Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8799/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa TI Chiosi Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8799/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
di m RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Martino D'Onofrio, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.03.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7.12.2023 [nato ad [...] Parte_1
(SA) il 02.04.1965 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata Controparte_1
a NY (UKR) il 03.05.1984 (C.F. )] in data C.F._2
5.03.2006 in NO LL (SA), dal quale erano nate due figlie, _1
(04.01.2007) e TI (05.06.2008), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza n. 1253/2020 pubbl. il 8.06.2020.
Il ricorrente, in particolare, chiedeva: 1) l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso la madre;
2) la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento per le figlie di euro 300,00; 3) la suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie;
4) l'assegnazione della casa familiare in suo favore.
si costituiva con comparsa del 13.2.2025 aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo: 1) la previsione a carico del ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 600,00 per le figlie e di un assegno divorzile di euro € 200,00; 2) l'assegnazione della casa familiare in suo favore.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 20.03.2025 raggiungevano un accordo nei seguenti termini:
“1) la figlia minore TI (5.6.2008) resta congiuntamente affidata ad entrambi
i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) il IG. concorderà direttamente con la figlia minore TI Parte_1
i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi della figlia;
3) il IG. verserà per il mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1 non autosufficiente e della figlia minore TI un assegno di euro _1
400,00 (200,00 euro per figlia) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 10 di ogni mese alla IG.ra ; Controparte_1
2 Proc. R.G. n. 8799/2023
4) il IG. rinuncia alla sua quota di spettanza dell'assegno unico Parte_1 per le figlie prestando il proprio consenso a che – come sinora avvenuto – l'assegno unico sia integralmente percepito dalla IG.ra ; Controparte_1
5) le spese straordinarie contratte nell'interesse delle due figlie – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il Protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 1253/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 8.06.2020, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi possono essere integralmente recepiti in quanto non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160
c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
03.05.1984 (C.F. )] in data 5.03.2006 in NO C.F._2
LL (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del
3 Proc. R.G. n. 8799/2023
predetto Comune dell'anno 2006, Atto n°3 Parte II Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 20.03.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NO LL (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 21.03.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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