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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/12/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
N. R.G. 1202/2025 Il Giudice AR AR RS, all'esito dell'udienza cartolare del
10/12/2025, visto l'art. 127 ter c.p.c.; lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale di udienza del 10/12/2025; visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in Camera di Consiglio per la deliberazione.
Alle ore 11.30, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Termini Imerese 10/12/2025
Il Giudice
AR AR RS
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
AR RS, ad esito udienza cartolare svolta, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., sulle conclusioni precisate da entrambe le parti, all'udienza del
10.12.2025, sulle note scritte depositate da entrambe le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1202 del R.A.G.C. relativo all'anno 2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] CF: Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente
[...]
domiciliata in Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile m. 140, presso lo studio dell'avv. Lucia La Rocca, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione, nato a [...] il [...] CF: Parte_2 [...]
, residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliato in Bagheria (PA) nella Via Papa Giovanni XIII n.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
34, presso lo studio dell'avv. AN Laurà, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione,
- attori -
E
nata a [...] il [...], e domiciliata in Controparte_1
Bagheria - via Libertà n.35E CF: nella qualità di CodiceFiscale_3
titolare della Studio Libertà Bagheria di AN RI - affiliato
SA, ed elettivamente domiciliata in Bagheria - via Dante n.102, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gjomarkaj che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- convenuta –
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- per l'effetto, dispone rimettersi la causa sul proprio ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- dispone che l'udienza verrà sostituita dal deposito di sintetiche note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da inviarsi entro le ore 8.00 del giorno di udienza predetto.
- spese al definitivo.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione notificato in data
19 maggio 2025, i signori e odierni attori, Parte_1 Parte_3
hanno convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la signora CP_1
nella qualità di affiliata-responsabile dell'agenzia immobiliare SA
[...]
di Bagheria Libertà, chiedendo di accertare la responsabilità della stessa per il mancato rogito di trasferimento immobiliare;
di accertare eccessivo e ingiustificato l'importo di €.9.500,00 a titolo di provvigione corrisposto;
di accertare il diritto degli attori alla restituzione delle dette somme stante il mancato rogito;
e, in subordine, di dichiarare l'esosità della provvigione ordinando l'applicazione della provvigione non superiore al 2% del valore della compravendita con restituzione della differenza della somma corrisposta.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la Signora CP_1
nella spiegata qualità, per eccepire preliminarmente l'incompetenza per
[...]
valore di questo Tribunale in considerazione del valore della domanda ex
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
adverso spiegata pari ad €.9.500,00, proposta da parte attrice documentalmente inferiore alla soglia di legge per le controversie innanzi al Tribunale, pari a
€.10.000,00.
Nel merito, contestava gli assunti di parte avversa perché destituiti di fondamento e, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande, eccezioni e difese tutte, spiegate con il medesimo atto di citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con decreto reso in data 9 settembre 2025, il Tribunale – dopo le verifiche preliminari – assegnava ad entrambe le parti i termini ex art. 171 ter c.p.c. e confermava l'udienza del 20.11.2025.
Alla predetta udienza, le parti insistevano nelle rispettive domande, eccezioni e difese.
In particolare, la convenuta insisteva nell'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace;
parte attrice contestava tale eccezione, evidenziando che oggetto di causa era la restituzione della provvigione e che la competenza in materia di contratti di agenzia immobiliare era del Tribunale del luogo ove si trova l'immobile.
Con ordinanza resa alla stessa udienza del 20.11.2025, rilevato l'indefettibile carattere preliminare dell'eccezione di incompetenza per valore e la manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale – che implica il riconoscimento dell'esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito – e la proposizione di un'eccezione di incompetenza dello stesso giudice;
” fissava l'udienza del 10.12.2025, per la discussione e la decisione, ai
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., limitatamente a tale eccezione, con termine alle parti fino al 5.12.2025 per il deposito di note conclusive e con termine per note scritte sino alle ore 8.00 del 10.12.2025.
Ciò posto, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Occorre preliminarmente soffermarsi sulla natura e qualificazione del contratto per cui è causa, e sugli obblighi da esso derivanti in capo alle parti.
Ed infatti, il rapporto in oggetto si fonda sulla proposta irrevocabile di acquisto, redatta sul modulo fornito dalla agenzia immobiliare, SA
Affiliato Studio Libertà di Bagheria (PA) di , con sede legale Controparte_1
ed operativa in Bagheria (PA) nella Via Libertà n. 35/E sottoscritta dai Sig.ri e in data 03.11.2023, per accettazione. Parte_1 Parte_2
La predetta proposta di acquisto, da parte dei Sig.ri e aveva ad Pt_1 Pt_2
oggetto l'acquisto dell'immobile sito in Bagheria nella Via Virzì n. 62, piano terra e piano primo, registrato al N.C.U. (PA) del Comune di Bagheria, al foglio 500 particella 4460, sub 3, Cat. A/4.
La vendita per il predetto immobile, di proprietà del Sig. , Persona_1
deceduto a Palermo in 18.04.2019, coniuge della Sig.ra pattuito in € Pt_1
30.000,00 e l'agenzi immobiliare chiedeva il pagamento di € 9.500,00 a titolo di provvigione.
