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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/11/2025, n. 4781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4781 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO IN, nella causa iscritta al N. 15225/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall' avv. DI GIUSEPPE Parte_1
HA IU ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
CI IA RA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992, con decorrenza dal 30/09/2022, data della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. DI GIUSEPPE HA IU, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento, oltre a benefici ex art. 3, comma 3, L.
104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le sue conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e che sia in possesso di quelli che fondano il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U., tuttavia, non risultano condivisibili, in punto di diritto, quanto alla ritenuta insussistenza del requisito sanitario previsto per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
In punto di diritto, va ricordato e ribadito che la giurisprudenza di legittimità, oltre a riconoscere al giudice la possibilità di valutare autonomamente la spettanza o meno di una prestazione assistenziale, sulla scorta di cognizioni tecnico-scientifiche tratte da consulenza medico-legale o anche dalla letteratura scientifica, ha affermato (Cass. Sez. Lav., Ordinanza del 9 marzo 2023, n. 7032) che l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita non va configurata come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità; l'impossibilità, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti quotidiani della vita;
l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, per cui anche l'impossibilità di compiere una sola attività può attestare la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera, purché tale attività possieda la caratteristica della quotidianità e/o presenti i caratteri dell'inerenza costante alla persona e della funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute.
In particolare, ha affermato la Corte: “
1. L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità
a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana.
2. In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano “il pieno sviluppo della persona umana” (articolo 3 Cost., comma 2), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica.
3. L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980).
4. Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255).
5. Al giudice e' dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto.
6. 7.- Dev'essere confermato anche l'indirizzo, che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273).
7. La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001, n.
15303). 8. Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana
(Cass., sez. lav., 11 settembre 2003, n. 13362).
9. In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio
2017, n. 2600).”.
Anche più di recente, la Corte ha affermato con Ordinanza 2744/2025 che “il giudice - quale peritus peritorum che, in quanto tale, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, e ben può invece, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche: Sez. L, Sentenza n.
17757 del 07/08/2014, Rv. 631903 - 01); Sez. 2 -, Sentenza n. 30733 del 21/12/2017,
Rv. 646659 - 01) si è avvalso nella specie della consulenza inter alios solo per effettuare una valutazione in linea generale e teorica degli aspetti del vivere e delle funzioni da considerare rilevanti ai fini del giudizio circa la spettanza dell'accompagnamento; per altro verso, le considerazioni tecniche dell'altra c.t.u. sono state calate in concreto dalla Corte nella situazione specifica della bambina, portatrice, come evidenziato dal tribunale, non di una mera difficoltà ma di una vera e propria impossibilità di compiere gli atti quotidiani senza assistenza (la Corte espressamente dice che le patologie, elencate a pag. 9 della sentenza, incidono su aspetti essenziali della vita sociale della persona e determinano ripercussioni talmente gravi sulla stessa e sui suoi famigliari da far ritenere integrate le condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta).
Tale valutazione (peraltro sindacabile in sede di legittimità solo entro ristretti limiti) è del tutto da condividere, per l'importanza della funzione che veniva in questione nel caso di specie. ….la Corte ha motivato congruamente sul punto ma, peraltro verso, non si comprende perché la prestazione, già riconosciuta alla minore, nella perdurante presenza con gli stessi caratteri di gravità della medesima patologia già riscontrata, sia stata revocata in sede amministrativa (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 9638 del 21/07/2000, Rv 538671 - 01); Sez. L, Sentenza n. 16058 del 13/06/2008 (Rv. 603873 - 01)).”.
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie, il C.T.U., pur ritenendo che il ricorrente sia affetto da “Cardiopatia ipertensiva, in soggetto portatore di PM, diabete mellito tipo II con retinopatia diabetica, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, inziale insufficienza renale. Limitazioni ai movimenti braccio dx.”, reputava che non sussistessero i requisiti sanitari necessari per la chiesta indennità di accompagnamento.
