TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 12260/2024 R.G.
All'udienza dell'1.7.2025, davanti al giudice dr. Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 contro
SO NI
è presente per le ricorrenti, l'avv. Mario Pastorello.
Nessuno è presente sino alle ore 10.00 per il resistente.
L'avv. Pastorello discute la causa riportandosi alle conclusioni in atti e chiede che sia decisa. Dichiara altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi il Giudice si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.
Liana Pernice - G.O.T.
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, viene sospesa la camera di consiglio.
Liana Pernice - G.O.T.
1 Alle ore 19.30, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene emessa la sentenza che segue, ex art. 429 cod. proc. civ.
Liana Pernice G.O.T.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana
Pernice, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12260 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa l'1.7.2025 ex art. 429 cod. proc. civ. ed avente ad oggetto “risoluzione contratto di locazione”
TRA
(cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ), (cod. fisc. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cod. fisc. , elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._4
Palermo, presso lo studio dell'avvocato Mario Pastorello (domicilio digitale:
, che li rappresenta e difende per procura ad litem in atti Email_1
RICORRENTI
E
(cod. fisc. nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._5 residente nella via Asmara n. 27 piano 2^
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
Con atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida notificato una prima volta il 30.4.2024, le signore , Parte_1 [...]
, e , nel convenire in giudizio innanzi il Tribunale Parte_2 Parte_3 Parte_4 di Palermo il signor esponevano: Controparte_1
.- che l'intimato conduceva in locazione per uso abitativo, in forza del contratto del
18.2.2020 - reg. to il 2.3.2020 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Palermo
1 al n. 3494, serie 3T, l'unità immobiliare residenziale sita in Palermo, via Asmara n. 27 piano quarto, identificata in catasto al fg. 47 p.lla 4680, sub. 12, per il canone annuo di
€.
4.800 da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate di €. 400 ciascuna;
.- che il conduttore si era reso moroso nel pagamento della somma di €. 2.500, afferente quanto ad €. 100 al saldo mensilità di ottobre 2023, e per il resto ai canoni relativi ai mesi novembre 2023 – aprile 2024.
Intimavano, per quanto sopra, dopo avere premesso di avere infruttuosamente richiesto
2 il pagamento, sfratto per morosità contestualmente citandolo per la convalida e chiedendo il rilascio dell'immobile, oltre la rifusione delle spese.
Con ordinanza del 12.10.2024, il cui contenuto si richiama, evidenziato che l'intimazione di sfratto non era andata a buon fine in ragione della irreperibilità dell'intimato e che quest'ultimo non era comparso, e considerato che la notifica a persone irreperibile va ritenuta incompatibile con lo speciale procedimento per convalida di sfratto, il Tribunale non dava luogo alla convalida e disponeva il mutamento del rito onerando le intimanti di notificare all'intimato sia l'intimazione di sfratto sia l'ordinanza del 12.10.2024.
Indi, effettuata ritualmente la notifica in data 21.2.2025 ed espletato con esito negativo la mediazione, ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010 e ss. mm. e ii, la causa, istruita con la documentazione prodotta dalle ricorrenti, era rinviata per discussione all'udienza dell'1.7.2025 e all'esito della camera di consiglio decisa ex art. 429 cod. proc. civ.
2.- Merito della lite.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituito Controparte_1 in giudizio nonostante la notifica dell'intimazione di sfratto e dell'ordinanza di mutamento del rito del 12.10.2024 avvenuta il 21.2.2025.
Nel merito, poi, giova evidenziare che “…in tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posto in condizioni di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 cod. civ.
(secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione così non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna.”(Cass. n. 27955/2020, Ord.).
Ciò posto, va evidenziato che con il deposito del contratto di locazione del 18.2.2020, ritualmente registrato, le ricorrenti hanno provato, come era loro onere, la fonte dell'obbligazione posta a fondamento della domanda e, ad un tempo, provato il fatto costitutivo della pretesa azionata, atteso che non risulta contestato, di contro, il pacifico e pieno godimento dell'immobile da parte del conduttore. Conseguentemente, gravava su quest'ultimo, in applicazione dei comuni principi sull'onere della prova ex art. 2679 cod. civ., provare l'avvenuto pagamento dei canoni. Ed infatti “..in tema di prova di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte ( negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza , limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
3 estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..” (cfr. Cass. civ. sez. un.
30.10.2001 n. 13533; conf. Cass. n. 826/2015). In altri termini, “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca.” (Cass. 27.9.2016 n. 18991).
Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dal resistente, rimasto contumace.
Ne consegue che, richiamati i predetti principi e considerato il lungo periodo di morosità, il conduttore è incorso in modo indubbio in un inadempimento non di scarsa importanza (art. 5 L. n. 392/1978; artt. 1455 cod. civ.) idoneo a risolvere il contratto di locazione ex art. 1453 cod. civ. Per tale motivo deve essere pronunciata la risoluzione per grave inadempimento in capo al conduttore del contratto di locazione in parola, in applicazione della normativa sopra richiamata, e quest'ultimo condannato a rilasciare l'immobile valutati i criteri di cui all'art. 56 L. n. 392/78 entro gg. 30 da oggi.
Il resistente va, poi, condannato a corrispondere alle ricorrenti la somma di €. 2.500,00
a titolo di canone locativi di cui all'atto di intimazione nonché ai canoni successivi maturati a decorrere dal mese di maggio 2024 sino all'effettivo soddisfo, nella misura contrattualmente pattuita di €. 400 al mese. Il tutto con gli interessi legali a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino al pagamento.
3.- Spese.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
.- dispone, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. e 5 Legge n. 392/1978, la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 18.2.2020 - reg. to il 2.3.2020 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Palermo 1 al n. 3494, serie 3T, l'unità immobiliare residenziale sita in Palermo, via Asmara n. 27 piano quarto, identificata in catasto al fg. 47 p.lla 4680, sub. 12, e per l'effetto condanna il resistente
[...]
a rilasciare in favore delle ricorrenti l'immobile sopra indicato entro gg. 30 da CP_1 oggi;
.- condanna il resistente a corrispondere in favore delle ricorrenti la somma di €.
2.500,00 a titolo di canone locativi di cui all'atto di intimazione, nonché ai canoni successivi maturati a decorrere dal mese di maggio 2024 sino all'effettivo soddisfo, nella misura contrattualmente pattuita di €. 400 al mese. Con gli interessi legali a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino al pagamento;
.- condanna il resistente a rifondere in favore delle ricorrenti le spese di lite che liquida, avuto riguardo all'attività svolta, in complessive €. 2.750,00 di cui €. 250,00 per esborsi, oltre spese generali, cpa e iva.
Palermo, li 1.7.2025.
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
4 5