Il rogito, tuttavia, non poteva essere redatto in quanto il Notaio – a seguito delle visure catastali effettuate – accertava l'esistenza di altri eredi pro quota dell'immobile e, pertanto, l'immobile non poteva essere trasferito.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'agente immobiliare, incassava le somme a titolo di provvigione e, Pt_4
pertanto, gli attori, non potendo stipulare il rogito notarile, chiedono la restituzione della predetta somma, peraltro eccessiva rispetto alle percentuali dovute per legge.
Per tutti questi motivi, gli attori hanno chiesto accertarsi l'inadempimento dell'agenzia immobiliare e, per l'effetto, la restituzione della somma di €
9.500,00 a titolo di provvigione.
La convenuta, costituendosi nel presente giudizio, ha eccepito l'incompetenza per valore di questo Giudice e, nel merito, ha contestato tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto.
La presente pronuncia verte, pertanto, esclusivamente sull'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dalla convenuta, in sede di costituzione.
Sul punto, è opportuno rilevare che l'eccezione non merita accoglimento atteso che, da un attento esame delle domande formulate dagli attori, si desume chiaramente che la domanda principale è l'accertamento della responsabilità della convenuta, sull'assunto che la mancata sottoscrizione del rogito notarile della vendita dell'immobile sito in Bagheria nella Via Virzì n.
62, meglio descritto in atti, sarebbe da imputarsi al comportamento negligente dell'agenzia immobiliare.
Dall'accertamento positivo di tale responsabilità, deriva la condanna dell'agenzia immobiliare della somma di € 9.500,00 corrisposta a titolo di provvigione. Gli attori hanno poi chiesto l'accertamento esatto dell'importo a
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
titolo di provvigione, lamentando l'esosità della somma di € 9.500,00 corrisposta all'Agenzia Immobiliare, oltre gli interessi maturati e maturandi.
Va evidenziato, invero, che tale accertamento rientra nella competenza del
Tribunale il quale è chiamato ad accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, dovrà accertare se la provvigione è dovuta ed eventualmente, provvedere a quantificare l'esatto importo dovuto a titolo di provvigione, con la eventuale statuizione di condanna della convenuta alla restituzione dell'intera somma di € 9.500,00 oltre gli interessi ovvero alla restituzione della differenza.
Premesso quanto sopra, deve concludersi per il rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta, perché infondata in fatto ed in diritto.
Per l'effetto, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo, riservando al merito ogni statuizione sulle spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 10.12.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa AR AR RS
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Contenzioso Civile e Volontaria
N. R.G. 1202/2025 Il Giudice AR AR RS, all'esito dell'udienza cartolare del
10/12/2025, visto l'art. 127 ter c.p.c.; lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale di udienza del 10/12/2025; visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in Camera di Consiglio per la deliberazione.
Alle ore 11.30, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Termini Imerese 10/12/2025
Il Giudice
AR AR RS
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
AR RS, ad esito udienza cartolare svolta, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., sulle conclusioni precisate da entrambe le parti, all'udienza del
10.12.2025, sulle note scritte depositate da entrambe le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1202 del R.A.G.C. relativo all'anno 2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] CF: Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente
[...]
domiciliata in Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile m. 140, presso lo studio dell'avv. Lucia La Rocca, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione, nato a [...] il [...] CF: Parte_2 [...]
, residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliato in Bagheria (PA) nella Via Papa Giovanni XIII n.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
34, presso lo studio dell'avv. AN Laurà, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione,
- attori -
E
nata a [...] il [...], e domiciliata in Controparte_1
Bagheria - via Libertà n.35E CF: nella qualità di CodiceFiscale_3
titolare della Studio Libertà Bagheria di AN RI - affiliato
SA, ed elettivamente domiciliata in Bagheria - via Dante n.102, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gjomarkaj che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- convenuta –
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- per l'effetto, dispone rimettersi la causa sul proprio ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- dispone che l'udienza verrà sostituita dal deposito di sintetiche note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da inviarsi entro le ore 8.00 del giorno di udienza predetto.
- spese al definitivo.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione notificato in data
19 maggio 2025, i signori e odierni attori, Parte_1 Parte_3
hanno convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la signora CP_1
nella qualità di affiliata-responsabile dell'agenzia immobiliare SA
[...]
di Bagheria Libertà, chiedendo di accertare la responsabilità della stessa per il mancato rogito di trasferimento immobiliare;
di accertare eccessivo e ingiustificato l'importo di €.9.500,00 a titolo di provvigione corrisposto;
di accertare il diritto degli attori alla restituzione delle dette somme stante il mancato rogito;
e, in subordine, di dichiarare l'esosità della provvigione ordinando l'applicazione della provvigione non superiore al 2% del valore della compravendita con restituzione della differenza della somma corrisposta.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la Signora CP_1
nella spiegata qualità, per eccepire preliminarmente l'incompetenza per
[...]
valore di questo Tribunale in considerazione del valore della domanda ex
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
adverso spiegata pari ad €.9.500,00, proposta da parte attrice documentalmente inferiore alla soglia di legge per le controversie innanzi al Tribunale, pari a
€.10.000,00.