Il CTU perveniva a detta conclusione nonostante avesse accertato che “Il sig. nel 1995 è stata sottoposta a Intervento neurochirurgico di revisione del plesso Pt_1
brachiale di destra con neurolisi delle radici C5-C6 con conseguente paralisi plesso brachiale dx per la quale a novembre 1996 si è sottoposto ad intervento transfer muscolare tricuspide pro bicipite. In atto persiste limitazione nell'elevazione del braccio.
Nel 2021 il periziando veniva ricoverato per Cardiomiopatia dilatativa – ipocinetica con severa riduzione della funzione sistolica globale del ventricolo sinistro con ritardo evolutivo della conduzione atrio ventricolare. Sottoposta ad impianto di PM, EF ridotta.
Il sig. presenta altresì un quadro di Malattia renale cronica in G4A1. Pt_1
In occasione di visita orientato nel tempo e nello spazio, buono il trofismo muscolare,
Effettuata, come richiesto dall'Ill.mo Giudice, la valutazione ADL ed IADL si sono ottenuti
i seguenti risultati
ADL= 5 dato che depone per una parziale autosufficienza;
IADL=0 depone per una totale dipendenza per le attività strumentali.”.
Osserva questa giudice che la suddetta conclusione non può essere condivisa, atteso che la documentata condizione di parte ricorrente, come sopra certificata dallo stesso CTU, dev'essere valutata globalmente come di impossibilità del compimento in autonomia da parte sua degli atti della vita quotidiana, in considerazione della natura essenziale e imprescindibile del o degli atti che la parte ricorrente non può compiere in modo autonomo e senza ausilio di terzi, quali sono tutti gli atti strumentali (IADL pari a 0) e metà degli atti essenziali della vita quotidiana (ADL pari a 5), come accertato dallo stesso CTU.
Nella fattispecie, quindi, per l'espletamento di una o più primarie necessità della vita quotidiana è necessario un intervento assistenziale di terzi, con la conseguenza che certamente in capo al ricorrente sussistono anche i requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Deve, quindi, ritenersi che in atto parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la concessione sia dell'indennità di accompagnamento che dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 9/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/09/2025.
LA GIUDICE
AO IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO IN, nella causa iscritta al N. 15225/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall' avv. DI GIUSEPPE Parte_1
HA IU ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
CI IA RA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992, con decorrenza dal 30/09/2022, data della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. DI GIUSEPPE HA IU, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento, oltre a benefici ex art. 3, comma 3, L.
104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le sue conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e che sia in possesso di quelli che fondano il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U., tuttavia, non risultano condivisibili, in punto di diritto, quanto alla ritenuta insussistenza del requisito sanitario previsto per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
In punto di diritto, va ricordato e ribadito che la giurisprudenza di legittimità, oltre a riconoscere al giudice la possibilità di valutare autonomamente la spettanza o meno di una prestazione assistenziale, sulla scorta di cognizioni tecnico-scientifiche tratte da consulenza medico-legale o anche dalla letteratura scientifica, ha affermato (Cass. Sez. Lav., Ordinanza del 9 marzo 2023, n. 7032) che l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita non va configurata come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità; l'impossibilità, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti quotidiani della vita;
l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, per cui anche l'impossibilità di compiere una sola attività può attestare la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera, purché tale attività possieda la caratteristica della quotidianità e/o presenti i caratteri dell'inerenza costante alla persona e della funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute.
In particolare, ha affermato la Corte: “
1. L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità
a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana.
2. In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano “il pieno sviluppo della persona umana” (articolo 3 Cost., comma 2), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica.
3. L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980).
4. Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255).
5. Al giudice e' dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto.
6. 7.- Dev'essere confermato anche l'indirizzo, che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273).
7. La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001, n.
15303). 8. Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana
(Cass., sez. lav., 11 settembre 2003, n. 13362).
9. In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio
2017, n. 2600).”.
Anche più di recente, la Corte ha affermato con Ordinanza 2744/2025 che “il giudice - quale peritus peritorum che, in quanto tale, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, e ben può invece, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche: Sez. L, Sentenza n.
