riconoscibile (ai sensi della richiamata normativa) di € 222.877,50, al predetto centro appellato si liquidavano in acconto € 276.492,94, determinandosi - quindi - una differenza di € 53.615,44
da recuperare in sede di consuntivo.
Allo stesso modo, per il 2° trimestre, a fronte del limite di spesa di €
5.812.363,64, le Strutture avevano prodotto un fatturato di € 6.520.254,68 che,
depurato di € 2.176,92 per tagli su impegnative, era stato quantificato in €
6.518.077,65, per cui si registrava un'eccedenza del tetto di branca pari a € 11
705.714,12, corrispondente a una RTU dello 0,11% (nota metodologica determina 8184/2017).
In particolare, per il Centro Radiologico Dott. della Controparte_2
Dott.ssa in applicazione degli indirizzi innanzi TE CP_5
richiamati, era stato determinato un fatturato liquidabile di € 237.346,82,
rispetto al fatturato prodotto di € 266.164,53, per l'effetto dell'applicazione della RTU di € 28.817,71 (allegato b determina 8184/2017).
Tenuto quindi conto che erano stati liquidati in acconto € 239.620,15,
per il predetto Centro si era determinato un saldo negativo di € 2.273,33
(allegato b, tabella 3 determina 8184/2017).
Relativamente alle mensilità di luglio e agosto 2017, con determine n.
5522/2017 e n. 6423/2017, erano stati liquidati in acconto rispettivamente €
71.470,35 su € 79.411,50 ed € 50.882,50 su € 56.536,11.
Per quanto sopra esposto, secondo l'appellante, per il 1° e 2° trimestre non poteva riconoscersi alcun saldo residuo per il Centro Radiologico
[...]
della Dott.ssa nelle more del TE TE CP_5
consuntivo anno 2017 in corso di elaborazione.
Dopo aver così ricostruito i termini della vicenda contabile,
semplicemente reiterando sostanzialmente pedissequamente le argomentazioni contenute nell'originario atto di opposizione, l'appellante ha articolato la propria censura semplicemente affermando che il Giudice di primo grado non avrebbe affatto motivato le ragioni per le quali aveva disatteso le proprie osservazioni, giungendo a ritenere non provata e, quindi,
infondata l'eccezione di superamento del tetto di spesa da parte del , CP_5
con conseguente applicazione della regressione tariffaria e non liquidabilità 12
delle somme ingiunte in prime cure.
Parte Inoltre, a dire della il Tribunale aveva anche errato nell'applicazione dell'onere probatorio in merito al superamento del tetto di
Parte spesa, ponendo lo stesso illegittimamente a carico esclusivo dell'
Orbene, sotto quest'ultimo profilo, osserva la Corte che la tesi sostenuta da parte appellante costituisce una posizione in maniera del tutto convincente superata dalla Suprema Corte (v. da ultimo, ex plurimis,
Cassazione civile, sez. III, 14/11/2024 , n. 29474), la quale ha da tempo chiarito che “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in
regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa,
costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura
accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione
dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget,
essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo”;
questa stessa Corte, peraltro, ha da tempo fatto proprio tale orientamento,
essendo quindi già sotto tale profilo non condivisibile la pronuncia del
Tribunale.
La censura relativa quindi all'erronea applicazione dei principi in tema di onere probatorio, deve quindi ritenersi del tutto infondata.
Appare poi del tutto inammissibile il mero richiamo, in sede di impugnazione, della ricostruzione contabile già contenuta nell'atto di opposizione, senza prendere invece posizione sulle argomentazioni che il primo giudice ha fatto proprie - e che si sono sopra integralmente richiamate
Parte
- al fine di escludere la legittimità del comportamento dell' che non ha provveduto al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite dal . CP_5 13
Non solo infatti non corrisponde al reale percorso motivazione della sentenza di primo grado l'assunto di parte appellante secondo il quale il
Parte Tribunale non avrebbe giustificato il rigetto della argomentazioni della ma, piuttosto, è a quest'ultima che va addebitato di non aver preso posizione,
con conseguente inammissibilità della censura, sulle affermazioni poste a sostegno del riconoscimento del diritto del . CP_5
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, stante l'infondatezza dei proposti motivi di gravame, va rigettato l'appello proposto,
con conseguente conferma della impugnata decisione.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza dell'appellante
, in persona del legale rapp.te AR
pro tempore, e si liquidano in favore della TE
(già
[...] TE
, in persona del legale rapp.te pro-
[...]
tempore, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria,
non essendosi la stessa svolta.
Dette spese e competenze vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv. Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra, dichiaratisi anticipatari, in 14
uguale misura.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante AR
, in persona del legale rapp.te pro tempore, la cui
[...]
impugnazione è stata integralmente rigettata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale AR
rapp.te pro- tempore, con citazione dell'9.5.2022, nei confronti della
[...]
(già TE [...]
, in persona TE
del legale rapp.te pro- tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 3639/2021, resa in data 9.11.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata decisione;
2) condanna la , in persona AR
del legale rapp.te pro- tempore, al pagamento in favore della
[...]
(già TE [...]
TE
, in persona del legale rapp.te pro- tempore, di
[...]
spese e competenze di lite relative al presente giudizio che liquida in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
15
3) Dispone la distrazione, ex art. 93 c.p.c., di spese e competenze di cui al capo che precede in favore degli Avv. Andrea Ferraro e Vincenzo
Mirra, dichiaratisi anticipatari, in uguale misura;
4) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante
[...]
, in persona del legale rapp.te AR
pro tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo