Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, atteso che non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione e che il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, dette preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva. Ne consegue che, se la prima udienza sia stata di mero rinvio, l'incompetenza per materia può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o d'ufficio, anche all'udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione, così come, ai fini dell'incompetenza territoriale, la prima udienza di trattazione, rilevante ex art. 38 cod. proc. civ. nonché per la tempestività della relativa eccezione, deve ritenersi quella fissata dal giudice adito per l'audizione delle parti e per la definizione delle relative domande, pur se sia stata tenuta altra udienza in precedenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 12272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12272 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19235/2005 proposto da:
SQ DR [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IO NIBBY 7, presso lo studio dell'avvocato AVAGLIANO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato MANZELLA Pietro giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CATTOLICA ASSICURAZIONI S.C.A.R.L., EL IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 909/2004 della GIUDICE DI PACE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, emessa il 10/06/2004, depositata il 11/06/2004; R.G.N. udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/04/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10-11 giugno 2004 il giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine alla domanda di risarcimento dei danni derivati dall'incidente stradale del 19 luglio 2003, proposta da DR UA
contro
AN MI e la s.c.a.r.l. Cattolica assicurazioni (rispettivamente proprietario e conducente della vettura investitrice e compagnia di assicurazione della stessa).
Avverso tale pronuncia il UA ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 102, 221 e 320 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La compagnia di assicurazione Cattolica s.c.a.r.l. aveva sollevato tardivamente la eccezione di incompetenza per territorio, mentre l'altro convenuto, AN MI, aveva eccepito la incompetenza per territorio del giudice adito con la comparsa di risposta.
Sarebbe stato preciso onere del giudice di pace disattendere la eccezione di incompetenza proposta dalle controparti e ritenere la sussistenza della propria competenza per territorio. Osserva il Collegio:
le censure formulate con l'unico motivo di ricorso sono prive dì fondamento.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento davanti al giudice di pace - nel quale non è configurabile una netta distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione ed il cui rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale - le preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva.
Ne consegue che se la prima udienza sia stata di mero rinvio, l'incompetenza per materia può essere rilevata dalla parte che ne ha interesse - o anche di ufficio - anche alla udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione (Cass. 27 aprile 2007 n. 10032). Infatti, la prima udienza di trattazione, rilevante ai fini dell'art.38 cod. proc. civ., e della tempestività dell'eccezione di incompetenza territoriale, deve ritenersi l'udienza fissata dal giudice adito per l'audizione delle parti e per la definizione delle relative domande, pur se sia stata tenuta altra udienza in precedenza (Cass. 19 maggio 2003 n. 7078). Tra l'altro, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c. (di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2006, pronunciata in ipotesi di litisconsorzio necessario, quale è quello del caso di specie) la eccezioni di incompetenza territoriale sollevata da alcuni soltanto dei convenuti produce effetti nei confronti dì tutti i litisconsorzi (Cass. 5 settembre 2006 n. 19055 e 21 luglio 2006 n. 16800). Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2009