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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g.
1703/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. STUPPIA GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e difeso, per P.IVA_1
procura generale alle liti in atti e anche disgiuntamente, dagli avvocati Valeria
Grandizio, Ettore Triolo e Gianfranco Esposito, dell'Avvocatura interna resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/12/2020 parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità art. 2 L.222/84 - –chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6° comma cpc.
1 2. Si costituiva l' opponendosi al rinnovo della CTU sottolineando la discordanza CP_1
delle contestazioni sollevate dal ricorrente rispetto alla valutazione medico-legale effettuata.
3. Da una accurata valutazione della relazione peritale, si riconoscono, la precisione metodologica, la chiara esposizione del ragionamento seguito, la corretta individuazione dei riferimenti temporali e la descrizione dettagliata della richiesta avanzata in giudizio, oltre alla completezza nell'esame delle parti coinvolte, elementi che convincono il giudizio espresso dal CTU in prima fase.
4. Il Ctu medico-legale nominato nella fase dell'ATP concludeva: … alla luce delle menomazioni e disabilità riscontrate e che sono state documentate dalle certificazioni mediche presenti agli atti e di quelle esibite al CTU, valutando lo stato complessivo di salute mediante il modello bio-psico-sociale (ICF) della SI.ra , Parte_1
ritengo che la Stessa debba essere riconosciuta: " non affetta da patologie tali da determinare una permanente riduzione a meno di l/3 delle sue capacità di lavoro di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ( Legge 12 giugno 1984 n. 222)
5. Non essendoci ulteriori elementi che possono sostenere la richiesta avanzata dal ricorrente nel modo da essa desiderato, la domanda deve essere rigettata
6. In ragione della natura della controversia e della qualità delle parti si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio, non avendo parte ricorrente prodotto idonea documentazione reddituale comprovante quanto genericamente dichiarato in ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il giudice, il gop dott.ssa Susanna Cirianni, contrariis reiectis, all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni
[...]
altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
2 - compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Lì 27/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g.
1703/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. STUPPIA GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e difeso, per P.IVA_1
procura generale alle liti in atti e anche disgiuntamente, dagli avvocati Valeria
Grandizio, Ettore Triolo e Gianfranco Esposito, dell'Avvocatura interna resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/12/2020 parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità art. 2 L.222/84 - –chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6° comma cpc.
1 2. Si costituiva l' opponendosi al rinnovo della CTU sottolineando la discordanza CP_1
delle contestazioni sollevate dal ricorrente rispetto alla valutazione medico-legale effettuata.
3. Da una accurata valutazione della relazione peritale, si riconoscono, la precisione metodologica, la chiara esposizione del ragionamento seguito, la corretta individuazione dei riferimenti temporali e la descrizione dettagliata della richiesta avanzata in giudizio, oltre alla completezza nell'esame delle parti coinvolte, elementi che convincono il giudizio espresso dal CTU in prima fase.
4. Il Ctu medico-legale nominato nella fase dell'ATP concludeva: … alla luce delle menomazioni e disabilità riscontrate e che sono state documentate dalle certificazioni mediche presenti agli atti e di quelle esibite al CTU, valutando lo stato complessivo di salute mediante il modello bio-psico-sociale (ICF) della SI.ra , Parte_1
ritengo che la Stessa debba essere riconosciuta: " non affetta da patologie tali da determinare una permanente riduzione a meno di l/3 delle sue capacità di lavoro di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ( Legge 12 giugno 1984 n. 222)
5. Non essendoci ulteriori elementi che possono sostenere la richiesta avanzata dal ricorrente nel modo da essa desiderato, la domanda deve essere rigettata
6. In ragione della natura della controversia e della qualità delle parti si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio, non avendo parte ricorrente prodotto idonea documentazione reddituale comprovante quanto genericamente dichiarato in ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il giudice, il gop dott.ssa Susanna Cirianni, contrariis reiectis, all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni
[...]
altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
2 - compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Lì 27/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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