17757 del 07/08/2014, Rv. 631903 - 01); Sez. 2 -, Sentenza n. 30733 del 21/12/2017,
Rv. 646659 - 01) si è avvalso nella specie della consulenza inter alios solo per effettuare una valutazione in linea generale e teorica degli aspetti del vivere e delle funzioni da considerare rilevanti ai fini del giudizio circa la spettanza dell'accompagnamento; per altro verso, le considerazioni tecniche dell'altra c.t.u. sono state calate in concreto dalla Corte nella situazione specifica della bambina, portatrice, come evidenziato dal tribunale, non di una mera difficoltà ma di una vera e propria impossibilità di compiere gli atti quotidiani senza assistenza (la Corte espressamente dice che le patologie, elencate a pag. 9 della sentenza, incidono su aspetti essenziali della vita sociale della persona e determinano ripercussioni talmente gravi sulla stessa e sui suoi famigliari da far ritenere integrate le condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta).
Tale valutazione (peraltro sindacabile in sede di legittimità solo entro ristretti limiti) è del tutto da condividere, per l'importanza della funzione che veniva in questione nel caso di specie. ….la Corte ha motivato congruamente sul punto ma, peraltro verso, non si comprende perché la prestazione, già riconosciuta alla minore, nella perdurante presenza con gli stessi caratteri di gravità della medesima patologia già riscontrata, sia stata revocata in sede amministrativa (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 9638 del 21/07/2000, Rv 538671 - 01); Sez. L, Sentenza n. 16058 del 13/06/2008 (Rv. 603873 - 01)).”.
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie, il C.T.U., pur ritenendo che il ricorrente sia affetto da “Cardiopatia ipertensiva, in soggetto portatore di PM, diabete mellito tipo II con retinopatia diabetica, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, inziale insufficienza renale. Limitazioni ai movimenti braccio dx.”, reputava che non sussistessero i requisiti sanitari necessari per la chiesta indennità di accompagnamento.
Il CTU perveniva a detta conclusione nonostante avesse accertato che “Il sig. nel 1995 è stata sottoposta a Intervento neurochirurgico di revisione del plesso Pt_1
brachiale di destra con neurolisi delle radici C5-C6 con conseguente paralisi plesso brachiale dx per la quale a novembre 1996 si è sottoposto ad intervento transfer muscolare tricuspide pro bicipite. In atto persiste limitazione nell'elevazione del braccio.
Nel 2021 il periziando veniva ricoverato per Cardiomiopatia dilatativa – ipocinetica con severa riduzione della funzione sistolica globale del ventricolo sinistro con ritardo evolutivo della conduzione atrio ventricolare. Sottoposta ad impianto di PM, EF ridotta.
Il sig. presenta altresì un quadro di Malattia renale cronica in G4A1. Pt_1
In occasione di visita orientato nel tempo e nello spazio, buono il trofismo muscolare,
Effettuata, come richiesto dall'Ill.mo Giudice, la valutazione ADL ed IADL si sono ottenuti
i seguenti risultati
ADL= 5 dato che depone per una parziale autosufficienza;
IADL=0 depone per una totale dipendenza per le attività strumentali.”.
Osserva questa giudice che la suddetta conclusione non può essere condivisa, atteso che la documentata condizione di parte ricorrente, come sopra certificata dallo stesso CTU, dev'essere valutata globalmente come di impossibilità del compimento in autonomia da parte sua degli atti della vita quotidiana, in considerazione della natura essenziale e imprescindibile del o degli atti che la parte ricorrente non può compiere in modo autonomo e senza ausilio di terzi, quali sono tutti gli atti strumentali (IADL pari a 0) e metà degli atti essenziali della vita quotidiana (ADL pari a 5), come accertato dallo stesso CTU.
Nella fattispecie, quindi, per l'espletamento di una o più primarie necessità della vita quotidiana è necessario un intervento assistenziale di terzi, con la conseguenza che certamente in capo al ricorrente sussistono anche i requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Deve, quindi, ritenersi che in atto parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la concessione sia dell'indennità di accompagnamento che dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 9/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/09/2025.
LA GIUDICE
AO IN