Nel merito, contestava gli assunti di parte avversa perché destituiti di fondamento e, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande, eccezioni e difese tutte, spiegate con il medesimo atto di citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con decreto reso in data 9 settembre 2025, il Tribunale – dopo le verifiche preliminari – assegnava ad entrambe le parti i termini ex art. 171 ter c.p.c. e confermava l'udienza del 20.11.2025.
Alla predetta udienza, le parti insistevano nelle rispettive domande, eccezioni e difese.
In particolare, la convenuta insisteva nell'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace;
parte attrice contestava tale eccezione, evidenziando che oggetto di causa era la restituzione della provvigione e che la competenza in materia di contratti di agenzia immobiliare era del Tribunale del luogo ove si trova l'immobile.
Con ordinanza resa alla stessa udienza del 20.11.2025, rilevato l'indefettibile carattere preliminare dell'eccezione di incompetenza per valore e la manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale – che implica il riconoscimento dell'esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito – e la proposizione di un'eccezione di incompetenza dello stesso giudice;
” fissava l'udienza del 10.12.2025, per la discussione e la decisione, ai
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., limitatamente a tale eccezione, con termine alle parti fino al 5.12.2025 per il deposito di note conclusive e con termine per note scritte sino alle ore 8.00 del 10.12.2025.
Ciò posto, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Occorre preliminarmente soffermarsi sulla natura e qualificazione del contratto per cui è causa, e sugli obblighi da esso derivanti in capo alle parti.
Ed infatti, il rapporto in oggetto si fonda sulla proposta irrevocabile di acquisto, redatta sul modulo fornito dalla agenzia immobiliare, SA
Affiliato Studio Libertà di Bagheria (PA) di , con sede legale Controparte_1
ed operativa in Bagheria (PA) nella Via Libertà n. 35/E sottoscritta dai Sig.ri e in data 03.11.2023, per accettazione. Parte_1 Parte_2
La predetta proposta di acquisto, da parte dei Sig.ri e aveva ad Pt_1 Pt_2
oggetto l'acquisto dell'immobile sito in Bagheria nella Via Virzì n. 62, piano terra e piano primo, registrato al N.C.U. (PA) del Comune di Bagheria, al foglio 500 particella 4460, sub 3, Cat. A/4.
La vendita per il predetto immobile, di proprietà del Sig. , Persona_1
deceduto a Palermo in 18.04.2019, coniuge della Sig.ra pattuito in € Pt_1
30.000,00 e l'agenzi immobiliare chiedeva il pagamento di € 9.500,00 a titolo di provvigione.
Il rogito, tuttavia, non poteva essere redatto in quanto il Notaio – a seguito delle visure catastali effettuate – accertava l'esistenza di altri eredi pro quota dell'immobile e, pertanto, l'immobile non poteva essere trasferito.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'agente immobiliare, incassava le somme a titolo di provvigione e, Pt_4
pertanto, gli attori, non potendo stipulare il rogito notarile, chiedono la restituzione della predetta somma, peraltro eccessiva rispetto alle percentuali dovute per legge.
Per tutti questi motivi, gli attori hanno chiesto accertarsi l'inadempimento dell'agenzia immobiliare e, per l'effetto, la restituzione della somma di €
9.500,00 a titolo di provvigione.
La convenuta, costituendosi nel presente giudizio, ha eccepito l'incompetenza per valore di questo Giudice e, nel merito, ha contestato tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto.
La presente pronuncia verte, pertanto, esclusivamente sull'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dalla convenuta, in sede di costituzione.
Sul punto, è opportuno rilevare che l'eccezione non merita accoglimento atteso che, da un attento esame delle domande formulate dagli attori, si desume chiaramente che la domanda principale è l'accertamento della responsabilità della convenuta, sull'assunto che la mancata sottoscrizione del rogito notarile della vendita dell'immobile sito in Bagheria nella Via Virzì n.
62, meglio descritto in atti, sarebbe da imputarsi al comportamento negligente dell'agenzia immobiliare.
Dall'accertamento positivo di tale responsabilità, deriva la condanna dell'agenzia immobiliare della somma di € 9.500,00 corrisposta a titolo di provvigione. Gli attori hanno poi chiesto l'accertamento esatto dell'importo a
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
titolo di provvigione, lamentando l'esosità della somma di € 9.500,00 corrisposta all'Agenzia Immobiliare, oltre gli interessi maturati e maturandi.
Va evidenziato, invero, che tale accertamento rientra nella competenza del
Tribunale il quale è chiamato ad accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, dovrà accertare se la provvigione è dovuta ed eventualmente, provvedere a quantificare l'esatto importo dovuto a titolo di provvigione, con la eventuale statuizione di condanna della convenuta alla restituzione dell'intera somma di € 9.500,00 oltre gli interessi ovvero alla restituzione della differenza.
Premesso quanto sopra, deve concludersi per il rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta, perché infondata in fatto ed in diritto.
Per l'effetto, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo, riservando al merito ogni statuizione sulle spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 10.12.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa AR AR RS
Tribunale di Termini Imerese sez. civile