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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/09/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2639/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott.ssa Francesca Aratari – Giudice;
- dott.ssa Elisabetta Trimani – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 11/09/2025, promosso da
, con Avv. Antonella Guercini;
Parte_1
e
, con Avv. Antonella Guercini;
Controparte_1
Il P.M. presso il Tribunale è stato informato del processo;
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
IL TRIBUNALE
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONSIDERATO
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa.
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite.
- che le parti hanno depositato note scritte, confermando la loro richiesta;
- che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della situazione economica di ciascun coniuge, tenuto pure conto dell'assenza di figli minori o di figli maggiorenni non autosufficienti, essendo, infatti, i figli degli odierni ricorrenti, come dagli stessi rappresentato, entrambi economicamente autosufficienti, coerentemente con la maggiore età degli stessi;
- che, nelle cause matrimoniali, la legge non attribuisce al Pubblico
Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma
1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa (v. Cass. 6522/2019);
- che, in particolare, non è necessaria la partecipazione del P.M. all'udienza, né la presentazione, da parte sua, di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire;
- che risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, come previsto dall'art. 71
c.p.c., essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (v. Cass. 25722/2008; Cass.
22567/2013);
- che il P.M., come risulta dal fascicolo telematico, è stato reso edotto del procedimento, apponendo il Visto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto delle parti nel Comune di Roma in data 20/03/1993 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, parte 2, serie A05,
n. 00107, anno 1993) alle condizioni indicate nel ricorso e confermate nelle note a trattazione scritta, richiamate nella motivazione del presente provvedimento;
2. manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 11/09/2025.
Il Presidente dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott.ssa Francesca Aratari – Giudice;
- dott.ssa Elisabetta Trimani – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 11/09/2025, promosso da
, con Avv. Antonella Guercini;
Parte_1
e
, con Avv. Antonella Guercini;
Controparte_1
Il P.M. presso il Tribunale è stato informato del processo;
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
IL TRIBUNALE
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONSIDERATO
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa.
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite.
- che le parti hanno depositato note scritte, confermando la loro richiesta;
- che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della situazione economica di ciascun coniuge, tenuto pure conto dell'assenza di figli minori o di figli maggiorenni non autosufficienti, essendo, infatti, i figli degli odierni ricorrenti, come dagli stessi rappresentato, entrambi economicamente autosufficienti, coerentemente con la maggiore età degli stessi;
- che, nelle cause matrimoniali, la legge non attribuisce al Pubblico
Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma
1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa (v. Cass. 6522/2019);
- che, in particolare, non è necessaria la partecipazione del P.M. all'udienza, né la presentazione, da parte sua, di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire;
- che risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, come previsto dall'art. 71
c.p.c., essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (v. Cass. 25722/2008; Cass.
22567/2013);
- che il P.M., come risulta dal fascicolo telematico, è stato reso edotto del procedimento, apponendo il Visto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto delle parti nel Comune di Roma in data 20/03/1993 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, parte 2, serie A05,
n. 00107, anno 1993) alle condizioni indicate nel ricorso e confermate nelle note a trattazione scritta, richiamate nella motivazione del presente provvedimento;
2. manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 11/09/2025.
Il Presidente dott. Renato Buzi