Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4160/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], int. 3, rappresentato e difeso dell'Avv. Martina Camporese del Foro di Padova ( Email_1
presso il cui studio – sito in Rubano (PD), via Della Provvidenza n. 152 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
, nata a [...], il [...], (C.F. ), AR C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa, dagli Avv.ti
Alessandro Stievanin del Foro di Padova ( , Email_2
dall'Avv. Mario Burri del Foro di Padova ( presso il cui Email_3
studio – sito in Padova (PD), Galleria G. Berchet n. 3, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: rassegnate con note scritte depositate il 22.11.2024 e 25.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, che di seguito si riproducono:
“- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
23.09.1990 a Legnaro (PD) dal Sig. , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], C.F._1
interno 3, con la Sig.ra nata a [...] il [...], c.f.: AR
, residente in [...], trascritto al n. 26, C.F._2
parte II, serie A, dell'anno 1990 del Comune di Legnaro (PD), ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- stabilirsi che, a decorrere dal mese di gennaio 2024, nessun assegno di mantenimento è dovuto dal Sig alla Sig.r per la figlia maggiorenn Parte_1 AR Persona_1
atteso che la medesim è economicamente autosufficiente sin dal mese di dicembre Persona_1
del 2023; di conseguenza stabilirsi che nulla è dovuto, a decorrere dal mese di gennaio 2024, dal
Sig alla Sig.r nemmeno a titolo di contributo per le spese Parte_1 AR
straordinarie della figli Per_1
- stabilirsi a carico del Sig l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese ed a decorrere, quindi, dal 5.01.2024 alla Sig.r a titolo di assegno di AR
mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente Persona_2
autosufficiente, la somma di € 350,00, con la previsione di adeguamento automatico della somma stessa, secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; stabilirsi, altresì, l'obbligo del Sig.
a contribuire alle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative) come Parte_1
individuate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, per la figli nella misura del Persona_2
50% delle stesse;
- assegnazione della ex casa coniugale, sita in OV (VE) alla Via S. Quasimodo n. 3, in comproprietà tra i Signori per la quota del 50% ciascuno, alla Sig.ra Pt_1 CP_1
sino al raggiungimento dell'indipendenza ed autosufficienza economica da AR
parte della figlia maggiorenn con impegno del sig nell'ambito della complessiva Per_2 Pt_1
regolamentazione economica tra i coniugi ed al fine di agevolare la composizione bonaria della controversia, a cedere la propria quota dell'immobile alla Sig.r al prezzo AR R.G. 4160/2024
complessivo concordato di € 40.000,00, atto da rogitare al momento in cui la figli avrà Per_2
raggiunto la suddetta indipendenza economica;
a fronte di tale impegno la Sig.r CP_1
rinuncia ad ogni pretesa economica pregressa relativa a spese inerenti l'immobile di
[...]
comune proprietà, alla quota del riscatto dell'assicurazione sulla vita esercitata dal Sig Pt_1
ed alle spese straordinarie sostenute per le figlie fino ad oggi, nonché per la quota della metà dell'auto venduta dal Sig Pt_1
- nessun assegno divorzile sarà corrisposto dai coniugi che si riconoscono autosufficienti;
- spese compensate.”
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate concordemente dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.03.2024 – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con la resistente in data 23.09.1990 a Legnaro (PD) AR
matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Legnaro dell'anno 1990, alla parte II, Serie A, atto n. 26, che dal matrimonio erano nate due figlie, (nata in [...] Per_1
16.01.1996) e (nata in data [...]) e che tra di loro era intervenuta la separazione Per_2
personale protrattasi interrottamente a far data dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente
del Tribunale nel procedimento di separazione personale omologata con provvedimento del
9.01.2018 (dep. il 12.01.2018) – ha presentato, sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, ricorso affinché venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e venissero pronunciata i provvedimenti in ordine al mantenimento della figlia Per_2
(maggiorenne ma non economicamente autosufficienti) e all'assegnazione della casa coniugale.
Costituendosi in giudizio, la ricorrente non si è opposta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto che il si impegnasse a cedere - al raggiungimento Pt_1
dell'indipendenza economica della figlia - la propria quota dell'immobile alla resistente al Per_2
prezzo concordato.
Prima della comparizione personale delle parti all'udienza del 24.09.2024, le stesse,
raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. R.G. 4160/2024
Il Pubblico Ministero, notiziato, è intervenuto nel processo e ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente
del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed appare conforme all'interesse materiale della figlia maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente, questa non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.09.1990 tra e , trascritto nel registro atti di matrimonio Parte_1 AR
del Comune di Legnaro (PD), atto n. 26, parte II, serie A, anno 1990, alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero