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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 2423/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. con elezione di domicilio presso il difensore come da Controparte_1 procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. Provantini Mara, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 26/08/2000 a San Gemini (TR), che dall'unione sono nati i figli:
nata in Terni il [...] ad [...] maggiorenne ed Persona_1 economicamente autonoma;
nato in [...] il [...]; Parte_2
e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 30/01/2025 tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi riconoscono, ciascuno, di non vantare alcun diritto al mantenimento nei confronti dell'altro.
2. Il figlio dimorerà i primi 15 giorni al mese presso l'abitazione della madre Pt_2 ed i restanti giorni del mese presso quella del padre.
3. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori con riferimento alle questioni più importanti relative alla educazione, all'istruzione (es. scelta della scuola), alla salute (es. scelta dei medici, valutazione sulla opportunità/necessità di visite, esami, terapie, eventuali interventi, ecc.) alle attività extrascolastiche (sportive e culturali). Le parti nell'affrontare le menzionate problematiche terranno conto anche delle aspirazioni e delle attitudini di . Pt_2
Compatibilmente con le loro esigenze di lavoro ed impegni professionali, si alterneranno ad accompagnarlo a svolgere le suindicate attività. Per il periodo estivo le attività che vorrà svolgere verranno concordate in base alle disponibilità Pt_2 economiche dei genitori.
4. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente le date l'orario ed il luogo degli esami clinici o visite mediche specialistiche a cui loro figlio dovesse eventualmente sottoporsi, al fine di consentire all'altro genitore di poter essere presente.
5. Durante la permanenza del figlio con l'altro genitore, quest'ultimo sarà libero di scegliere come e dove trascorrere il proprio tempo con lui. Le parti, tuttavia, si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri recapiti quando avranno con sé
. Pt_2
6. I Sigg. e allorquando il figlio dimorerà Parte_1 Controparte_2 con l'altro genitore, sempre che lo desideri, avranno diritto a vederlo e tenerlo Pt_2 con sé nell'arco della giornata ogni qualvolta vorranno, compatibilmente con le esigenze di studio e di svago di e senza arrecare disagio alla gestione Pt_2 familiare quotidiana dettata dall'affidatario.
7. In deroga alla turnazione quindicinale, trascorrerà le festività di Natale, Pt_2
Santo Stefano e tutte le altre festività nazionali e religiose, seguendo sempre il criterio dell'alternanza tra i genitori, previo accordo che i genitori prenderanno di volta in volta, tenendo conto delle esigenze e dei desideri del loro figlio.
8. Con riguardo alle vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé
per almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi tempestivamente tra i Pt_2 genitori, di volta in volta, tenendo conto delle esigenze di entrambi e di . Pt_2
Quanto precede salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore, però, avrà l'obbligo di comunicare all'altro la località e l'indirizzo ove verranno fruite le vacanze ed il recapito telefonico presso il quale l'affidatario sarà rintracciabile. Salvo accordi in deroga.
9. In deroga al calendario ordinario, trascorrerà il compleanno di ciascun Pt_2 genitore con il festeggiato.
10. I genitori si impegnano formalmente ad assicurare e garantire la continuazione della frequentazione del figlio con tutti i nonni.
11. Le parti concordano che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio nel periodo di tempo che dimorerà con lui. Le parti concordano, altresì, che le spese straordinarie di stretta necessità (scolastiche, mediche, vestiario, sportive, ecc.) occorrenti a saranno suddivise al 50 per cento tra ciascun genitore, così come Pt_2 verranno suddivise al 50 per cento le spese diverse da quelle di stretta necessità, preventivamente concordate tra i predetti genitori, altrimenti saranno a carico del genitore che le disporrà. Il rimborso della somma avverrà dietro esibizione di idonea documentazione da fornirsi da parte del coniuge che anticipi la spesa. Ai fini della corretta individuazione delle spese straordinarie e di quelle che debbano essere sempre preventivamente concordate si richiamano il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Terni concordato tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare in data
27 Giugno 2018.
12. Le parti si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto.
Le parti dichiarano, che sono state integralmente definite tra loro tutte le altre questioni di natura patrimoniale ed economica e che, pertanto, non risultano beni e/o crediti, valori o titoli da dover dividere. I coniugi dichiarano, pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione od eccezione”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_2
, coniugi per matrimonio celebrato in San Gemini (TR) in data
[...]
26/08/2000, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
SAN EM (TR) (atto n. 44, parte II, serie A, dell'anno 2000);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 2423/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. con elezione di domicilio presso il difensore come da Controparte_1 procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. Provantini Mara, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 26/08/2000 a San Gemini (TR), che dall'unione sono nati i figli:
nata in Terni il [...] ad [...] maggiorenne ed Persona_1 economicamente autonoma;
nato in [...] il [...]; Parte_2
e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 30/01/2025 tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi riconoscono, ciascuno, di non vantare alcun diritto al mantenimento nei confronti dell'altro.
2. Il figlio dimorerà i primi 15 giorni al mese presso l'abitazione della madre Pt_2 ed i restanti giorni del mese presso quella del padre.
3. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori con riferimento alle questioni più importanti relative alla educazione, all'istruzione (es. scelta della scuola), alla salute (es. scelta dei medici, valutazione sulla opportunità/necessità di visite, esami, terapie, eventuali interventi, ecc.) alle attività extrascolastiche (sportive e culturali). Le parti nell'affrontare le menzionate problematiche terranno conto anche delle aspirazioni e delle attitudini di . Pt_2
Compatibilmente con le loro esigenze di lavoro ed impegni professionali, si alterneranno ad accompagnarlo a svolgere le suindicate attività. Per il periodo estivo le attività che vorrà svolgere verranno concordate in base alle disponibilità Pt_2 economiche dei genitori.
4. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente le date l'orario ed il luogo degli esami clinici o visite mediche specialistiche a cui loro figlio dovesse eventualmente sottoporsi, al fine di consentire all'altro genitore di poter essere presente.
5. Durante la permanenza del figlio con l'altro genitore, quest'ultimo sarà libero di scegliere come e dove trascorrere il proprio tempo con lui. Le parti, tuttavia, si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri recapiti quando avranno con sé
. Pt_2
6. I Sigg. e allorquando il figlio dimorerà Parte_1 Controparte_2 con l'altro genitore, sempre che lo desideri, avranno diritto a vederlo e tenerlo Pt_2 con sé nell'arco della giornata ogni qualvolta vorranno, compatibilmente con le esigenze di studio e di svago di e senza arrecare disagio alla gestione Pt_2 familiare quotidiana dettata dall'affidatario.
7. In deroga alla turnazione quindicinale, trascorrerà le festività di Natale, Pt_2
Santo Stefano e tutte le altre festività nazionali e religiose, seguendo sempre il criterio dell'alternanza tra i genitori, previo accordo che i genitori prenderanno di volta in volta, tenendo conto delle esigenze e dei desideri del loro figlio.
8. Con riguardo alle vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé
per almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi tempestivamente tra i Pt_2 genitori, di volta in volta, tenendo conto delle esigenze di entrambi e di . Pt_2
Quanto precede salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore, però, avrà l'obbligo di comunicare all'altro la località e l'indirizzo ove verranno fruite le vacanze ed il recapito telefonico presso il quale l'affidatario sarà rintracciabile. Salvo accordi in deroga.
9. In deroga al calendario ordinario, trascorrerà il compleanno di ciascun Pt_2 genitore con il festeggiato.
10. I genitori si impegnano formalmente ad assicurare e garantire la continuazione della frequentazione del figlio con tutti i nonni.
11. Le parti concordano che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio nel periodo di tempo che dimorerà con lui. Le parti concordano, altresì, che le spese straordinarie di stretta necessità (scolastiche, mediche, vestiario, sportive, ecc.) occorrenti a saranno suddivise al 50 per cento tra ciascun genitore, così come Pt_2 verranno suddivise al 50 per cento le spese diverse da quelle di stretta necessità, preventivamente concordate tra i predetti genitori, altrimenti saranno a carico del genitore che le disporrà. Il rimborso della somma avverrà dietro esibizione di idonea documentazione da fornirsi da parte del coniuge che anticipi la spesa. Ai fini della corretta individuazione delle spese straordinarie e di quelle che debbano essere sempre preventivamente concordate si richiamano il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Terni concordato tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare in data
27 Giugno 2018.
12. Le parti si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto.
Le parti dichiarano, che sono state integralmente definite tra loro tutte le altre questioni di natura patrimoniale ed economica e che, pertanto, non risultano beni e/o crediti, valori o titoli da dover dividere. I coniugi dichiarano, pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione od eccezione”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_2
, coniugi per matrimonio celebrato in San Gemini (TR) in data
[...]
26/08/2000, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
SAN EM (TR) (atto n. 44, parte II, serie A, dell'anno 2000);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti